FONDO PATRIMONIALE – IPOTECA GIUDIZIALE – OBBLIGAZIONI ESTRANEE AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA – ILLEGITTIMITA’
Pubblicato il da Dott. Danilo Sorrentino - aggiornato il
In materia di fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 cod. civ. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inserita nell’atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 cod. civ.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell’interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all’iscrizione d’ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari.
IL COMMENTO
La sentenza in esame affronta il seguente quesito:
“se sia legittimo o meno che il terzo creditore possa iscrivere ipoteca giudiziale sui beni costituiti in fondo patrimoniale in presenza di una clausola, contenuta nell’atto costitutivo del fondo stesso, volta a stabilire che i beni costituenti il fondo patrimoniale potranno essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati con il consenso di entrambi i coniugi senza necessità di autorizzazione giudiziale”.
La Corte, partendo dall’interpretazione del combinato disposto degli artt. 169 e 170 cc, arriva alla conclusione, conforme alla funzione del fondo patrimoniale ed ai principi costituzionali in tema di famiglia, secondo cui i terzi non possono iscrivere ipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale, qualunque clausola abbiano inserito i costitutori del fondo circa le modalità di disposizione degli stessi che sia difforme da quanto stabilito dall’art. 169 c.c., proprio perchè i beni non possono essere distolti dal loro asservimento ai bisogni familiari; quando, però, i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell’interesse della famiglia, in questo caso, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere ad esecuzione sui beni e inscrivere ipoteca in base a titolo esecutivo proprio perchè le obbligazioni erano state contratte per le esigenze familiari ed in detta ipotesi la funzione di garanzia per il creditore che i beni del fondo vengono ad assumere a seguito della iscrizione dell’ipoteca (preordinata all’esecuzione) risulta sempre correlata al soddisfacimento (già avvenuto) delle esigenze familiari.