LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE: può essere attribuita ad un terzo solo insieme alla rappresentanza sostanziale
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco - aggiornato il
La rappresentanza processuale, intesa come potere di agire o resistere in giudizio per il dominus e, in tale quadro, di conferire, in suo nome, la procura al difensore (rappresentanza a cui si riferisce l’art. 77 c.p.c.) può essere attribuita ad un terzo solo insieme alla rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto poi dedotto in giudizio. La rappresentanza che, in violazione di tale principio, sia stata attribuita con solo riferimento alla sfera processuale è invalida e comporta l’invalidità della procura alle liti sulla sua base conferita, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
L’inosservanza dell’art. 77 c.p.c. comporta il difetto della legitimatio ad processum in capo al rappresentante esclusivamente processuale e quindi la nullità della procura alle liti da costui rilasciata a terzi ed il difetto di ius postulandi in capo al procuratore; difetto che se sussistente impedisce di ritenere valida la partecipazione al giudizio così patrocinata e preclude la liquidazione in ordine alle spese di lite che ne consegue a favore dell’altra parte che risulti vittoriosa.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Luciotti – Rel. Succio, con l’ordinanza n. 35086 del 14 dicembre 2023.
Un contribuente ricorreva avverso la cartella di pagamento con la quale la società creditrice richiedeva il pagamento della somma di Euro 70.952,89 per imposte relative all’anno 2006, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali; il debitore proponeva appello avverso detta sentenza.
La CTR rigettava l’appello; avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione con atto affidato a quattro motivi di ricorso illustrati da memorie; ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Secondo la Suprema Corte “la CTR in effetti, a fronte dell’eccezione sottopostale, ha mancato di accertare se il soggetto che ha conferito la procura ad litem (in assenza di produzione in giudizio della procura notarile, fatto non contestato dalla controricorrente che sostiene che i contenuti della stessa “sono pubblici e pubblicati anche nel Registro delle Imprese”) fosse o meno tra quelli indicati negli atti societari come titolari del potere di rappresentanza del riscossore”; infatti, “la persona fisica che ha conferito la procura alle liti non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità solo ove se l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poichè i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale (Cass. 7.10.2015 n. 20164)”.
Pertanto, le doglianze di parte ricorrente sono state accolte e la sentenza impugnata cassata sul punto con rinvio al giudice dell’appello.