SCRITTURA PRIVATA DISCONOSCIUTA: la parte che ne chiede la verificazione deve produrre o indicare le scritture di comparazione

Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia

SCRITTURA PRIVATA DISCONOSCIUTA: la parte che ne chiede la verificazione deve produrre o indicare le scritture di comparazione

La parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, ai sensi dell’art. 216, primo comma, cod. proc. civ., deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione, senza che tale imprescindibile onere possa ritenersi assolto mediante la loro allegazione ad una perizia di parte, che attiene all’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, ossia ad una fase eventuale ed in ogni caso successiva alla proposizione dell’istanza di verificazione (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22078 del 17 ottobre 2014).

Questo il principio espresso dal Tribunale di Tivoli, Giudice Francesco Lupia, con la sentenza n. 825 del 23 giugno 2023.

Il Tribunale ha accolto l’opposizione presentata avverso il decreto ingiuntivo, con la quale l’opponente chiedeva accertarsi e dichiararsi la natura indebita delle somme ingiunte poiché frutto di un contratto apocrifo oltre che relative a prestazioni mai fruite dall’odierna opponente e per l’effetto caducare e/o revocare comunque in toto il decreto ingiuntivo opposto.

Secondo il Tribunale l’onere di provare l’esistenza del titolo- id est del contratto- non era stato assolto dall’opposta, dal momento che, a fronte dell’espresso disconoscimento della firma presente sul contratto di noleggio prodotto, l’opposta aveva formulato istanza di verificazione senza nulla produrre o indicare a sostegno della stessa.

Correttamente, pertanto, il Giudice Istruttore nulla aveva disposto con riguardo alla stessa, da stimarsi inammissibile.

È stata dunque confermata l’assenza di valenza probatoria del contratto, oggetto di disconoscimento.

L’opposizione è stata accolta, il decreto ingiuntivo revocato e l’opposta condannata alla refusione delle spese di giudizio.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

VERIFICAZIONE SOTTOSCRIZIONI: IMPLICITAMENTE ABBANDONATA IN CASO DI OMESSA PRODUZIONE DOCUMENTI IN ORIGINALE

NON VI PUÒ ESSERE ALCUN APPREZZAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE

Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Varani, Rel. Nardozza | 14.11.2022 | n.3588

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/verificazione-sottoscrizioni-implicitamente-abbandonata-in-caso-di-omessa-produzione-documenti-in-originale

DISCONOSCIMENTO FIRMA: ONERE DI REITERARE IL DISCONOSCIMENTO IN CASO DI DEPOSITO DELL’ORIGINALE

IN MANCANZA IL DOCUMENTO È TACITAMENTE RICONOSCIUTO

Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Moscarini | 07.03.2022 | n.7340

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/disconoscimento-firma-onere-di-reiterare-il-disconoscimento-in-caso-di-deposito-delloriginale

DISCONOSCIMENTO FIRMA: VA CONFERMATO SE PRODOTTO NUOVAMENTE L’ORIGINALE DELLA SCRITTURA

SE LA PARTE DISCONOSCENTE NON COMPARE, LA SCRITTURA DEVE DARSI PER RICONOSCIUTA, EX ART. 215 CPC

Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Maria Luparelli | 30.03.2019 | n.6857

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/disconoscimento-firma-va-confermato-se-prodotto-loriginale-della-scrittura

DISCONOSCIMENTO DOCUMENTO: INAMMISSIBILE OVE NON ESPRESSO IN MODO FORMALE ED INEQUIVOCO

A FRONTE DI CONTESTAZIONI GENERICHE, NON SI DEVE PROPORRE ISTANZA DI VERIFICAZIONE

Sentenza | Tribunale di Avellino, