
In caso di notifica a mezzo pec di cui all’art. 60, D.P.R. n. 600/1973, ove l’indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Crucitti – Rel. Crivelli, con la ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025.
Accadeva che un contribuente impugnava l’intimazione di pagamento relativa a plurime cartelle di pagamento, eccependo l’omessa notifica di alcune di esse e quindi la prescrizione e la decadenza dalla pretesa impositiva in capo all’amministrazione.
A seguito dell’accoglimento del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale, la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate la quale, quindi, proponeva ricorso in Cassazione affidato a due motivi.
Con il primo motivo, in particolare, l’Ente denunciava violazione degli artt. 60, D.P.R. n. 600/73, 26, D.P.R. n. 602/73 e 2697, c.c., in relazione alle cartelle ancora in contestazione, laddove la C.T.R. aveva ritenuto la relativa notifica non valida per il mancato secondo invio nel termine dilatorio di sette giorni.
Esaminati i due motivi congiuntamente, la Suprema Corte ha ritenuto entrambi fondati, in quanto la previsione del secondo invio è posta come riferita alla sola ipotesi di casella satura, mentre nel caso di specie si trattava di notifica effettuata a un indirizzo PEC risultante inattivo o inesistente, ipotesi nella quale l’art. 60, D.P.R. n. 600/1973 prevede il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata.
Sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso introduttivo per quanto ancora in contestazione con condanna del contribuente al pagamento delle spese in favore della ricorrente.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CASELLA PEC PIENA: OCCORRE PROCEDERE ALLA RINOTIFICA CON DILIGENZA PRESSO DOMICILIO FISICO
LA MANCATA RICEZIONE DOVUTA ALLA SATURAZIONE DELLA POSTA CERTIFICATA NON EQUIVALE AL RIFIUTO DELL’ATTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Sorrentino – Rel. Crivelli | 24.01.2023 | n.2193
LA TEMPESTIVA RINNOVAZIONE FA DECORRERE IL TERMINE BREVE EX ART. 325 C.P.C.
Ordinanza | Cass. civ., Pres. Frasca, Est. Condello | 12.09.2022 | n.26810
LA SATURAZIONE DELLO SPAZIO DISPONIBILE È UN FATTO IMPUTABILE AL TITOLARE DELL’ACCOUNT
Corte di Cassazione, Pres. Messini D’Agostini – Est. Tutinelli | 02.05.2022 | n.17061
DIRIMENTE IL DIFETTO DI ESCLUSIVITÀ DEL DOMICILIO DIGITALE E LA MANCATA ELISIONE DELLA PREROGATIVA PROCESSUALE DI ELEGGERE DOMICILIO FISICO CON EFFETTI ALTERNATIVI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Vivaldi – Rel. Porreca | 20.12.2021 | n.40758
PEC PIENA AVVOCATO: LA NOTIFICA VA DEPOSITATA IN CANCELLERIA
L’IMPOSSIBILITÀ PER “CASELLA INIBITA ALLA RICEZIONE” È IMPUTABILE AL DESTINATARIO
Sentenza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Scotti – Rel. Ferro | 20.09.2021 | n.25426
LA COMUNICAZIONE È NOTIFICATA ALLORQUANDO LA MANCATA CONSEGNA DIPENDA DA CAUSE IMPUTABILI AL DESTINATARIO
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. Lavoro. Pres. Guido – Rel. Amendola | 02.03.2021 | n.5465
PEC DESTINATARIO PIENA: OCCORRE IL DEPOSITO DELL’ATTO IN CANCELLERIA
LA SATURAZIONE DELLA CASELLA È UN FATTO IMPUTABILE AL DIFENSORE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Est. Gianniti | 11.02.2020 | n.3164
PRECEDENTI DI MERITO
È UN EVENTO IMPUTABILE AL DESTINATARIO PER INADEGUATA GESTIONE DELLO SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE
Sentenza | Corte di appello di Milano, Consigliere Pres. Rel. Picciau | 28.03.2022 | n.27
LA SATURAZIONE DELLA CAPIENZA È UN EVENTO IMPUTABILE AL DESTINATARIO PER INADEGUATA GESTIONE DELLO SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE
Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Elena Scotti | 08.11.2022 | n.2154
IL MANCATO DOWNLOAD È CAUSATO DA OMESSA MANUTENZIONE DA PARTE DEL DESTINATARIO/PROPRIETARIO
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Domenica Maria Tiziana Latella | 10.06.2021 | n.2918
TALE INTERPRETAZIONE È PREFERIBILE IN QUANTO LA NOTIFICA DEPOSITATA IN CANCELLERIA È A DISPOSIZIONE DELL’AVVOCATO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Pellingra, Rel. Giunta | 21.04.2021 | n.603
LA CANCELLERIA NON DEVE RIPETERE LA NOTIFICA ANCHE SE LA PARTE È COSTITUITA CON DUE DIVERSI PROCURATORI
Sentenza | Tribunale di Siracusa, Pres. Maiore – Rel Rota | 09.03.2021 | n.430
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno