FIDEIUSSIONE “A PRIMA RICHIESTA”: nella comune intenzione dei contraenti costituisce deroga parziale all’art. 1957 cc

Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco

FIDEIUSSIONE “A PRIMA RICHIESTA”: nella comune intenzione dei contraenti costituisce deroga parziale all’art. 1957 cc

In tema di fideiussione, la clausola del pagamento immediato a prima richiesta scritta, di per sé incompatibile con l’applicazione della disciplina di cui all’art. 1957 c.c., non può che costituire nella comune intenzione dei contraenti quanto meno una deroga parziale di tale disciplina, esonerando il creditore dall’onere di proporre un’azione giudiziaria e facoltizzandolo ad inviare una semplice richiesta scritta al fine di escludere la decadenza dalla garanzia.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò, con la sentenza n. 9147 del 16 novembre 2023.

Con citazione, l’opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, intimante il pagamento di Euro 258.161,35, oltre interessi e spese, in favore della società opposta sulla base di una fideiussione omnibus prestata a favore di altra società.

Deduceva, tra gli altri, la nullità totale della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust e, in subordine, la nullità parziale della stessa limitatamente alle tre clausole del contratto, eccependo la decadenza di cui all’art. 1957 c.c..

Per il Tribunale, alla luce del principio di diritto menzionato, nella fattispecie in esame l’obbligazione principale era scaduta in data 12.12.2012 come affermato da parte opposta e non contestato in modo specifico da parte opponente.

Risultava che l’opposta avesse inviato alla società debitrice principale la domanda di pagamento in via stragiudiziale mediante raccomandata ricevuta dalla medesima in data 27.12.12.

Pertanto, l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è stata infondata.

Essendo, quindi, prive di pregio tutte le doglianze dell’opponente, l’opposizione proposta è stata rigettata e, per l’effetto, confermato il decreto ingiuntivo e dichiarato esecutivo.

Le spese di giudizio hanno seguito la soccombenza e, pertanto, l’opponente è stato condannato a rimborsare all’opposta le spese come liquidate in dispositivo.

Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

FIDEIUSSIONE ABI: NON SI CONFIGURA DECADENZA EX ART. 1957 CC SE IL CREDITORE FORMULA TEMPESTIVAMENTE LA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

CIÒ VALE IN CASO DI IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE A PAGARE “A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA” E FA VENIR MENO L’ONERE DI AGIRE GIUDIZIALMENTE

Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro | 18.10.2022 | n.502

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-abi-non-si-configura-decadenza-ex-art-1957-cc-se-il-creditore-formula-tempestivamente-la-domanda-di-liquidazione

FIDEIUSSIONI OMNIBUS – ANTITRUST: LO IATO TEMPORALE RENDE LEGITTIMA LA DEROGA DEL 1957 CC

IL GARANTE DEVE DIMOSTRARE L’ESISTENZA DI UNA NUOVA INTESA ANTICONCORRENZIALE NEL 2018

Sentenza | Tribunale di Bari, Pres. Simone – Rel De Palma | 05.12.2022 | n.4501

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-omnibus-antitrust-lo-iato-temporale-rende-legittima-la-deroga-del-1957-cc  

DECADENZA EX ART. 1957 CC: IN CASO DI FIDEIUSSIONE “A PRIMA RICHIESTA”, LA DOMANDA DI ADEMPIMENTO STRAGIUDIZIALE È SUFFICIENTE A INTERROMPERLA

NON È NECESSARIA L’AZIONE GIUDIZIALE DELLA BANCA
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Aragno | 24.01.2023 | n.220

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/decadenza-ex-art-1957-cc-in-caso-di-fideiussione-a-prima-richiesta-e-sufficiente-la-domanda-di-adempimento-in-via-stragiudiziale

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