ISSN 2385-1376In tema di eredità vacante, la devoluzione allo Stato ex art. 586 c.c. opera ipso iure, quale successione ex lege iure successionis, ogniqualvolta manchino altri successibili, anche per effetto della decadenza derivante dall’inutile decorso del termine fissato ex art. 481 c.c.; l’apertura di una procedura di eredità giacente non costituisce presupposto necessario dell’acquisto statale, assolvendo essa a mera funzione strumentale di amministrazione e conservazione del compendio ereditario.
In caso di devoluzione allo Stato ex art. 586 c.c., la responsabilità per i debiti ereditari è limitata al valore dei beni acquisiti, restando esclusa ogni responsabilità ultra vires hereditatis”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Lucia Esposito, con la sentenza n. 1324 del 28 gennaio 2026.
Nel caso di specie, una società veicolo (SPV), cessionaria di un credito derivante da mutuo fondiario garantito da ipoteca su immobile sito in Napoli, agiva in giudizio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio.
Il mutuatario era deceduto nel 2006, lasciando quali chiamati all’eredità la moglie e i figli.
L’originaria Banca creditrice aveva promosso nel 2009 actio interrogatoria ex art. 481 c.c., ottenendo la fissazione di un termine per l’accettazione o la rinuncia all’eredità. Il termine era spirato inutilmente, senza che i chiamati avessero accettato.
L’immobile ipotecato risultava ancora intestato al de cuius.
Decorso il termine decennale dalla apertura della successione, la SPV chiedeva al Tribunale di:
- accertare che la quota di proprietà dell’immobile si fosse devoluta allo Stato ex art. 586 c.c., quale erede ultimo;
- ordinare la trascrizione della sentenza, al fine di poter procedere ad esecuzione forzata.
L’Agenzia del Demanio si costituiva eccependo che la devoluzione allo Stato non potesse operare in assenza di un previo procedimento di eredità giacente con nomina di curatore.
Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda, affermando che:
- l’eredità giacente è uno strumento di amministrazione e conservazione, non una condizione costitutiva dell’acquisto statale.
- il solo presupposto richiesto dall’art. 586 c.c. è l’assenza di altri successibili.
- il D.M. 128/2022 conferma un sistema “a doppio binario”:
- a) devoluzione preceduta da giacenza;
- b) devoluzione diretta senza curatela.
- pretendere sempre un provvedimento formale di devoluzione introdurrebbe un requisito non previsto dalla legge, appesantendo ingiustificatamente il sistema.
Sulla base di tali considerazioni, il Giudice ha dichiarato l’avvenuta devoluzione allo Stato della quota immobiliare, con ordine di trascrizione.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ALLA NECESSITÀ DELL’ACQUISTO DA PARTE DELLO STATO CORRISPONDE L’AUTOMATICITÀ DEL BENEFICIO DELLA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI EREDITARI
Sentenza | Tribunale di Livorno, Giudice Alberto Cecconi | 17.10.2024 | n.1045
EREDITÀ VACANTE: L’ACQUISTO PER USUCAPIONE VA FATTO VALERE NEI CONFRONTI DEL DEMANIO
I BENI EREDITARI NON ACCETTATI ENTRO DIECI ANNI DALL’APERTURA DELLA SUCCESSIONE SI PRESUMONO DEVOLUTI AL PATRIMONIO DELLO STATO
Sentenza | Tribunale di Trieste, Giudice Gloria Giovanna Carlesso | 02.05.2023 | n.231
SUSSISTONO I PRESUPPOSTI DELL’ART. 586 CC QUALORA I SUCCESSIBILI LASCINO SPIRARE IL TERMINE PER L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ
Ordinanza Tribunale di Napoli, Giudice Ivana Sassi, del 31.05.2023
DEVOLUZIONE EREDITÀ VACANTE: IL CREDITORE PUÒ FAR DICHIARARE L’INTERVENUTO ACQUISTO IN FAVORE DELLO STATO
OCCORRE LA MANCATA ACCETTAZIONE ED IL DECORSO TERMINE DECENNALE EX ART. 480 CC
Sentenza | Tribunale di Torino, Giud. Chiara Comune | 03.12.2020 | n.4305
EREDITÀ VACANTE: L’AZIONE IN DANNO DEL DEMANIO
VA PROPOSTO PROCEDIMENTO GIUDIZIALE PER OTTENERE LA FORMALE DEVOLUZIONE ALLO STATO
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito | 24.05.2021 | n.557
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