
In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Paola, Giudice Matteo Torretta, con la sentenza n. 225 del 15 marzo 2024.
Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato la domanda proposta dal mutuatario volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento a suo tempo sottoscritto con la Banca per indeterminatezza del TAEG e superamento del tasso soglia usura.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Tale clausola non si può cumulare con gli interessi moratori
Sentenza | Tribunale di Catanzaro, Giudice Alessandra Petrolo | 10.10.2023 | n.1621
L’erronea indicazione dell’ISC non determina la nullità degli interessi
Ordinanza | Tribunale di Benevento, Giudice Aldo De Luca | 10.05.2023 |
USURA BANCARIA: LA CASSAZIONE CONFERMA L’IRRILEVANZA DELLA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA
NON È UNA REMUNERAZIONE MA AL CONTRARIO IL CORRISPETTIVO PER SCIOGLIERSI DALL’IMPEGNO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi Roberta – Rel. Porreca Paolo | 07.03.2022 | n.7352
ESTINZIONE ANTICIPATA: LA PENALE NON RIENTRA NELLA VERIFICA DELL’USURA
ESSA HA UNA FUNZIONE CORRISPETTIVA DI TALE FACOLTÀ
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro, Rel. Velotti | 23.03.2021 | n.1116
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