ISSN 2385-1376In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Minauro, con la sentenza n. 2061 del 18 marzo 2026.
Il caso origina dall’opposizione proposta dai debitori avverso un precetto intimato dalla società cessionaria di un credito derivante da mutuo fondiario, nel quale avevano dedotto, tra l’altro, di non accettare la cessione del credito intervenuta tra la Banca cedente e la cessionaria ex art 58 TUB chiedendo la produzione in giudizio del contratto di cessione ai fini della prova dell’inclusione del credito azionato;
Il Giudice provvedeva con:
1) l’accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi;
2) il rigetto dell’opposizione all’esecuzione;
3) con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
I debitori proponevano appello, affermando il difetto di legittimazione attiva della cessionaria a procedere al recupero del credito vantato nei loro confronti in quanto aveva prodotto soltanto l’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale che non comprendeva, tra i rapporti ceduti, il mutuo dal quale scaturiva il credito contestato.
Si costituiva la cessionaria la quale “Tenuto conto della documentazione prodotta, della fondatezza e legittimità del credito vantato dalla comparente e delle prove poste a fondamento dello stesso, nel rispetto delle norme di rito, e di tutte le eccezioni e deduzioni sollevate, si chiede e si insiste in questa sede per il rigetto della domanda, con accertamento della fondatezza del credito della parte, palesemente dovuto, mai contestato, così come determinato”
La Corte ha rigettato tale motivo di appello, richiamando il consolidato orientamento della Corte di cassazione sul tema, che distingue tra la contestazione relativa all’inclusione del singolo credito nell’ambito della cessione e quella concernente la stessa esistenza del contratto di cessione. Nel primo caso, l’avviso pubblicato ai sensi dell’art. 58 TUB può costituire prova sufficiente, purché le caratteristiche dei crediti ceduti siano indicate in termini tali da consentire di ricondurre con certezza il credito controverso al perimetro dell’operazione. Nel secondo caso, invece, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta da sola a dimostrare l’esistenza della cessione, imponendosi un accertamento complessivo delle risultanze probatorie.
La Corte osserva però che, nel caso concreto, la contestazione formulata dagli opponenti non investiva realmente l’esistenza della cessione, bensì la sufficienza della documentazione prodotta a dimostrare l’inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti. Da qui l’importanza attribuita all’esame coordinato dei documenti versati in atti.
In particolare, il Collegio valorizza il contenuto dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che individuava i crediti ceduti attraverso precisi criteri temporali e qualitativi, riferendosi a finanziamenti ipotecari o chirografari classificati “a sofferenza” e sorti in un determinato arco temporale. La Corte sottolinea inoltre come il codice identificativo della posizione debitoria degli appellanti risultasse espressamente indicato nella lista richiamata dall’avviso di cessione. Tale dato veniva poi corroborato sia dalla comunicazione di avvenuta cessione inviata ai debitori, sia dalla dichiarazione della banca cedente attestante il trasferimento della specifica posizione creditoria.
Proprio su quest’ultimo profilo la decisione assume particolare rilievo. Il Collegio richiama espressamente l’orientamento della Suprema Corte secondo cui “la dichiarazione del cedente”, comunicata al debitore ceduto dal cessionario procedente, costituisce, unitamente alla disponibilità del titolo esecutivo, “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini della prova della cessione. La dichiarazione del cedente viene dunque elevata a elemento centrale del quadro indiziario, soprattutto quando presenti un contenuto specifico e riferibile alla singola posizione creditoria controversa.
Sulla base di tali considerazioni la Corte di Appello ha rigettato il gravame, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TALE DOCUMENTO PROVA LA TITOLARITÀ UNITAMENTE AL POSSESSO DEL TITOLO ESECUTIVO ED AGLI AVVISI IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Fabrizio Valloni | 27.04.2026 | n.293
CIÒ INSIEME ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE, CONTENENTE CRITERI IDONEI ALL’INDIVIDUAZIONE DEI RAPPORTI TRASFERITI
Sentenza | Corte di Appello di Firenze, Pres. Lococo – Rel. Ermini | 06.02.2026 | n.633
È UN RISCONTRO DOCUMENTALE IDONEO A CONFERMARE L’EFFETTIVO TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE CREDITORIA
Sentenza | Tribunale di Lecco, Giudice Gaia Calafiore | 05.02.2026 | n.62
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno








