
Nel caso in cui la notifica iniziale di un decreto ingiuntivo sia nulla e sia seguita da una successiva notifica valida, il termine perentorio per proporre opposizione ex art. 641 c.p.c. decorre dalla data della successiva notifica valida, da intendersi quale rinnovazione della precedente notifica nulla.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Di Virgilio – Rel. Trapuzzano, con la sentenza n. 19814 del 17 luglio 2025.
Accadeva che una società, alla quale era stato notificato un decreto ingiuntivo, proponeva opposizione avverso il provvedimento eccependone l’inefficacia per la sua tardiva notifica, oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione in quanto la stessa era avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e non si era non perfezionata in quanto la raccomandata con avviso di ricevimento era stata restituita al mittente prima che fosse compiuta la sua giacenza, essendo risultato il destinatario sconosciuto all’indirizzo indicato; sicché la prima notifica del decreto ingiuntivo doveva ritenersi nulla, in quanto non sanata da una tempestiva opposizione.
Si costituiva in giudizio la società creditrice, la quale contestava l’asserita inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto lo stesso era stato notificato per la prima volta il 24 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e – per l’effetto – sosteneva che l’opposizione proposta era tardiva, avendo provveduto alla nuova notifica del titolo e del precetto in ragione della scadenza dei 90 giorni di efficacia decorrenti dal primo atto di precetto, sempre notificato unitamente al titolo giudiziario.
Il Giudice di Pace, con sentenza, rigettava l’opposizione e, per l’effetto, confermava il provvedimento monitorio opposto.
La debitrice proponeva appello innanzi al Tribunale di Taranto, insistendo nella declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo tardivamente notificato ex art. 644 c.p.c., negando che vi fosse stata alcuna valida notifica avvenuta il 24 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., poiché la raccomandata informativa non era stata consegnata, e neanche l’avviso di giacenza, di talché risultava impossibile per l’ingiunta prendere contezza del decreto in parola.
A seguito del rigetto anche dell’appello proposto, la debitrice proponeva ricorso in Cassazione sulla base di quattro motivi.
Con il quarto motivo la ricorrente lamentava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 476, 479 e 480 c.p.c., per avere il Tribunale negato che il creditore, attraverso la nuova notifica del decreto ingiuntivo, avesse inteso rinnovare la notifica del titolo e del precetto per sanare la precedente nullità; e ciò con motivazione contraddittoria.
Il Giudice riteneva tale motivo fondato, in quanto se alla notifica nulla segue una notifica valida, il termine perentorio entro cui è possibile proporre l’opposizione decorre dalla notifica valida.
Nel caso di specie, la Cassazione ha affermato che “detta rinnovazione della notifica del provvedimento monitorio del 19 giugno 2020 – a fronte della precedente notifica nulla (così qualificata dalla pronuncia impugnata) del 24 gennaio 2020, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza che all’affissione dell’avviso di avvenuto deposito in busta chiusa e sigillata presso la porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda fosse seguito l’invio di una valida raccomandata con avviso di ricevimento, attestante l’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale, in quanto la raccomandata era ritornata al mittente – importava la necessità di ponderare la tempestività dell’opposizione introdotta con citazione notificata il 23 luglio 2020 rispetto a tale seconda notifica”.
Sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso con rinvio al Tribunale di Taranto per la definizione delle spese di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA NOTIFICAZIONE EFFETTUATA, ANCHE SE NULLA, È PUR SEMPRE INDICE DELLA VOLONTÀ DEL CREDITORE DI AVVALERSI DEL DECRETO STESSO
Sentenza | Tribunale di Trieste, Giudice Daniele Venier | 23.07.2020 |
OCCORRE L’OPPOSIZIONE TARDIVA AI SENSI DELL’ART. 650 C.P.C.
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Frasca – Rel. D’Arrigo | 15.11.2019 | n.29729
DECRETO INGIUNTIVO: I PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DI UN NUOVO TERMINE PER LA NOTIFICA
DECADENZA DA UNA CAUSA NON IMPUTABILE PERCHÉ CAGIONATA DA UN FATTORE ESTRANEO
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Felice Angelo Pizzi | 03.02.2020 | n.2444
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