ISSN 2385-1376In materia di recupero di crediti cartolarizzati ex art. 58 TUB, il conferimento dell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell’albo di cui all’art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l’art. 2 comma 6 della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario (…) con la conseguenza che la mancata iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Bergamo, Giudice Angela Randazzo, con la sentenza n. 4 del 2 gennaio 2026.
IL FATTO
La decisione trae origine da un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. promosso dal debitore a seguito della notificazione di un atto di precetto per oltre € 730.000, fondato su una pluralità di contratti di mutuo fondiario non adempiuti, stipulati con l’originario istituto di credito e successivamente oggetto di cessione del credito.
L’opponente ha contestato la legittimità dell’azione esecutiva sotto diversi profili; per quanto qui rileva, ha dedotto la carenza di legittimazione della società cessionaria e del soggetto incaricato del recupero, sostenendo che l’attività di servicing fosse stata svolta da una società non iscritta all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB, con conseguente invalidità degli atti di riscossione e del precetto.
Secondo la prospettazione attorea, la mancanza dell’iscrizione ex art. 106 TUB avrebbe impedito al soggetto incaricato di svolgere attività di recupero giudiziale del credito cartolarizzato, rendendo illegittima l’azione esecutiva promossa in suo nome e per conto della società cessionaria.
La società convenuta ha resistito all’opposizione, eccependo l’infondatezza delle doglianze e deducendo, in particolare, che l’eventuale mancata iscrizione del servicer all’albo ex art. 106 TUB non incidesse sulla validità dei contratti di mandato né sulla legittimità degli atti di recupero, trattandosi di disposizioni aventi finalità di vigilanza amministrativa. La convenuta ha inoltre dimostrato la propria titolarità del credito, producendo gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale e le dichiarazioni provenienti dalle cedenti, dai quali emergeva l’inclusione del credito azionato nelle operazioni di cessione in blocco ex art. 58 TUB.
Nel corso del giudizio, inizialmente sospesa l’efficacia esecutiva dei titoli per carenze probatorie, la creditrice ha integrato la documentazione, consentendo al giudice di accertare l’avvenuta cessione del credito e la legittimazione attiva ad agire in via esecutiva.
Con specifico riferimento al tema dell’iscrizione ex art. 106 TUB, il Tribunale di Bergamo ha rigettato la censura dell’opponente, affermando che l’omessa iscrizione del soggetto incaricato della riscossione all’albo degli intermediari finanziari non determina l’invalidità dell’azione di recupero né degli atti esecutivi posti in essere in forza del mandato ricevuto dal titolare del credito. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, in particolare l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7243 del 2024, il giudice ha ribadito che le disposizioni del TUB in materia di iscrizione agli albi hanno natura pubblicistica e funzione di vigilanza, sicché la loro violazione può rilevare esclusivamente sul piano dei rapporti con l’autorità di vigilanza o, eventualmente, sotto il profilo sanzionatorio, ma non incide sulla validità civilistica dei rapporti negoziali né sulla legittimazione processuale della società cessionaria.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato integralmente l’opposizione, confermando la legittimità dell’azione esecutiva e condannando l’opponente alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
LE NORME CONTENUTE NEL TUB NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Anna Rombolà | 02.01.2026 | n.2
PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA O PER EVENTUALI PROFILI PENALISTICI
Sentenza | Tribunale di Palermo, Giudice Daniela Galazzi | 03.01.2026 | n.21
L’ART. 2, COMMA 6, DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Vincenza Virone | 02.01.2026 | n.2
NON SI CONFIGURA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Giuseppe Liotta | 01.01.2026 | n.2
LE PREVISIONI DELL’ART. 106 T.U.B. NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Porracciolo – Rel. Maisano | 07.01.2026 | n.30
LA MANCATA ISCRIZIONE RILEVA SOLO SUL PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ E NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DELLA PROCURA RILASCIATA DALLA SPV
Sentenza | Tribunale di Varese, Giudice Ida Carnevale | 10.02.2025 | n.103
L’ART. 2 C. 6 DELLA L. N. 130/99 SUL PIANO CIVILISTICO NON HA NATURA DI NORMA IMPERATIVA INDEROGABILE
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Alessandra Venturini | 30.05.2025 | n.33
NON ESISTE ALCUNA DISPOSIZIONE DI CARATTERE IMPERATIVO RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Linda Catagna | 16.12.2025 | n.4062
NON ESISTE ALCUNA NORMA IMPERATIVA PER LE CONCRETE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Sentenza | Corte Di Appello Di Milano, Pres. Aponte – Rel. Barberis | 23.12.2025 | N.3577
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