NOTIFICA EX ART. 60 D.P.R. N. 600/1973: in caso di indirizzo PEC non valido o inattivo, non deve essere disposto un secondo invio dell’atto decorsi (almeno) sette giorni

Pubblicato il da Avv. Paola Serpe - aggiornato il

NOTIFICA EX ART. 60 D.P.R. N. 600/1973: in caso di indirizzo PEC non valido o inattivo, non deve essere disposto un secondo invio dell’atto decorsi (almeno) sette giorni

In caso di notifica a mezzo pec di cui all’art. 60, D.P.R. n. 600/1973, ove l’indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Crucitti – Rel. Crivelli, con la ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025.

Accadeva che un contribuente impugnava l’intimazione di pagamento relativa a plurime cartelle di pagamento, eccependo l’omessa notifica di alcune di esse e quindi la prescrizione e la decadenza dalla pretesa impositiva in capo all’amministrazione.

A seguito dell’accoglimento del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale, la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate la quale, quindi, proponeva ricorso in Cassazione affidato a due motivi.

Con il primo motivo, in particolare, l’Ente denunciava violazione degli artt. 60, D.P.R. n. 600/73, 26, D.P.R. n. 602/73 e 2697, c.c., in relazione alle cartelle ancora in contestazione, laddove la C.T.R. aveva ritenuto la relativa notifica non valida per il mancato secondo invio nel termine dilatorio di sette giorni.

Esaminati i due motivi congiuntamente, la Suprema Corte ha ritenuto entrambi fondati, in quanto la previsione del secondo invio è posta come riferita alla sola ipotesi di casella satura, mentre nel caso di specie si trattava di notifica effettuata a un indirizzo PEC risultante inattivo o inesistente, ipotesi nella quale l’art. 60, D.P.R. n. 600/1973 prevede il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata.

Sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso introduttivo per quanto ancora in contestazione con condanna del contribuente al pagamento delle spese in favore della ricorrente.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

CASELLA PEC PIENA: OCCORRE PROCEDERE ALLA RINOTIFICA CON DILIGENZA PRESSO DOMICILIO FISICO

LA MANCATA RICEZIONE DOVUTA ALLA SATURAZIONE DELLA POSTA CERTIFICATA NON EQUIVALE AL RIFIUTO DELL’ATTO

Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Sorrentino – Rel. Crivelli | 24.01.2023 | n.2193

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/casella-pec-piena-occorre-procedere-alla-rinotifica-con-diligenza-presso-domicilio-fisico-2

IMPUGNAZIONI CIVILI: IN CASO DI “PEC PIENA” OCCORRE RINOTIFICARE AL DIFENSORE “EXTRA DISTRICTUM” PRESSO LA CANCELLERIA OVE PENDE LA LITE

LA TEMPESTIVA RINNOVAZIONE FA DECORRERE IL TERMINE BREVE EX ART. 325 C.P.C.

Ordinanza | Cass. civ., Pres. Frasca, Est. Condello | 12.09.2022 | n.26810

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/impugnazioni-civili-in-caso-di-pec-piena-occorre-rinotificare-al-difensore-extra-districtum-presso-la-cancelleria-ove-pende-la-lite

CASELLA PEC PIENA: LA NOTIFICA AL DIFENSORE VA EFFETTUATA CON DEPOSITO IN CANCELLERIA EX ART. 16 CO. 6 D.L. 179/2012

LA SATURAZIONE DELLO SPAZIO DISPONIBILE È UN FATTO IMPUTABILE AL TITOLARE DELL’ACCOUNT

Corte di Cassazione, Pres. Messini D’Agostini – Est. Tutinelli | 02.05.2022 | n.17061

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/casella-pec-piena-la-notifica-al-difensore-va-effettuata-con-deposito-in-cancelleria-ex-art-16-co-6-d-l-179-2012

NOTIFICA A MEZZO PEC: IN CASO DI “CASELLA PIENA” SI DEVE PROCEDERE PER TEMPO PRESSO DOMICILIO FISICO RISULTANTE IN ATTI

DIRIMENTE IL DIFETTO DI ESCLUSIVITÀ DEL DOMICILIO DIGITALE E LA MANCATA ELISIONE DELLA PREROGATIVA PROCESSUALE DI ELEGGERE DOMICILIO FISICO CON EFFETTI ALTERNATIVI

Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Vivaldi – Rel. Porreca | 20.12.2021 | n.40758

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-a-mezzo-pec-in-caso-di-casella-piena-si-deve-procedere-per-tempo-presso-domicilio-fisico-risultante-in-atti

