La clausola di “indicizzazione” prevista in un contratto di leasing costituisce una clausola accessoria che non assume una causa autonoma rispetto a quella del contratto di leasing in cui è inserita. La clausola di indicizzazione, dunque, non dà vita ad una operazione dotata di causa autonoma (di cui agli artt. 21 ss. T.U.F.), ovvero sganciata dal contenuto del contratto di leasing finanziario, in quanto, con essa, le parti adeguano il valore del corrispettivo per il godimento dei beni strumentali ai valori di mercato, senza costituire una diversa operazione negoziale avente natura di investimento finanziario e trovano applicazione dunque le disposizioni del TUB e ulteriori previsioni regolamentari del CIRC (n. 229 del 21 aprile 1999 e ss. mm.) e della Banca d’Italia in materia di trasparenza.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Ancona, Giudice Gabriella Pompetti, con sentenza n. 1141 del 20 giugno 2019.
LA VICENDA PROCESSUALE
Con atto di citazione una società conveniva in giudizio una Banca chiedendo la nullità della clausola di indicizzazione contenuta nel contratto di leasing finanziaria, ed avente ad oggetto un immobile, per violazione degli obblighi informativi di cui al T.U.F. (fra cui l’art. 21 e ss.) e del regolamento Consob 16.190/07. Secondo parte attrice, infatti, detta clausola contrattuale doveva considerarsi avente natura di contratto derivato (nella specie di Interest Rate Swap), con la conseguenza che doveva essere applicata la normativa contenuta nel T.U.F. e del regolamento Consob di cui sopra.
Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo il rigetto delle domande attoree perché nulle per mancanza di interesse ad agire, oltre che infondate sia in fatto che in diritto.
LA DECISIONE
Il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità della clausola di indicizzazione del contratto di leasing, perchè infondata.
Una operazione di leasing si dice a “tasso indicizzato” quando ciascuna rata del contratto di leasing è legata alle variazioni di un parametro finanziario di riferimento scelto dalle parti ed inserito in una specifica clausola contrattuale, detta appunto di indicizzazione. In tale clausola viene indicato il parametro preso a riferimenti per l’indicizzazione (nel caso di specie Euribor a 3 mesi il quale, in quanto componente variabile del tasso d’interesse praticato, determina la variazione del canone sia in aumento che in diminuzione).
Il giudicante, nella pronuncia in oggetto, ha stabilito che la clausola di indicizzazione non è un “autonomo” derivato avente natura di investimento finanziario (di cui all’art. 1 comma 2, lett. g, d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), inserito nel contratto di leasing, né può essere assoggettata alle norme del T.U.F. Il Tribunale anconetano, contrariamente, ha ritenuto che al caso de quo trovassero applicazione le disposizioni del T.U.B. e le ulteriori previsioni regolamentari del CICR (del 04.03.2003) e della Banca d’Italia in materia di trasparenza.
In particolare, le istruzioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza nelle operazioni bancarie e finanziarie (Circ. n. 229 del 21.04.1999 e ss.mm.), in presenza di “clausole di indicizzazione” pattuite tra le parti, richiedono che quest’ultime indichino in contratto il parametro iniziale per gli adeguamenti periodici e i criteri per procedere all’indicizzazione dei canoni di locazione finanziaria.
E ciò, è quanto accaduto nella fattispecie in esame nella fase di contrattazione tra le parti.
Dalla rilevazione di parametri iniziali e criteri “pubblici e oggettivi”, ben individuati nelle clausole contrattuali, ne deriva che la clausola di indicizzazione in esame non fosse stata pattuita allo scopo di prevedere (ex ante) vantaggi in favore della sola concedente. L’adeguamento della clausola di “indicizzazione”, che costituisce un semplice adeguamento ai valori di mercato delle prestazioni pecuniarie in favore della concedente, collegato all’indice Euribor, non prevede obblighi a carico di una sola parte, ma ripartisce obiettivamente le conseguenze (negative e positive) delle rilevazioni periodiche delle parti.
Nel caso de quo, il Giudice ha riconosciuto la legittimità della citata clausola relativa alla indicizzazione dei canoni, essendo l’ammontare degli stessi frutto di calcoli aritmetici eseguiti sulla base di parametri obiettivi, la cui rilevazione non lascia spazio a scelte discrezionali della società concedente. Il che esclude ogni possibile indeterminatezza e/o discrezionalità per la concedente nella fase esecutiva del rapporto contrattuale.
Sono risultate pienamente rispettate, in definitiva, le disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza e nessuna violazione veniva commessa dalla società concedente in ordine alla normativa contenuta nel T.U.F.
Il Tribunale, pertanto, ha rigettato la domanda di nullità della clausola di indicizzazione del contratto di leasing, non riscontrando alcuna responsabilità risarcitoria nei confronti della Banca per violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria e finanziaria e/o di buona fede.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEASING USURA-MORA: PRIVO DI INTERESSE AD AGIRE IN CASO DI MANCATA APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLA
UNA CTU CONTABILE SAREBBE ININFLUENTE AI FINI DELLA DECISIONE E MERAMENTE ESPLORATIVA
Sentenza | Corte di appello di Milano, Pres. Piombo, Rel. Martinengo Villagana Patatina di Villachiara Ragazzoni | 21.03.2019 | n.1253
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-usura-mora-privo-di-interesse-ad-agire-in-caso-di-mancata-applicazione-delle-clausola
LEASING: GLI INTERESSI DI MORA NON SOGGIACCIONO ALLA LEGGE 108/96
LA VALUTAZIONE DI USURARIETÀ PUÒ RIFERIRSI AI SOLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Luigi D’Alessandro | 28.02.2019 | n.4660
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-gli-interessi-di-mora-non-soggiacciono-alla-legge-10896
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