ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n.1702 del 11/10/2012, uniformandosi al costante orientamento giurisprudenziale della Cassazione civile (Cass. n. 5743/2008, Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006, Cass. n. 18653/2004, Cass. Sez. Un. n. 10840/2003, Cass. n. 11861/1999, Cass. n. 6100/1997, Cass. n. 7182/1994, Cass. n. 2038/1986, Cass. n. 1922/1984, Cass. n. 5074/1983, Cass. n. 1035/1983, Cass. n. 737/1983, Cass. n. 6848/1982, Cass. n. 503/1982, Cass. n. 6300/1981, Cass. n. 5708/1981, Cass. n. 5571/1981, Cass. n. 3640/1981, Cass. n. 1670/1981) ha precisato che la domanda giudiziale deve essere interpretata con riferimento alla reale volontà della parte avuto riguardo alla finalità perseguita, quale emergente non solo in modo formale dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nell’atto introduttivo, ma anche implicitamente ed indirettamente dall’intero contenuto dell’atto che la contiene e dallo scopo pratico perseguito dall’istante nel ricorrere all’autorità giudiziaria.
Nel caso di specie, opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice è stato chiamato a pronunciarsi sullo “jus variandi” ossia del potere per l’attore, soltanto ove giustificato dalle attività poste in essere dal convenuto, di proporre domande nuove cd. reconventio reconventionis specificando che l’opposto, convenuto formale ma attore in senso sostanziale, non può porre in essere una domanda riconvenzionale a meno di reconventio reconventionis,
Invero, la domanda riconvenzionale dell’attore è tale ed ammissibile soltanto se per davvero si atteggia in relazione di CONSEQUENZIALITÀ CON LE ECCEZIONI DEL CONVENUTO, traducendosi in caso opposto in un’inammissibile DOMANDA INNOVATIVA perché proponibile già in limine litis.
Testo del provvedimento
Tribunale di Reggio Emilia
Sentenza 11 ottobre 2012, n. 1702
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART.281 SEXIES CPC
nella causa RG Civ. n. 8352/2006
ATTORE OPPONENTE: Gioielleria X. s.r.l.
Conclusioni: Citazione in opposizione
CONVENUTO OPPOSTO: ***, quali eredi di ***
Conclusioni: Comparsa di risposta
FATTO
La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto da *** nei confronti della Gioielleria X. s.r.l. per la restituzione di gioielli in oro che si assumono consegnati presso la sede delle convenuta a Parma, e non più restituiti né pagati.
Avverso l’ingiunzione propone la presente opposizione la Gioielleria, in rito eccependo l’incompetenza territoriale del Giudice adito, nel merito l’infondatezza della ricostruzione attorea.
Resiste invece il ***, al quale, a seguito del decesso verificatosi in corso di causa, subentrano gli eredi così come indicati in epigrafe. La causa è istruita dal Giudice allora procedente con l’interpello del convenuto.
DIRITTO
a) E’ fondata l’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente formulata da parte opponente in sede di citazione in opposizione.
Sul punto, va innanzitutto chiarito che, diversamente da quanto opinato dalla difesa di parte convenuta, l’eccezione deve ritenersi ritualmente presentata pur se, dopo averla puntualmente illustrata nelle pagine 1 e 2 della citazione, la difesa dell’opponente non l’ha trascritta anche nella parte dell’atto successiva alle conclusioni, ivi richiedendo di “annullare, revocare o come meglio” il decreto.