PEC PIENA AVVOCATO: LA NOTIFICA VA DEPOSITATA IN CANCELLERIA

L’IMPOSSIBILITÀ PER “CASELLA INIBITA ALLA RICEZIONE” È IMPUTABILE AL DESTINATARIO

Sentenza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Scotti – Rel. Ferro | 20.09.2021 | n.25426

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pec-piena-avvocato-la-comunicazione-va-depositata-in-cancelleria

NOTIFICA TELEMATICA PEC: LA MANCATA CONSEGNA PER SATURAZIONE CASELLA DI POSTA EQUIVALE A MESSAGGIO DI “AVVENUTA CONSEGNA”

LA COMUNICAZIONE È NOTIFICATA ALLORQUANDO LA MANCATA CONSEGNA DIPENDA DA CAUSE IMPUTABILI AL DESTINATARIO

Sentenza | Corte di Cassazione, sez. Lavoro. Pres. Guido – Rel. Amendola | 02.03.2021 | n.5465

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-telematica-pec-la-mancata-consegna-per-saturazione-casella-di-posta-equivale-a-messaggio-di-avvenuta-consegna

PEC DESTINATARIO PIENA: OCCORRE IL DEPOSITO DELL’ATTO IN CANCELLERIA

LA SATURAZIONE DELLA CASELLA È UN FATTO IMPUTABILE AL DIFENSORE

Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Est. Gianniti | 11.02.2020 | n.3164

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pec-destinatario-piena-occorre-il-deposito-dellatto-in-cancelleria

PRECEDENTI DI MERITO

PEC SOCIETA’ PIENA: REGOLARE LA NOTIFICA PER MANCATA CONSEGNA A CAUSA DELLA SATURAZIONE DELLA CASELLA

È UN EVENTO IMPUTABILE AL DESTINATARIO PER INADEGUATA GESTIONE DELLO SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE

Sentenza | Corte di appello di Milano, Consigliere Pres. Rel. Picciau | 28.03.2022 | n.27

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pec-societa-piena-regolare-la-notifica-per-mancata-consegna-a-causa-della-saturazione-della-casella

NOTIFICA PEC SOCIETÀ: LA NOTIFICA SI PERFEZIONA CON L’INVIO A CASELLA DI POSTA DEL DESTINATARIO PIENA

LA SATURAZIONE DELLA CAPIENZA È UN EVENTO IMPUTABILE AL DESTINATARIO PER INADEGUATA GESTIONE DELLO SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE

Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Elena Scotti | 08.11.2022 | n.2154

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-pec-societa-la-notifica-si-perfeziona-con-linvio-alla-casella-di-posta-del-destinatario-piena

PEC PIENA: IL MESSAGGIO CHE COMUNICA CHE LA CASELLA È SATURA È EQUIPARABILE A RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

IL MANCATO DOWNLOAD È CAUSATO DA OMESSA MANUTENZIONE DA PARTE DEL DESTINATARIO/PROPRIETARIO

Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Domenica Maria Tiziana Latella | 10.06.2021 | n.2918

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pec-piena-il-messaggio-che-comunica-che-la-casella-e-satura-e-equiparabile-a-ricevuta-di-avvenuta-consegna

CASELLA PEC PIENA: IL TERMINE PER L’APPELLO DECORRE DA NOTIFICAZIONE PRESSO CANCELLERIA DEL TRIBUNALE

TALE INTERPRETAZIONE È PREFERIBILE IN QUANTO LA NOTIFICA DEPOSITATA IN CANCELLERIA È A DISPOSIZIONE DELL’AVVOCATO

Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Pellingra, Rel. Giunta | 21.04.2021 | n.603

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/casella-pec-piena-il-termine-per-lappello-decorre-dalla-notificazione-presso-la-cancelleria-del-tribunale

COMUNICAZIONE TELEMATICA: LA SATURAZIONE DELLA CASELLA P.E.C. DEL DESTINATARIO È UN EVENTO IMPUTABILE AL DIFENSORE

LA CANCELLERIA NON DEVE RIPETERE LA NOTIFICA ANCHE SE LA PARTE È COSTITUITA CON DUE DIVERSI PROCURATORI

Sentenza | Tribunale di Siracusa, Pres. Maiore – Rel Rota | 09.03.2021 | n.430

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/comunicazione-telematica-la-saturazione-della-casella-p-e-c-del-destinatario-e-un-evento-imputabile-al-difensore

NOTIFICA EX ART. 60 D.P.R. N. 600/1973: in caso di indirizzo PEC non valido o inattivo, non deve essere disposto un secondo invio dell’atto decorsi (almeno) sette giorni - Ex Parte Creditoris