ISSN 2385-1376È inammissibile la domanda di accesso alla procedura di concordato minore proposta dall’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, senza che possa distinguersi tra concordato minore in continuità e concordato minore di natura liquidatoria. Il divieto previsto dalla disposizione opera, infatti, tout court, nei confronti dell’imprenditore cancellato, precludendogli l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi diversi dalla liquidazione. Tale conclusione è coerente non solo con il dato letterale della norma, ma anche con la sua ratio e con l’elaborazione giurisprudenziale formatasi in tema di concordato preventivo, secondo cui la cessazione volontaria dell’attività e la conseguente perdita della qualità di imprenditore impediscono il ricorso agli strumenti destinati alla composizione della crisi dell’attività imprenditoriale.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Ferro – Rel. Farolfi, con la sentenza n. 20961 del 20 giugno 2026.
La vicenda trae origine dalla proposta di concordato minore presentata da due debitori persone fisiche, uno dei quali aveva esercitato in precedenza un’attività d’impresa mediante una ditta individuale, successivamente cancellata dal Registro delle imprese.
Il Tribunale di Campobasso aveva ritenuto ammissibile la proposta, qualificandola come avente contenuto liquidatorio e ritenendo che la cancellazione dell’impresa non costituisse un ostacolo all’accesso al concordato minore, in quanto il divieto previsto dall’art. 33, comma 4, CCII avrebbe riguardato soltanto il concordato minore in continuità.
Il Tribunale aveva quindi omologato il concordato, ritenendo altresì la proposta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche in considerazione dell’apporto di risorse esterne da parte di un terzo. La decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Campobasso, che aveva condiviso l’interpretazione secondo cui l’imprenditore cessato avrebbe potuto comunque accedere al concordato minore con finalità esclusivamente liquidatoria.
La creditrice ha quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando, in particolare, la violazione dell’art. 33, comma 4, CCII. Secondo la ricorrente, il tenore letterale della disposizione non consentirebbe alcuna distinzione tra le diverse forme di concordato minore, prevedendo espressamente l’inammissibilità della domanda di accesso alla procedura presentata dall’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese.
La Suprema Corte ha accolto la censura, valorizzando anzitutto il dato letterale dell’art. 33, comma 4, CCII, che contempla espressamente, tra le procedure alle quali l’imprenditore cancellato non può accedere, anche il concordato minore.
La Cassazione ha inoltre richiamato i precedenti formatisi in materia di concordato preventivo, dai quali emerge il principio secondo cui la cancellazione dell’imprenditore dal Registro delle imprese, quale effetto della cessazione volontaria dell’attività, preclude il ricorso agli strumenti di composizione della crisi dell’impresa, non potendo il soggetto che ha perso la qualità di imprenditore utilizzare successivamente tali procedure.
La Corte ha quindi ritenuto erronea l’interpretazione della Corte d’Appello, secondo cui il divieto avrebbe riguardato esclusivamente il concordato minore in continuità, affermando invece che l’art. 33, comma 4, CCII introduce un divieto generale di accesso al concordato minore per l’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese, indipendentemente dalla natura liquidatoria o in continuità della proposta.
L’accoglimento di tale motivo ha determinato l’assorbimento della seconda censura, relativa alla convenienza e fattibilità del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. La Cassazione ha quindi deciso la causa nel merito, accogliendo il reclamo della creditrice e revocando l’omologazione del concordato minore.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
HA RILIEVO ANCHE LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA RISPETTO ALLE ALTRE ALTERNATIVE
Decreto | Tribunale di La Spezia, Giudice Maria Grazia Barbuto | 21.09.2023 |
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