ISSN 2385-1376In materia di cessioni in blocco ex art. 58 TUB, la prova della cessione “ben può essere data anche nel corso del giudizio innescato dall’intimazione al ceduto notificata dal cessionario” e costituita, ad esempio, dalla “dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” (così Cass. civ. n. 10200 del 2021).
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Cassino, Giudice Anna Colombo, con la sentenza n. 731 del 28 aprile 2026, con la quale si è pronunciato in un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., instaurato dal debitore esecutato avverso una procedura di pignoramento presso terzi promossa dalla cessionaria di un credito bancario derivante da operazione di cartolarizzazione, nel quale si deduceva il difetto di legittimazione attiva della cessionaria per omessa prova della cessione del credito e per difetto di titolarità dello stesso in capo alla procedente, nonché la mancata produzione del contratto di cessione e il mancato assolvimento della procedura di pubblicità di cui all’art. 58 TUB.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COSTITUISCE ELEMENTO DOCUMENTALE IDONEO A DIMOSTRARE LA VICENDA TRASLATIVA UNITAMENTE AL POSSESSO DEL TITOLO ESECUTIVO E ALLA RESTANTE DOCUMENTAZIONE BANCARIA
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Silvia Vaghi | 24.04.2026 | n.3435
UNITAMENTE ALLA DISPONIBILITÀ DEL TITOLO ESECUTIVO, INTEGRA PROVA SUFFICIENTE DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO AL CESSIONARIO
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Chiara Cutolo | 12.05.2026 | n.2905
COSTITUISCE ELEMENTO PROBATORIO IDONEO A DIMOSTRARE LA CESSIONE DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Foggia, Giudice Giuseppe Sciscioli | 08.04.2026 | n.755
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