
Articolo a cura dell’Avv. Diego Domenico Griffo dello Studio Legale Griffo & Partners
Abstract
L’assenza di una vera istruttoria sul merito creditizio può rendere nullo il contratto di mutuo. Il decreto del Tribunale di Piacenza dell’8 gennaio 2025, reso nell’ambito di una opposizione ex art. 98 L. Fall. allo stato passivo rappresenta il punto di partenza per una riflessione sistemica, che incrocia diritto interno, diritto europeo e responsabilità dell’intermediario nella corretta allocazione del credito.
- Introduzione: l’istruttoria come fondamento sostanziale del contratto di mutuo
Il contratto di mutuo non può più essere considerato come un atto meramente bilaterale e astratto, regolato solo dalla volontà delle parti e dalla forma. La valutazione preliminare della capacità di rimborso del cliente – soggetto privato o impresa – rappresenta oggi un requisito sostanziale, e non solo prudenziale. Se manca questa fase istruttoria, viene meno la stessa causa del contratto.
Il concetto trova supporto nella recente giurisprudenza, tra cui il decreto del Tribunale di Piacenza dell’8 gennaio 2025, che ha affermato la nullità di un mutuo per assenza totale di verifica sul merito creditizio. Tale orientamento si allinea con la Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 2020, n. 11904, secondo cui l’istruttoria bancaria ha una funzione determinante nella corretta profilatura del rischio, pena la nullità o comunque l’invalidità del contratto stipulato in sua assenza.
In ambito eurounitario, si richiamano anche le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE, causa C-449/13, CA Consumer Finance SA), che sottolineano l’obbligo per gli istituti di credito di valutare in modo approfondito la solvibilità del consumatore, anche nei contratti assistiti da garanzie pubbliche. Tali obblighi non possono essere elusi, pena la perdita di tutela per il finanziatore.
- Verso una nullità strutturale: non solo responsabilità, ma invalidità
Tradizionalmente, l’assenza di istruttoria ha generato responsabilità della banca per concessione abusiva del credito. Oggi si va oltre. Quando la violazione è grave e manifesta – come nel caso di crediti concessi a imprese già in stato di decozione – l’operazione può essere qualificata come nulla. Il decreto di Piacenza lo afferma chiaramente: la banca ha erogato fondi a un’impresa priva di piano industriale, con perdite gravi e dati incongruenti. Nessuna verifica concreta, nessun controllo sostanziale. La conseguenza: nullità ex art. 1418 c.c. e irripetibilità delle somme ex art. 2035 c.c.
Dottrina recente (cfr. Capriglione, Diritto Bancario, 2022) evidenzia che l’obbligo di adeguata valutazione del merito creditizio deve essere effettivo, e che la banca non può ritenersi assolutamente libera di affidare soggetti insolventi, specie se beneficiari di fondi garantiti dallo Stato.
- Il profilo penale e la tutela dell’ordine pubblico economico
In alcuni casi, la concessione del credito senza valutazione istruttoria può assumere i tratti di un illecito penale, specialmente se l’operazione aggrava il dissesto di un’impresa già compromessa. Il decreto richiama indirettamente tali riflessioni, evidenziando che la condotta dell’intermediario si pone in contrasto non solo con norme tecniche, ma anche con l’interesse pubblico alla sana allocazione delle risorse. La nullità del contratto diventa allora espressione di un’esigenza di sistema: evitare che strumenti pubblici come la garanzia MCC vengano utilizzati per operazioni speculative o liquidatorie.
L’art. 323 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (già art. 217 L.F.) rafforza l’idea che la concessione incauta di credito possa rientrare tra le condotte penalmente rilevanti quando aggrava il dissesto in modo doloso o gravemente colposo.
- L’effetto sistemico: la banca come filtro selettivo e garante del mercato
L’istruttoria assume un ruolo nuovo: filtro di legalità. L’intermediario, nel concedere il credito, non agisce solo in proprio, ma incide sull’equilibrio del mercato e sulla solidità del sistema. Laddove manchi questa funzione di controllo – soprattutto in presenza di garanzie pubbliche – la banca tradisce il suo ruolo istituzionale. La giurisprudenza lo sta comprendendo: il mutuo senza istruttoria, o con istruttoria simulata, non è un contratto valido.
La profilatura del cliente e la valutazione del rating sono elementi imprescindibili per determinare l’adeguatezza dell’operazione. La dottrina maggioritaria (Rescigno, Galgano) ha sottolineato da tempo che il contratto non può prescindere dalla conoscenza, da parte del finanziatore, della reale situazione economico-finanziaria del mutuatario. Il rischio, se non correttamente inquadrato, compromette la causa concreta del contratto.
- Conclusioni: uno strumento nuovo per la tutela del debitore e del mercato
Alla luce di quanto sopra, è legittimo affermare che un mutuo concesso in totale assenza di istruttoria può essere ritenuto nullo.
Lo dimostra il decreto dell’8 gennaio 2025, che offre un precedente forte e strutturato. Il controllo ex ante non è una formalità, ma l’essenza stessa del contratto. E la nullità non tutela solo il debitore, ma l’interesse generale a un mercato del credito sano, responsabile e conforme ai principi dell’ordinamento.
La corretta profilatura del cliente e la verifica puntuale del rating creditizio, oltre a essere doveri imposti dal diritto dell’Unione (Direttiva 2008/48/CE, Direttiva 2014/17/UE, CGUE C-449/13), sono oggi elementi essenziali anche per la validità civilistica del contratto. In loro assenza, il mutuo rischia di essere non solo inefficace, ma giuridicamente inesistente.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PRIME RIFLESSIONI E IMPLICAZIONI DELLA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE N. 5968/2025 PER IL SETTORE BANCARIO
Articolo Giuridico | Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. D’Ascola – Rel. De Stefano | 06.03.2025 | n.5968
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: VALIDO COME TITOLO ESECUTIVO EX ART. 474 CPC
RILEVA L’ASSUNZIONE UNIVOCA ED INCONDIZIONATA DELL’OBBLIGAZIONE RESTITUTORIA DA PARTE DEL MUTUATARIO
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. D’Ascola – Rel. De Stefano | 06.03.2025 | n.5968
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: COSTITUISCE VALIDO TITOLO ESECUTIVO EX ART. 474 CPC
LE CONDIZIONI RELATIVE ALLO SVINCOLO DELLA SOMMA EROGATA SUL CONTO (E SUBITO DOPO DEPOSITATA) SONO RISOLUTIVE E NON SOSPENSIVE
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Stefania Cannavale | 18.12.2024 |
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