INVESTIMENTI ONLINE ANNO 2015: nessuna responsabilità della Banca per le perdite se il cliente opera autonomamente tramite Home Banking

Pubblicato il da Avv. Pasquale Iamunno

INVESTIMENTI ONLINE ANNO 2015: nessuna responsabilità della Banca per le perdite se il cliente opera autonomamente tramite Home Banking

Non sussiste responsabilità dell’intermediario per le perdite derivanti da investimenti in strumenti finanziari quando sia comprovato che il cliente ha previamente sottoscritto la documentazione contrattuale e ricevuto le informazioni sui rischi degli strumenti finanziari, sia stato correttamente profilato quanto a conoscenza, esperienza, obiettivi e propensione al rischio e abbia successivamente impartito autonomamente gli ordini tramite piattaforma telematica, senza intervento o consiglio della banca. La contestazione di carenze informative deve inoltre essere specifica e non può essere desunta dal solo esito negativo dell’investimento o dal successivo default dell’emittente.

 Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, Giudice Laura Massari, con la sentenza n. 6154 del 23 luglio 2025.

La controversia trae origine da alcune operazioni di investimento in obbligazioni emesse da una società estera, eseguite nell’anno 2015 su rapporti di conto corrente e deposito titoli intestati agli attori. A seguito delle perdite subite sugli investimenti, gli investitori convenivano in giudizio l’intermediario, contestando sotto diversi profili la legittimità delle operazioni e chiedendo la restituzione delle somme investite ovvero, in subordine, il risarcimento dei danni.

Gli attori deducevano, in particolare, la nullità delle operazioni per difetto della forma scritta, l’assenza degli ordini di investimento e delle relative conferme, la mancata indicazione della clausola di recesso prevista dall’art. 30 TUF, nonché l’indeterminatezza dell’oggetto. In via subordinata, prospettavano la violazione da parte della banca degli obblighi informativi, di diligenza, correttezza e trasparenza e degli obblighi in materia di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti; in ulteriore subordine, invocavano l’annullabilità degli ordini per conflitto di interessi.

La Banca si costituiva contestando integralmente le domande e sostenendo la correttezza del proprio operato.

Evidenziava, in particolare, che gli investimenti erano stati effettuati dopo la sottoscrizione della documentazione contrattuale e l’acquisizione del profilo finanziario degli investitori e che gli ordini erano stati impartiti autonomamente tramite internet, senza alcuna indicazione o consulenza da parte dell’intermediario.

Il Tribunale ha integralmente rigettato le domande degli investitori, ritenendo infondati sia i dedotti motivi di nullità delle operazioni sia i profili di responsabilità imputati alla Banca.

Quanto alla forma scritta, il Giudice ha valorizzato la produzione dei contratti per la prestazione dei servizi di investimento, sottoscritti dagli investitori, nei quali risultava altresì attestata la consegna della documentazione contrattuale, delle informazioni sugli strumenti finanziari, dei relativi fattori di rischio e delle caratteristiche dei diversi prodotti. La banca aveva inoltre provveduto alla profilatura finanziaria degli investitori, acquisendo informazioni su conoscenza ed esperienza, obiettivi di investimento, situazione finanziaria e propensione al rischio. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a escludere la nullità per difetto della forma scritta e la violazione degli obblighi informativi e di condotta.

Particolare rilievo è stato attribuito alla circostanza che le operazioni contestate erano state impartite autonomamente tramite il canale internet da uno degli investitori, senza intervento, indicazione o consiglio della banca. Il giudice ha inoltre rilevato che la documentazione contrattuale comprendeva il documento sui rischi generali degli strumenti finanziari.

La doglianza relativa agli obblighi informativi è stata ritenuta generica, non essendo stati individuati concretamente gli aspetti o le informazioni che l’intermediario avrebbe omesso di comunicare. Analogamente, il successivo peggioramento dell’investimento e il default dell’emittente non sono stati considerati, di per sé, sufficienti a dimostrare un precedente inadempimento informativo della banca.

È stata poi esclusa la dedotta violazione dell’art. 30 TUF, poiché non ricorreva un’ipotesi di offerta fuori sede: i contratti erano stati sottoscritti presso una filiale bancaria e la successiva esecuzione degli ordini mediante internet costituiva una fattispecie distinta, non riconducibile alla disciplina dell’offerta fuori sede.

Il Tribunale ha altresì escluso violazioni in materia di appropriatezza e adeguatezza, ritenendo che la profilatura effettuata dalla banca evidenziasse la compatibilità degli strumenti con il profilo degli investitori e la coerenza dell’investimento con gli obiettivi, l’orizzonte temporale e la tolleranza al rischio degli stessi.

Infine, è stata respinta anche la contestazione relativa al conflitto di interessi. La prospettazione degli attori è stata ritenuta generica, non essendo stato chiarito in che modo l’asserita partecipazione della banca nella società di gestione del sistema di negoziazione avrebbe potuto determinare un vantaggio derivante dall’acquisto dei titoli. Il giudice ha inoltre rilevato che gli investimenti erano stati effettuati sul mercato secondario e che gli attori non avevano neppure allegato che, se informati dell’asserito conflitto, si sarebbero astenuti dall’investimento. Difettava pertanto anche il necessario nesso causale tra la condotta contestata e il danno lamentato.

Il Tribunale ha quindi ritenuto non necessaria ulteriore attività istruttoria e ha rigettato integralmente le domande degli attori, condannandoli alla rifusione delle spese di lite in favore della banca.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

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https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/investimenti-finanziari-il-cliente-deve-provare-la-responsabilita-dellintermediario

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Sentenza | Tribunale di Lodi, Giudice Francesca Varesano | 16.10.2023 | n.907

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/prodotti-finanziari-la-violazione-degli-obblighi-informativi-determina-responsabilita-contrattuale-dellintermediario

 

 

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