CESSIONE DI CREDITI IN BLOCCO: l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è idonea fonte di prova se i crediti ceduti sono sufficientemente individuati

Pubblicato il da Avv. Michael Mora

CESSIONE DI CREDITI IN BLOCCO: l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è idonea fonte di prova se i crediti ceduti sono sufficientemente individuati

Articolo a cura dell’Avv. Michael Mora, AMTF Avvocati

 “La cessione di crediti in blocco, come disciplinata dall’art. 58 TUB, impone che della stessa sia data notizia attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non è dunque la legge a richiedere la produzione o l’esibizione al debitore ceduto del contratto di cessione”.

 “[La prova della cessione del credito controverso] non deve necessariamente essere fornita attraverso la produzione in giudizio del contratto di cessione, ben potendosi soddisfare il concetto di individuabilità anche mediante criteri negativi ed indiretti. Nel caso che occupa, tuttavia, il tenore letterale dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non dà adito a dubbi”.

 “Dunque non era necessaria la produzione in giudizio del contratto, essendo ben possibile evincere con certezza l’avvenuta cessione dei crediti controversi dalla lettura dell’annuncio effettuato in Gazzetta Ufficiale”.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca, con la sentenza n. 79 del 20 febbraio 2025.

La vicenda traeva origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una società e dai suoi garanti nei confronti della cessionaria del credito, con la quale veniva eccepita, tra le altre cose, la mancata prova della titolarità del credito da parte della cessionaria.

Parte attrice, infatti, si era limitata ad eccepire la mancata produzione in giudizio del contratto di cessione, lamentando che l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, da solo, non era idonea fonte di prova per provare l’invocata cessione del credito.

Il Giudice del Tribunale di Forlì, invece, aderiva totalmente alla tesi difensiva della parte creditrice opposta che si era difesa sostenendo che l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale era sufficiente a provare la propria titolarità del credito se dalla semplice lettura dello stesso era possibile individuare in modo inequivoco l’inclusione del credito ceduto.

Nel caso di specie l’avviso di cessione contestato conteneva la chiara indicazione che erano stati oggetto di cessione tutti i crediti derivanti da finanziamenti, conti correnti e, in genere, facilitazioni creditizie sorti in un determinato arco temporale (1960-2019) e qualificabili come “crediti deteriorati”.

Il Giudice concludeva il proprio ragionamento ritenendo condivisibile la giurisprudenza di legittimità sull’inidoneità della produzione del solo avviso di cessione “solo ed esclusivamente laddove residui un’incertezza circa la prova della titolarità del credito in capo al cessionario e venga sollevata una contestazione specifica sul punto”.

Anche per tale motivo, il Tribunale rigettava l’opposizione, confermando in toto il decreto ingiuntivo opposto.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

IN SENSO CONFORME:

CESSIONE EX ART 58 TUB: A DIMOSTRAZIONE DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO È SUFFICIENTE LA PRODUZIONE DELL’AVVISO DI PUBBLICAZIONE SULLA G. U.

NON OCCORRE UNA SPECIFICA ENUMERAZIONE DI CIASCUNO DEI RAPPORTI CEDUTI

Ordinanza | Tribunale di Cuneo, Giudice Rodolfo Magrì | 07.10.2024 | n.4

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-ex-art-58-tub-a-dimostrazione-della-titolarita-del-credito-e-sufficiente-la-produzione-dellavviso-di-pubblicazione-sulla-g-u

 IN SENSO CONTRARIO:

CESSIONI EX ART. 58 TUB: LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO DA PARTE DEL CESSIONARIO NON È INTEGRATA DAL SOLO AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE

IL GIUDICE DEVE PROCEDERE AD UN ACCERTAMENTO COMPLESSIVO DELLE RISULTANZE DI FATTO E DI GIUDIZIO ACQUISITE AGLI ATTI, ANCHE PER VIA CRITICA O INDIZIARIA

Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Bruno Conca | 10.10.2024 | n.5087

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessioni-ex-art-58-tub-la-prova-della-titolarita-del-credito-da-parte-del-cessionario-non-e-integrata-dal-solo-avviso-in-gazzetta-ufficiale

 CESSIONE EX ART. 58 TUB: NON È OPPONIBILE AL DEBITORE CEDUTO CON LA SOLA PRODUZIONE DELL’AVVISO EX ART. 58 TUB IN GAZZETTA UFFICIALE

TALE PUBBLICAZIONE NON COSTITUISCE PROVA DELL’AVVENUTO TRASFERIMENTO DEI CREDITI

Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Tassone | 06.02.2024 | n.3405

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-ex-art-58-tub-non-e-opponibile-al-debitore-ceduto-con-la-sola-produzione-dellavviso-ex-art-58-tub-in-gazzetta-ufficiale

 CESSIONE EX ART. 58 TUB: IL CONTRATTO È LA PROVA CHE IL CREDITO È STATO EFFETTIVAMENTE E INEQUIVOCABILMENTE CARTOLARIZZATO

IN MANCANZA, OCCORRE DIMOSTRARE CHE IL SINGOLO CREDITO CEDUTO INTEGRA TUTTI I REQUISITI E RIENTRA IN TUTTI I CRITERI INDICATI NELL’ESTRATTO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Alessia Vicini | 19.07.2023 | n.468

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-ex-art-58-tub-il-contratto-e-la-prova-che-il-credito-e-stato-effettivamente-e-inequivocabilmente-cartolarizzato

 CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO

LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO

Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-crediti-in-blocco-la-pubblicazione-su-g-u-e-soltanto-un-adempimento-pubblicitario

 CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 D. LGS. 385/1993: IL SUCCESSORE HA L’ONERE DI FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE

SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA

Sentenza | Tribunale di Frosinone, Giudice Federica Cellitti | 30.06.2023 | n.722

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-ex-art-58-d-lgs-385-1993-il-successore-ha-lonere-di-fornire-la-prova-documentale-della-propria-legittimazione-sostanziale

 CESSIONI EX ART. 58 TUB: IL CONTENUTO PUBBLICATO IN GAZZETTA DEVE DETERMINARE SPECIFICAMENTE I CREDITI INCLUSI O ESCLUSI DALLA CESSIONE EX ART. 1346 CC

IL CESSIONARIO DEVE FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE, SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA

Sentenza | Tribunale di Prato, Giudice Michele Sirgiovanni | 24.07.2023 | n.490

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessioni-ex-art-58-tub-il-contenuto-pubblicato-in-gazzetta-deve-determinare-specificamente-i-crediti-inclusi-o-esclusi-dalla-cessione-ex-art-1346-cc

 

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