ISSN 2385-1376Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo, può procurarsene un secondo, non esistendo nell’ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l’azione non si sia consumata (e cioè non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e non sia riscontrabile un abuso del diritto o del processo.
La circostanza che il creditore vanti, a fondamento del proprio credito, un titolo stragiudiziale, non fa venire meno l’interesse ad ottenere un provvedimento giudiziale di condanna, in considerazione del fatto che l’accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, riducendo i margini di una possibile opposizione da parte del debitore.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Bologna, Pres. Lionello – Rel. Morlini, con la sentenza n. 2123 del 5 ottobre 2026.
La controversia trae origine da un contratto di mutuo fondiario stipulato tra una Banca e due mutuatari, garantito da iscrizione ipotecaria. A seguito dell’inadempimento degli obblighi restitutori, l’istituto di credito aveva promosso un’esecuzione immobiliare, conclusasi con il soddisfacimento soltanto parziale del credito.
Successivamente, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, la Banca aveva ceduto il credito residuo a una Società Veicolo (SPV), la quale aveva richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per l’importo di € 67.366,19, corrispondente al saldo del debito derivante dal finanziamento.
I mutuatari proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, contestando la prova dell’inclusione del credito nella cessione in blocco, la correttezza della quantificazione dell’esposizione debitoria e, soprattutto, la legittimità della formazione di un secondo titolo esecutivo, nonostante la disponibilità del contratto di mutuo fondiario, già idoneo a fondare l’azione esecutiva.
Il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione. Gli ingiunti impugnavano quindi la decisione, insistendo, tra l’altro, sull’illegittima duplicazione dei titoli.
Nel pronunciarsi in ordine alla possibilità, per il creditore, di ottenere un titolo esecutivo giudiziale anche quando disponga già di un titolo stragiudiziale relativo al medesimo credito, la Corte di Appello ha escluso che l’ordinamento preveda un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi.
Richiamando i precedenti della Cassazione n. 13612/2025 e n. 21768/2019, individua tre condizioni che rendono legittima la formazione di un ulteriore titolo:
Mancata consumazione dell’azione: deve permanere una posizione debitoria non ancora soddisfatta.
Interesse ad agire: deve sussistere un interesse concreto e attuale, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., a ottenere un ulteriore provvedimento giudiziale.
Assenza di abuso: la pluralità dei titoli non deve tradursi in un abuso del diritto o del processo.
Nel caso esaminato, la Corte territoriale ha ritenuto integrati tutti e tre i presupposti.
In primo luogo, il credito non era stato integralmente soddisfatto nell’ambito della precedente esecuzione immobiliare. La permanenza di un debito residuo escludeva, pertanto, che l’azione potesse considerarsi esaurita.
In secondo luogo, la SPV aveva un interesse concreto a ottenere un decreto ingiuntivo, nonostante fosse già disponibile il contratto di mutuo fondiario. La Corte osserva che il titolo giudiziale offre basi più solide per la successiva esecuzione coattiva rispetto a un titolo stragiudiziale, riducendo i margini di opposizione da parte del debitore.
A ciò si aggiungeva l’esigenza di cristallizzare giudizialmente l’ammontare aggiornato del credito residuo, dopo il parziale recupero conseguito dalla banca nella precedente procedura esecutiva. Le contestazioni formulate dai mutuatari sulla quantificazione del debito confermavano, secondo il Collegio, la concreta utilità del nuovo titolo.
Il Collegio ha concluso, dunque, che la precostituzione del decreto ingiuntivo fosse legittima, non essendosi consumata l’azione, sussistendo un interesse ad agire e non ravvisandosi alcun abuso del diritto o del processo.
Il Giudice del gravame ha rigettato anche le contestazioni relative alla titolarità del credito in capo alla SPV, ritenendo provata l’inclusione dello specifico rapporto nell’operazione di cessione in blocco mediante una valutazione complessiva della documentazione: dichiarazione del cedente, identificativi dei rapporti, elenchi dei crediti ceduti, avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e disponibilità del contratto di finanziamento.
Quanto alla quantificazione del credito, il Collegio ha ritenuto corretto l’importo ingiunto, rilevando che gli appellanti non avevano fornito un conteggio alternativo analitico idoneo a dimostrare gli errori denunciati. Escludeva, pertanto, la necessità di disporre una consulenza tecnica d’ufficio, che avrebbe assunto carattere esplorativo e sostitutivo dell’onere probatorio gravante sulle parti.
La Corte d’Appello di Bologna ha, pertanto, rigettato l’appello con condanna dei mutuatari, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in € 6.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO CONDIZIONATO: NON COSTITUISCE VALIDO TITOLO ESECUTIVO EX ART. 474 CPC
IL CONTRATTO NON GENERA UN CREDITO CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Paola Salmaso | 19.02.2025 |
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