ISSN 2385-1376Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota, del foro di Brescia
Nei rapporti di conto corrente bancario, qualora il cliente agisca nei confronti della Banca per ottenere la restituzione di somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene le clausole censurate; non può invocare il principio di vicinanza della prova per spostare tale onere in capo alla banca, poiché ciascuna delle parti, di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sottoscrizione.
Il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, documentando l’andamento del rapporto mediante la produzione degli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione.
Questo sono i principi applicati dal Tribunale di Lagonegro, Giudice Giuseppe Izzo, con la sentenza n. 639 del 6 luglio 2026.
Nel caso di specie, una ditta citava in giudizio la Banca con la quale intratteneva rapporti di conto corrente, di conto anticipi e altri rapporti per utilizzo momentaneo, lamentando l’applicazione di interessi ultralegali, anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese e oneri asseritamente non pattuiti o comunque illegittimi.
A sostegno della propria tesi, tuttavia, l’attrice non aveva prodotto il contratto di conto corrente, né il contratto base relativo al conto anticipi, né l’intera sequenza degli estratti conto e degli scalari necessari alla ricostruzione del rapporto.
Per tal motivo, il Giudice ha ritenuto il motivo infondato, affermando che secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione di somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene le clausole censurate; non può invocare il principio di vicinanza della prova per spostare tale onere in capo alla Banca, poiché ciascuna delle parti, di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sottoscrizione. Tale principio è stato affermato da Cass. civ., sez. VI-1, 13 dicembre 2019, n. 33009.
Tale regola probatoria, secondo il Tribunale, trova piena applicazione nel caso di specie, nel quale parte attrice non si era limitata a sostenere la mancata consegna del contratto da parte dell’Istituto bancario, ma aveva fondato le proprie domande sulla pretesa nullità di specifiche clausole contrattuali, richiamando nell’atto introduttivo anche il contenuto dell’articolo del contratto base riguardante la capitalizzazione degli interessi.
Tale circostanza rende ancora più evidente la necessità, per l’attore, di produrre il documento contrattuale posto a fondamento delle domande.
Infatti, in difetto del contratto, il Giudice non può verificare:
- a) se le clausole oggetto di censura siano state effettivamente pattuite;
- b) quale ne fosse il contenuto;
- c) se esse fossero nulle, inefficaci o indeterminate;
- d) se e in che misura le condizioni economiche applicate dalla banca trovassero ti-tolo nel regolamento negoziale;
- e) se ricorrano i presupposti per l’applicazione di criteri sostitutivi di calcolo.
La mancanza del contratto non costituisce, dunque, un mero difetto formale della produzione, ma impedisce l’accertamento stesso del fatto costitutivo della pretesa attorea.
Il Giudice ha ritenuto la domanda della Ditta carente anche sotto un ulteriore profilo.
L’attrice non aveva prodotto l’intera sequenza degli estratti conto e degli scalari relativi al rapporto. Nelle conclusionali della Banca si evidenziava, in particolare, l’assenza degli estratti conto dal dicembre 2012 fino alla chiusura, nonché la mancanza degli scalari relativi agli anni 2002 e 2004 e di parte degli scalari relativi agli anni 2007, 2009 e 2010.
Afferma il giudicante che, in sede di legittimità, la Corte di Cassazione ha chiarito che il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, documentando l’andamento del rapporto mediante la
produzione degli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione.
Nel caso di specie, la lacunosità della documentazione contabile non consentiva di ricostruire in modo completo l’andamento del rapporto, né di individuare le singole rimesse asseritamente indebite, né di verificare l’eventuale incidenza delle clausole censurate sul saldo finale.
Sulla base di tali considerazioni, il Giudice ha rigettato tutte le domande espresse dalla ditta, con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESSO NON RIENTRA TRA I DOCUMENTI PER I QUALI PUÒ ESSERE CHIESTA LA CONSEGNA EX ART 119 TUB
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Cataldi – Rel.Rizzi | 28.04.2026 | n.3213
SI APPLICANO LE REGOLE GENERALI IN TEMA DI ONERE DELLA PROVA DI CUI ALL’ART. 2697 COD. CIV
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone | 20.11.2024 | n.10117
È TENUTO ANCHE A PRODURRE IN GIUDIZIO IL CONTRATTO SCRITTO DI CONTO CORRENTE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Alessia Marotta | 06.02.2024 | n.256
IL MEDESIMO HA L’ONERE DI PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO CON LE SINGOLE RIMESSE SUSCETTIBILI DI RIPETIZIONE
Sentenza | Tribunale di Lagonegro, Giudice Giuseppe Izzo | 03.10.2023 | n.42
INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO
L’EVENTUALE CARENZA DELLA PROVA PUÒ ESSERE INTEGRATA ANCHE CON ALTRI MEZZI DI COGNIZIONI DISPOSTI D’UFFICIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Caradonna | 17.04.2020 | n.7895
È IN CAPO AL CORRENTISTA L’ONERE DI PROVARE CHE I PAGAMENTI SIANO STATI EFFETTUATI E CHE GLI STESSI SIANO PRIVI DI UNA VALIDA CAUSA DEBENDI
Ordinanza | Cassazione Civile, Sez. I, Pres. Schirò – Rel. Genovese | 28.11.2018 | n.30822
INDEBITO OGGETTIVO PARZIALE: L’ONERE DELLA PROVA INCOMBE SULLA PARTE CHE AGISCE
L’ESISTENZA DELL’INDEBITO OGGETTIVO DIPENDE DALLA MANCANZA ORIGINARIA E SOPRAVVENUTA DI QUALUNQUE CAUSA GIUSTIFICATIVA DEL PAGAMENTO
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 14.05.2012 | n.7501
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