ISSN 2385-1376Articolo a cura dell’Avv. Vincenzo Cretella del foro di Roma
“ l’intervento fondato su mero cedolino paga non rientra nelle tassative ipotesi di intervento senza titolo previste dall’art 499 c.p.c. il quale al I comma prescrive che “Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile”;
– a nulla rileva il riconoscimento del credito da parte del debitore esecutato che, se del caso, può disporre i pagamenti in via stragiudiziale”.
Questo sono i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Dott.ssa Cristina Liverani, con l’ordinanza del 3 ottobre 2025.
Un creditore interveniva, in forza di semplici buste paga, nell’ambito di una procedura esecutiva ed il debitore non sollevava alcuna contestazione rispetto a tale intervento.
Il Giudice dell’esecuzione dichiarava inammissibile l’atto di intervento in quanto sine titulo poiché non rientrante tra le fattispecie previste dall’ art. 499 co. 2 c.p.c.
Successivamente, il creditore proponeva opposizione ex art. 617 cpc co. 2 al fine di vedere riconosciuta l’ammissibilità della propria pretesa creditoria.
Un altro creditore, intervenuto sulla base di un titolo esecutivo di natura giudiziale, si costituiva ritualmente nell’ambito del giudizio di opposizione per contestare tutto quanto eccepito dall’opponente in merito alle decisioni assunte dal Giudice dell’Esecuzione nel provvedimento opposto in ragione dell’infondatezza della contestazione.
Celebrata l’udienza di discussione delle parti, il Giudice dell’Esecuzione rigettava l’istanza cautelare promossa dall’opponente compensando le spese di lite tra le parti.
Nel dettaglio il Giudice, a seguito di un esame sommario, ma puntuale, della questione controversa, confermava la bontà dell’Ordinanza opposta concludendo per l’infondatezza dell’opposizione proposta:
- precisando, da un lato, come l’intervento fondato su mero cedolino paga non rientri nell’elenco delle ipotesi tassative di intervento senza titolo espressamente previste dalla lettera dell’art. 499 c.p.c.;
- evidenziando, dall’altro, come l’eventuale riconoscimento del credito da parte del debitore esecutato non rilevi in alcuno modo ai fini dell’ammissibilità della tipologia degli interventi in discorso.
La decisione assunta con l’ordinanza in commento non pare passibile di censure poiché frutto di un iter argomentativo assolutamente privo di vizi logici.
La bontà delle conclusioni rassegnate dal Tribunale è desumibile, in maniera immediata e diretta, dalla mera interpretazione letterale dell’art. 499 c.p.c.
Il novero delle ipotesi tassative individuate dall’art. 499 c.p.c., infatti, non ricomprende, neanche in maniera implicita, l’intervento fondato, solo ed esclusivamente, su buste paga dal momento che il I comma del predetto articolo prescrive espressamente che “…Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile…”.
Di conseguenza, a fronte di un intervento privo di titolo non rientrante nelle ipotesi tassativamente previste dal I comma dell’art. 499 c.p.c. non potranno, in nessun caso, essere applicati il II e il III comma della citata norma relativi all’eventuale riconoscimento del credito effettuato dal debitore esecutato.
Da qui, l’indiscutibile puntualità della decisione anche laddove, seppure in maniera estremamente sintetica, sancisce la completa irrilevanza dell’eventuale ricognizione del credito da parte dell’esecutato nelle ipotesi qui di interesse.
Peraltro, il riconoscimento del credito da parte del debitore esecutato, in nessun caso, è un atto di per sé idoneo a tramutare dei semplici cedolini paga in titolo esecutivo.
Soffermandosi su tale assunto, è giusto il caso di porre in debita evidenza che se ciò avvenisse si determinerebbe una chiara violazione della par condicio creditorum in quanto la semplice espressione della volontà del debitore sarebbe sufficiente ad operare una arbitraria selezione tra diversi creditori posti nella medesima condizione di partenza ovvero tra i creditori titolari della busta paga non onorata e creditori titolari della busta paga non onorata destinatari della ricognizione di debito operata dal soggetto debitore.
In altre parole, la ricognizione in discorso è assolutamente irrilevante ai fini dell’ammissibilità degli interventi basati sui cedolini paga dal momento che, se così non fosse, si lascerebbe al libero arbitrio del debitore esecutato la decisione relativa all’esistenza di un credito all’interno della procedura e la conseguente possibilità per il creditore (scelto) di partecipare all’assegnazione delle somme vincolate.
In buona sostanza e in estrema sintesi, il credito esiste ai fini dell’eventuale attivazione e/o partecipazione del processo di esecuzione solo ed esclusivamente nel momento in cui lo stesso viene cristallizzato in un titolo esecutivo fatte salve le tassative eccezioni individuate dall’art. 499 c.p.c.
A sostegno di quanto esposto si aggiunga che anche in dottrina, rispetto alla posizione oggetto di analisi, viene precisato, sempre facendo espresso riferimento al dato letterale rinvenibile dall’art. 499 c.p.c. I comma, che nel processo esecutivo possono intervenire, oltre ai creditori muniti di titolo esecutivo “…in via eccezionale, i creditori non muniti di titolo esecutivo, qualora, al momento del pignoramento abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero dimostrino un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri o di un diritto di pegno ed, infine, i creditori che, sempre al momento del pignoramento, siano titolari di un credito di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. ” (Manuale dell’Esecuzione Forzata, Parte Seconda –
L’Espropriazione Forzata, Capitolo Settimo – L’Intervento, Paragrafo 5 I soggetti legittimati all’intervento, Sottoparagrafo 5.1 Premessa, Anna Maria Soldi, Parte Seconda).
Da qui, l’ulteriore conferma della bontà della decisione assunta con l’ordinanza in esame.
A ben vedere, fermo quanto sopra, l’unico elemento di criticità del provvedimento oggetto della presente nota di commento, a sommesso parere dello scrivente, è rappresentato dal capo dello stesso con il quale il Giudice dell’Esecuzione decide in ordine alle spese della fase sommaria del giudizio di opposizione disponendo per la compensazione delle stesse.
Il rigetto dell’opposizione, proprio in ossequio alle modalità in cui si è concretizzato, sempre secondo l’opinione di chi scrive, avrebbe imposto una seria condanna alle spese a danno dell’opponente.
Ed infatti, se, da un lato, è vero che la questione presenta degli indiscutibili motivi di novità, poiché non è di certo frequente che un creditore intervenga in una esecuzione mobiliare sulla base di un mero cedolino paga, dall’altro, il dato letterale desumibile dal dettato normativo richiamato nella stessa ordinanza decisoria è inequivocabile rispetto all’indicazione delle singole, tassative, ipotesi in cui risulta ammissibile l’intervento senza titolo non contemplando, in alcun modo, l’ipotesi oggetto del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO: ACCANTONAMENTI IN FAVORE DEI CREDITORI INTERVENUTI SENZA TITOLO
IL CREDITORE DEVE FORNIRE LA PROVA DELL’INIZIO E DELLA PENDENZA DEL PROCESSO PER OTTENERE IL TITOLO ESECUTIVO
Ordinanza | Tribunale di Ancona, Giudice Maria Letizia Mantovani | 28.05.2020 |
ESECUZIONE FORZATA: L’INTERVENTO NON TITOLATO TARDIVO È SEMPRE AMMISSIBILE
IL CREDITORE DEVE NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI PROPORRE AZIONE NECESSARIA PER MUNIRSI TITOLO ESECUTIVO
Sentenza | Cassazione Civile, sez. terza, Pres. Salmè – Rel. De Stefano | 19.01.2016 | n.774
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