Tuttavia, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, qui condiviso e dal quale non vi è motivo di discostarsi, la domanda giudiziale deve essere interpretata con riferimento alla reale volontà della parte avuto riguardo alla finalità perseguita, quale emergente non solo in modo formale dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nell’atto introduttivo, ma anche implicitamente ed indirettamente dall’intero contenuto dell’atto che la contiene e dallo scopo pratico perseguito dall’istante nel ricorrere all’autorità giudiziaria (Cass. n. 5743/2008, Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006, Cass. n. 18653/2004, Cass. Sez. Un. n. 10840/2003, Cass. n. 11861/1999, Cass. n. 6100/1997, Cass. n. 7182/1994, Cass. n. 2038/1986, Cass. n. 1922/1984, Cass. n. 5074/1983, Cass. n. 1035/1983, Cass. n. 737/1983, Cass. n. 6848/1982, Cass. n. 503/1982, Cass. n. 6300/1981, Cass. n. 5708/1981, Cass. n. 5571/1981, Cass. n. 3640/1981, Cass. n. 1670/1981).
Tanto premesso, non è seriamente revocabile in dubbio che, nel caso che qui occupa, parte opponente ha effettivamente inteso sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale, che ha infatti motivato alle pagine 1 e 2 della citazione, pur se, in ragione di una certamente imprecisa tecnica espositiva, l’eccezione non è stata trascritta anche nella parte dell’atto successiva alle conclusioni, laddove peraltro si insta per un’ampia declaratoria di “annullare, revocare o come meglio” il decreto.
Venendo quindi al merito dell’eccezione, si osserva che nessuno dei tre criteri di collegamento astrattamente ipotizzabili conduce alla competenza dell’adito Tribunale di Reggio Emilia.
Infatti: il domicilio del convenuto in sede monitoria, rilevante ex art.18 cpc, è pacificamente presso Parma; il forum contractus ex art.20 cpc è nuovamente coincidente con Parma, poiché il dedotto negozio si è concluso con la consegna della merce a Parma; ed anche il forum destinatae solutionis ex art.20 cpc conduce alla competenza del Tribunale di Parma, poiché ivi dovrebbero essere restituite le merci ex art. 1182 comma 2 c.c.
Né l’eccezione di incompetenza può essere superata dalla proposizione della domanda riconvenzionale da parte dell’opposta, che ha chiesto in via alternativa alla consegna delle merci il pagamento delle stesse.
Sul punto, basta osservare che, da oltre quindici anni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’opposto, convenuto formale ma attore in senso sostanziale, non può porre in essere una domanda riconvenzionale (ex pluribus, cfr. Cass. n.13086/2007, Cass. n.258/2005, Cass. n.11415/2004, Cass. n.9334/2004, Cass. n. 6202/2004, Cass. n. 632/2003, Cass. n. 16957/2002, Cass. n. 14009/2002, Cass. n. 11053/2001, Cass. Lav. n.13445/2000, Cass. n. 6528/2000, Cass. n. 2820/1999, Cass. n. 813/1999, Cass. n. 4795/1998, Cass. n.3254/1995) a meno di reconventio reconventionis, ciò che in nessun modo è configurabile nel caso che qui occupa.
Deriva, come detto, l’inammissibilità della riconvenzionale dell’opposto, così come correttamente eccepito dalla difesa dell’opponente nella memoria ex art. 183 comma 6 cpc
b) In ragione di quanto sopra deve dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto, stante l’incompetenza territoriale del Giudice adito per essere competente il Tribunale di Parma; e l’inammissibilità della riconvenzionale dell’opponente.
Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art.91 cpc in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in assenza di nota e con riferimento al D.M. n. 140/2012 in ragione della previsione di retroattività posta dal suo articolo 41, sono quindi poste a carico della soccombente parte opposta ed a favore della vittoriosa parte opponente.
Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice, trasferito al Tribunale di Reggio Emilia il 11/4/2012, all’udienza del 27/9/2012, ed alla successiva udienza del 11/10/2012 è stato deciso con sentenza contestuale ex art.281 sexies cpc
PQM
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
– dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 2876/2006 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 19-20/10/2006, per essere competente il Tribunale di Parma;
– dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di parte opposta;
– condanna *** quali eredi di ***, in solido tra loro, a rifondere a Gioielleria X. s.r.l. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in 200 per rimborsi, 3.000 per compensi, oltre IVA e CPA.
Reggio Emilia, 11/10/2012
Il Giudice dott. Gianluigi MORLINI
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