ISSN 2385-1376La dichiarazione di fallimento di uno dei cointestatari del contratto di conto corrente non scioglie il rapporto nella sua interezza, in quanto, lasciando inalterate le facoltà operative dell’altro titolare, si limita a privare il fallito di un efficace potere dispositivo su detto conto. Pertanto, sia il cointestatario non fallito che il curatore fallimentare mantengono piena legittimazione a disporre di tutte le somme accolte dal conto, tanto che entrambi possono esigere l’intero saldo, regolando, poi, al loro interno i relativi rapporti, secondo quanto disposto dall’art. 1298 c.c.
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