DECADENZA EX ART. 1957 CC: in caso di fideiussione “a prima richiesta”, la domanda di adempimento stragiudiziale è sufficiente a interromperla

Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais - aggiornato il

DECADENZA EX ART. 1957 CC: in caso di fideiussione “a prima richiesta”, la domanda di adempimento stragiudiziale è sufficiente a interromperla

Nelle ipotesi in cui le parti abbiano pattiziamente previsto che il garante debba adempiere a seguito della “semplice richiesta” del creditore, la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, e deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1957 c.c.: diversamente opinando, la garanzia perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta.

La fideiussione “a prima richiesta” comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell’obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall’esercizio di un’azione giudiziale. Da quel momento, infatti, il fideiussore è obbligato ad eseguire il pagamento richiesto, secondo il meccanismo proprio del solve et repete, ed è reso conscio del mancato adempimento da parte del debitore principale.

La raccomandata inviata dalla banca costituisce richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, come tale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell’art. 1957 c.c..

È irrilevante quindi il momento in cui il creditore ha proposto la domanda giudiziale in via monitoria, dovendosi ritenere rispettato il termine di cui all’art. 1957 c.c. già con la diffida stragiudiziale.

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 220 del 24 gennaio 2023.

La decisione in esame, nel confermare la sentenza di primo grado, ha respinto l’eccezione proposta dall’appellante, in qualità di fideiussore, fondata sul rilievo per cui la società appellata aveva promosso il ricorso per decreto ingiuntivo verso i garanti in violazione del termine di sei mesi indicato dall’art. 1957 c.c., avendo formulato nel predetto termine soltanto richiesta di pagamento stragiudiziale, inidonea in quanto tale ad evitare la predetta decadenza.

La Corte d’Appello ha considerato infondata l’eccezione, ritenendo che il rinvio al primo comma dell’art. 1957 cod. civ., tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, debba intendersi rispettato anche con il mero inoltro di una richiesta stragiudiziale, non essendo necessario l’inizio dell’azione giurisdizionale.

Tale lettura è imposta dalla necessità di evitare la palese contraddizione che sussisterebbe se fosse previsto da un lato che il garante adempia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni e dall’altro che tale richiesta debba essere espressa da parte del creditore attraverso l’azione giudiziaria.

Inoltre, esigendo l’esercizio dell’azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale, espressa nel precetto dell’art. 100 cod. proc. civ., detta azione postula che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell’obbligo di garanzia in ragione dell’inadempimento del debitore garantito. Sicché l’azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale.

Tutt’al più soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo all’art. 1957 cod. civ. inteso non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell’azione, potrebbe, previa valutazione della fattispecie concreta, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l’impedimento della decadenza esiga l’azione in sede giurisdizionale, richiamo contenutistico che tuttavia non sussiste nel caso di specie.

Ne discende che la raccomandata inviata dalla banca costituisce richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, come tale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell’art. 1957 c.c..

È irrilevante quindi il momento in cui il creditore ha proposto la domanda giudiziale in via monitoria, dovendosi ritenere rispettato il termine di cui all’art. 1957 c.c. già con la diffida stragiudiziale.

Sulla base delle predette motivazioni, quindi, la Corte d’Appello ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata con condanna dell’appellante alle spese di lite relative al giudizio.

Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

FIDEIUSSIONE ABI: NON SI CONFIGURA DECADENZA EX ART. 1957 CC SE IL CREDITORE FORMULA TEMPESTIVAMENTE LA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

CIÒ VALE IN CASO DI IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE A PAGARE “A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA” E FA VENIR MENO L’ONERE DI AGIRE GIUDIZIALMENTE

Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro | 18.10.2022 | n.502

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-abi-non-si-configura-decadenza-ex-art-1957-cc-se-il-creditore-formula-tempestivamente-la-domanda-di-liquidazione

FIDEIUSSIONI OMNIBUS – ANTITRUST: LO IATO TEMPORALE RENDE LEGITTIMA LA DEROGA DEL 1957 CC

IL GARANTE DEVE DIMOSTRARE L’ESISTENZA DI UNA NUOVA INTESA ANTICONCORRENZIALE NEL 2018

Sentenza | Tribunale di Bari, Pres. Simone – Rel De Palma | 05.12.2022 | n.4501

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-omnibus-antitrust-lo-iato-temporale-rende-legittima-la-deroga-del-1957-cc

FIDEIUSSIONI – ABI: LA CLAUSOLA DI RINUNCIA EX ART. 1957 C.C. NON PUÒ ESSERE INDEFINITAMENTE CONSIDERATA NULLA.

OCCORRE UNA PROSSIMITÀ TEMPORALE DELLA PATTUIZIONE SUCCESSIVA AD ACCERTAMENTO ESISTENZA INTESA ANTICONCORRENZIALE.

Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice dott. Giovanni Nappi | 22.11.2022 | n.417

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-abi-la-clausola-di-rinuncia-ex-art-1957-c-c-non-puo-essere-indefinitamente-considerata-nulla

FIDEIUSSIONE: IL DEPOSITO DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO È IDONEO EX ART. 1957 CC AD EVITARE LA DECADENZA

IL MOMENTO DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO MONITORIO È IRRILEVANTE

Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice dott.ssa Busato Alessia | 21.02.2022 | n.413

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-il-deposito-del-ricorso-per-decreto-ingiuntivo-e-idoneo-ex-art-1957-cc-ad-evitare-la-decadenza

FIDEIUSSIONI-MUTUO: I LIMITI ALLA DEROGA ALL’ECCEZIONE DI DECADENZA EX ART. 1957 C.C.

IL DEBITORE VA ESCUSSO NEI SEI MESI DALLA SCADENZA DELLA OBBLIGAZIONE

Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Amendola – Rel. Positano | 26.05.2020 | n.9862

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-mutuo-i-limiti-alla-deroga-alleccezione-di-decadenza-ex-art-1957-c-c

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