ISSN 2385-1376L’elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova; e nel catalogo delle prove atipiche è ricompreso anche lo scritto proveniente da terzi a contenuto testimoniale.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Bologna, Pres. De Rosa – Rel. Morlini, con la sentenza n. 1173 del 21.4.2026 emessa nell’ambito di una complessa controversia ereditaria insorta tra i coeredi testamentari di un imprenditore alberghiero, avente ad oggetto plurime questioni concernenti rapporti restitutori tra coeredi, lesione di legittima, servitù per destinazione del padre di famiglia e riparto di oneri fiscali gravanti sui beni ereditari.
Nel caso di specie, uno dei coeredi aveva chiesto il rimborso pro quota delle somme versate a titolo di IMU relativamente all’immobile alberghiero caduto in successione.
A sostegno della domanda, oltre alla produzione degli F24 relativi ai versamenti, la parte aveva depositato una dichiarazione scritta proveniente da Confartigianato, soggetto incaricato della contabilità, attestante che i pagamenti dell’imposta per gli anni dal 2014 al 2019 erano stati effettuati dal medesimo coerede, ad eccezione di una annualità.
La Corte ha attribuito rilievo decisivo a tale documento, qualificandolo come dichiarazione scritta di terzo, o “affidavit”, priva dei requisiti della testimonianza scritta disciplinata dall’art. 257-bis c.p.c. e non riconducibile neppure alla prova documentale tipica. Nondimeno, il Collegio ha ritenuto che esso integri una prova atipica ammissibile nel processo civile e suscettibile di concorrere, unitamente ad altri elementi istruttori, alla formazione del convincimento del giudice.
La sentenza si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole all’ammissibilità delle prove atipiche nel giudizio civile, ribadendo che l’ordinamento processuale non contempla un sistema chiuso dei mezzi di prova. Pur in assenza di una disposizione analoga all’art. 189 c.p.p., la Corte valorizza il principio del libero convincimento del giudice, il diritto alla prova e l’ampiezza del concetto di produzione documentale, richiamando numerosi precedenti della Corte di cassazione, tra cui Cass. n. 9507/2023 e Cass., Sez. Un., n. 15169/2010.
Secondo la Corte, l’ingresso della prova atipica nel processo avviene attraverso la produzione documentale e deve pertanto rispettare il regime delle preclusioni istruttorie e il principio del contraddittorio, garantendo alla controparte la possibilità di contestare il documento e di interloquire sul suo contenuto. Sotto il profilo dell’efficacia probatoria, tali elementi non assumono valore di prova legale, ma possono essere apprezzati quali argomenti di prova o presunzioni semplici ai sensi dell’art. 2729 c.c.
Di particolare rilievo è il passaggio in cui la Corte individua, all’interno del genus delle prove atipiche, una posizione peculiare per gli scritti provenienti da terzi contenenti dichiarazioni a carattere testimoniale. La decisione sottolinea come, a differenza di quanto previsto dal codice di rito del 1865, il vigente ordinamento non disciplini espressamente tale figura; nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ne ammette costantemente l’utilizzabilità, soprattutto quando la dichiarazione non sia specificamente contestata dalla parte contro cui è prodotta e trovi riscontro in ulteriori elementi istruttori.
Muovendo da tali premesse, la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di Confartigianato, corroborata dalla documentazione fiscale prodotta e dall’assenza di allegazioni contrarie da parte degli altri coeredi, fosse idonea a dimostrare l’avvenuto pagamento dell’IMU da parte dell’appellante, accogliendo parzialmente il motivo di gravame sul punto e rideterminando conseguentemente i rapporti di dare-avere tra le parti.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PROVE ATIPICHE: HANNO EFFICACIA DI PRESUNZIONI SEMPLICI O DI ARGOMENTI DI PROVA
L’ELENCAZIONE DELLE PROVE CIVILI DEL CODICE DI RITO NON È TASSATIVA
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott- Gianluigi Morlini | 02.07.2014 | n.1000
PROVE ATIPICHE: HANNO EFFICACIA PROBATORIA DI PRESUNZIONI SEMPLICI EX ART. 2729 C.C.
L’ELENCAZIONE DELLE PROVE NEL PROCESSO CIVILE NON È TASSATIVA
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini | 23.05.2013 | n.917
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