ISSN 2385-1376Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non può essere omologato ove il fideiussore sia stato socio di maggioranza della debitrice principale.
In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell’art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con D.Lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all’attività imprenditoriale o professionale.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Ferro – Rel. Amatore con la sentenza n. 29746 del 11 novembre 2025 con la quale ha rigettato il ricorso proposto da una debitrice avverso la decisione della Corte d’appello di Brescia che aveva revocato l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, originariamente concessa dal Tribunale di Cremona ai sensi dell’art. 67 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
La vicenda trae origine dalla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dalla debitrice.
L’omologazione era stata impugnata da una società veicolo cessionaria del credito, la quale aveva contestato in radice la sussistenza del requisito soggettivo, assumendo che la maggior parte dell’esposizione debitoria derivasse da fideiussioni prestate dalla ricorrente a favore di due società di capitali nelle quali ella aveva detenuto partecipazioni rilevanti – pari all’80% in una e al 60% nell’altra – e nelle quali aveva ricoperto, per lungo tempo, incarichi gestori.
La Corte territoriale aveva accolto il reclamo, valorizzando i seguenti elementi:
(I) i debiti principali derivavano da fideiussioni prestate a favore di due società, di cui la parte istante era socia di maggioranza (circa l’80% nella prima e il 60% nella seconda) e in cui aveva ricoperto ruoli di amministratore per anni;
(II) le fideiussioni erano state rilasciate poco dopo la cessazione – da parte della ricorrente – degli incarichi amministrativi nelle società, ma quando ancora era socia di maggioranza;
(III) la gran parte dei debiti non erano “estranei” alla sua attività imprenditoriale, piuttosto essendo direttamente collegati alle garanze prestate.
Da tali elementi aveva desunto uno stretto collegamento funzionale tra le garanzie prestate e l’attività imprenditoriale esercitata attraverso le società partecipate, escludendo che i debiti potessero qualificarsi come assunti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.
Nel ricorso per cassazione la debitrice aveva invocato un’interpretazione estensiva della nozione di consumatore di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), CCII, sostenendo che le fideiussioni fossero state rinnovate quando l’attività imprenditoriale era ormai cessata e che, al momento della proposizione del piano, ella non svolgesse più alcuna attività d’impresa.
La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto infondati i motivi di ricorso.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia europea e delle Sezioni Unite, la Cassazione ha ribadito che il fideiussore persona fisica non è “professionista di riflesso” per il solo fatto di garantire un debitore imprenditore; tuttavia, la qualifica di consumatore richiede che la garanzia sia prestata per scopi estranei all’attività professionale e in assenza di collegamenti funzionali con la società garantita. Tra gli indici rilevanti rientrano la partecipazione non trascurabile al capitale sociale e l’eventuale esercizio di funzioni gestorie.
Nel caso di specie, l’accertamento di merito aveva evidenziato la posizione qualificata della ricorrente all’interno delle società garantite, sia sotto il profilo partecipativo sia sotto quello amministrativo, nonché la stretta contiguità temporale tra cessazione delle cariche e rilascio delle fideiussioni. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a configurare un collegamento funzionale tra la garanzia e l’attività imprenditoriale, qualificando la fideiussione come atto strumentale all’impresa e, dunque, incompatibile con lo statuto del consumatore.
La Corte ha inoltre chiarito che la definizione di consumatore contenuta nel CCII non si discosta sostanzialmente da quella previgente della legge n. 3/2012 né da quella del Codice del consumo. La previsione secondo cui può essere consumatore anche il socio di società non elimina la necessità di verificare in concreto la destinazione funzionale del debito: ciò che rileva non è la mera qualità soggettiva, bensì l’imputazione causale dell’obbligazione.
Sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA NATURA DEL CREDITO NON FA VENIRE MENO LA QUALITÀ DI CONSUMATORE
Sentenza | Corte di Appello de L’Aquila, Pres. Fabrizio – Rel. Bartoli | 03.11.2023 | n.1540
CIÒ ALLA LUCE DI UNA LETTURA RESTRITTIVA DELLE NORME REGOLATIVE DELLA MATERIA DEL SOVRAINDEBITAMENTO
Sentenza | Corte di Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Varotti | 21.06.2023 | n.1351
PIANO DEL CONSUMATORE: QUANDO DEVE VERIFICARSI IL SOVRAINDEBITAMENTO?
L’INDEBITAMENTO DEVE ESSERE IMPREVEDIBILE E SUCCESSIVO ALL’ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
Decreto | Tribunale di Napoli, Giudice Francesco Paolo Feo | 27.01.2021 |
SI TRATTA DI UN EVENTO RIENTRANTE NELL’INEVITABILE ALEA DI QUALSIASI ATTIVITÀ DI IMPRESA
Ordinanza | Tribunale di Catania, Pres. Roberto Cordio | 27.11.2020
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