ISSN 2385-1376“La disposizione testé citata (art. 69, comma 2, CCII), infatti, inibisce al creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che abbia violato i principi di cui all’art. 124 bis TUB, solo la contestazione della convenienza della proposta. Al contrario, la norma in esame non impedisce affatto al medesimo creditore di presentare opposizione per controdedurre sulla correttezza della condotta tenuta nel valutare il merito creditizio in occasione della concessione del finanziamento, o sulla presenza di dolo/colpa grave in capo al debitore. La disposizione fa salvo il potere, anche di questi creditori, di proporre in giudizio le loro difese contro l’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per cd. motivi giuridici o di legittimità, ovverosia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla soluzione del sovraindebitamento». Se ne inferisce che «il testo novellato è dunque chiaramente volto a distinguere opposizione e reclamo per ragioni di convenienza economica (inibiti al creditore colpevole) da opposizione e reclamo volti a contestare la legittimità della domanda (consentiti a tutti i creditori)”.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Lecce, Giudice Anna Rita Pasca, con la sentenza n. 59 del 12 novembre 2025.
La vicenda trae origine dal reclamo proposto da un istituto di credito avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dal debitore nell’ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il Giudice di primo grado aveva ritenuto di respingere l’opposizione della Banca creditrice valorizzando il comportamento dell’intermediario finanziario nella fase di concessione del finanziamento. In particolare, il Tribunale aveva osservato che l’istituto di credito avrebbe concesso il prestito pur in presenza di indici di difficoltà economica del richiedente, omettendo di svolgere una adeguata valutazione del merito creditizio ai sensi dell’art. 124-bis TUB. Tale condotta era stata ritenuta sufficiente per escludere che la situazione di sovraindebitamento potesse essere imputata al debitore a titolo di colpa grave o malafede, con conseguente ammissibilità della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Avverso tale decisione la Banca proponeva reclamo, contestando in primo luogo la ricostruzione del rapporto tra la condotta del debitore e quella del finanziatore nella fase genetica del rapporto di credito. Secondo la prospettazione dell’istituto reclamante, il debitore avrebbe in realtà reso dichiarazioni non veritiere nel modulo predisposto per la valutazione della propria situazione economico-finanziaria, affermando di non avere altri finanziamenti in corso nonostante fosse già gravato da numerosi debiti contratti in un arco temporale ravvicinato e per importi complessivamente rilevanti.
La Corte d’appello ha preliminarmente chiarito l’ambito applicativo dell’art. 69, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza, disposizione che limita i poteri di opposizione del creditore che abbia colpevolmente contribuito alla situazione di sovraindebitamento violando i principi di corretta valutazione del merito creditizio. Secondo il collegio, tale norma non impedisce al creditore di contestare l’esistenza dei presupposti di ammissibilità della procedura, ma preclude esclusivamente le contestazioni fondate sulla mera convenienza economica della proposta.
Nel merito, la Corte ha ritenuto non condivisibile l’impostazione del giudice di primo grado, osservando come la valutazione della condotta del debitore e quella del creditore debbano rimanere logicamente distinte. In particolare, il requisito della meritevolezza del consumatore – richiesto dall’art. 69, comma 1, CCII per l’accesso alla procedura – implica che il debitore non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Tale accertamento, secondo il collegio, deve essere compiuto indipendentemente dalla successiva verifica del comportamento dell’intermediario finanziario nella concessione del credito.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha rilevato che il debitore, al momento della richiesta del finanziamento, risultava già titolare di numerosi rapporti di credito al consumo per un ammontare complessivo superiore a centomila euro. Nonostante ciò, nel questionario predisposto dalla banca egli aveva dichiarato espressamente di non avere altri finanziamenti in essere. La dichiarazione riguardava un dato fattuale elementare – l’esistenza di precedenti debiti – e non implicava alcuna valutazione tecnica circa il merito creditizio, sicché la sua falsità è stata ritenuta indice di una condotta consapevole e finalizzata a favorire la concessione del prestito.
In tale prospettiva, la Corte ha sottolineato che l’obbligo imposto al finanziatore dall’art. 124-bis TUB di valutare il merito creditizio del consumatore non può essere interpretato nel senso di imporre all’intermediario una sistematica verifica della veridicità di tutte le dichiarazioni rese dal richiedente. La norma, infatti, consente di acquisire ulteriori informazioni mediante la consultazione di banche dati solo quando ciò risulti necessario, lasciando al giudice di merito la valutazione delle circostanze concrete del caso.
Il Collegio ha inoltre richiamato il recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la negligenza del creditore nella valutazione del merito creditizio e la responsabilità del debitore nella determinazione del proprio sovraindebitamento costituiscono profili autonomi che possono coesistere. Ne consegue che l’eventuale violazione degli obblighi di “credito responsabile” da parte dell’intermediario non è idonea ad elidere la colpa grave del debitore che abbia fornito informazioni non veritiere sulla propria situazione finanziaria.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che il debitore avesse determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, non soddisfacendo pertanto i requisiti soggettivi richiesti per l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il reclamo dell’istituto di credito è stato quindi accolto, con conseguente revoca dell’omologazione del piano precedentemente disposta dal Tribunale. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità delle questioni affrontate e dei recenti interventi della giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra merito creditizio e meritevolezza del debitore nelle procedure di sovraindebitamento.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LE VIOLAZIONI DELLE REGOLE CAUTELARI RIENTRANO NELLA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli | 10.04.2025 | n.385
LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO NEL CREDITO AL CONSUMO
È ONERE DEL MUTUATARIO DIMOSTRARE L’ESISTENZA DI UNA ESPOSIZIONE DEBITORIA CAPACE DI COMPORTARE UNA DIVERSA VALUTAZIONE DEL FINANZIATORE
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Patrizia Pietracci | 27.03.2020 | n.509
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