ISSN 2385-1376Nelle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130/1999, i crediti ceduti alla società veicolo costituiscono un patrimonio separato e destinato esclusivamente al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e dei costi dell’operazione; ne consegue che il debitore ceduto non può opporre in compensazione alla SPV controcrediti vantati nei confronti della Banca cedente e accertati solo successivamente alla cessione, poiché ciò inciderebbe sulla segregazione patrimoniale posta a tutela degli investitori.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Caccese – Rel. Ucci, con la sentenza n. 991 del 10 febbraio 2026.
La controversia trae origine dall’azione promossa dalla curatela fallimentare di una società nei confronti della Banca con cui la società aveva intrattenuto diversi rapporti di conto corrente, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente addebitate per effetto di clausole ritenute nulle o illegittime, tra cui quelle relative ad anatocismo, commissioni di massimo scoperto e altre condizioni economiche.
Nel giudizio di primo grado il Tribunale accertava l’esistenza di un credito restitutorio in favore della Curatela per oltre 85.000 euro. Tuttavia, rigettava la domanda di condanna della Banca al pagamento di tale importo, ritenendo operante la compensazione con un controcredito vantato dall’istituto di credito in forza di un mutuo ipotecario concesso alla società poi fallita.
Nel corso del giudizio era però intervenuta una società veicolo (SPV), la quale aveva documentato che il credito derivante dal mutuo era stato ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999.
La Curatela impugnava quindi la decisione sostenendo che la compensazione fosse giuridicamente impossibile, poiché il credito da mutuo non apparteneva più alla Banca originaria ma alla società cessionaria, mentre il credito restitutorio derivante dall’indebito bancario era rimasto nei confronti della cedente.
La Corte d’Appello di Napoli ha accolto il gravame, evidenziando che i crediti oggetto di cartolarizzazione confluiscono in un patrimonio separato rispetto a quello della SPV e destinato esclusivamente al soddisfacimento degli investitori che hanno sottoscritto i titoli emessi nell’operazione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha affermato che tale segregazione patrimoniale impedisce al debitore ceduto di opporre in compensazione alla società veicolo controcrediti vantati verso la banca cedente e derivanti dal medesimo rapporto, soprattutto quando tali crediti siano stati accertati giudizialmente soltanto dopo la cessione.
La Corte ha inoltre sottolineato che la Banca, una volta ceduto il credito mediante cartolarizzazione, perde la titolarità del rapporto e, conseguentemente, non può più invocare la compensazione con propri eventuali debiti verso il debitore ceduto, venendo meno il requisito della reciproca qualità di creditore e debitore richiesto dall’istituto compensativo. Per tali ragioni è stata esclusa la compensazione e la banca cedente è stata condannata a restituire alla curatela l’importo dell’indebito accertato.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
I POSSESSORI DEI TITOLI EMESSI DALLA “SOCIETÀ VEICOLO” POSSONO ESSERE ESPOSTI SOLO AL RISCHIO CHE DERIVA DAL FATTO CHE I CREDITI CARTOLARIZZATI NON SIANO INCASSATI
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Giaime Guizzi | 30.08.2019 | n.21843
IL CESSIONARIO SUBENTRA NELLE SOLE POSIZIONI DI CREDITO E NON IN QUELLE PASSIVE
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Loredana Ferrara | 21.05.2018 | n.1742
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