CONCORDATO MINORE: ai fini della ammissibilità, occorre valutare il presupposto soggettivo ex art. 74 co. 1 CCII

Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco

CONCORDATO MINORE: ai fini della ammissibilità, occorre valutare il presupposto soggettivo ex art. 74 co. 1 CCII

Ai fini della ammissibilità della domanda di concordato minore, occorre valutare la sussistenza del presupposto soggettivo richiesto dall’art.74 co. 1 CCII che accorda la possibilità di formulare tale tipo di proposta ai debitori di cui all’art. 2 co. 1 lett. c) (i.e. in stato di sovraindebitamento) escluso il consumatore. Di conseguenza, fatta eccezione per il consumatore, i soggetti rientranti nella previsione normativa sono il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa e “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale/liquidazione coatta amministrativa” o altre procedure liquidatorie previste dal c.c. o altre leggi speciali in caso di crisi o insolvenza.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di La Spezia, Giudice Maria Grazia Barbuto, con il decreto del 21 settembre 2023.

Il debitore interessato depositava innanzi al Tribunale un ricorso ex artt. 74 ss. CCII chiedendo l’ammissione della propria proposta di concordato minore, contestualmente alla pronuncia a carico dei creditori, aventi titolo o causa anteriore, del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali od azioni cautelari di sequestro conservativo nonché del divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Considerato che parte ricorrente svolgeva l’attività di odontoiatra, il Tribunale ha ritenuto integrato il presupposto soggettivo richiesto dall’art. 74 co. 1 CCII.

Il Giudice ha evidenziato anche che il gestore nominato quale OCC aveva precisato la convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria, dando atto che l’eventuale vendita dell’unico cespite immobiliare intestato per l’intero al ricorrente (oggetto di espropriazione forzata) avrebbe permesso al massimo di soddisfare il creditore ipotecario, al netto delle spese prededuttive ivi maturate dal creditore procedente, mentre tutti i restanti creditori sarebbero rimasti insoddisfatti, tenuto conto dei ricavi medi e della pensione percepiti mensilmente dal ricorrente, in sé idonei a far fronte esclusivamente alle spese di mantenimento e pagamento del mutuo ipotecario.

Pertanto, il Tribunale ha dichiarato ammissibile la proposta di concordato minore e conseguentemente aperta la relativa procedura depositata dal ricorrente.

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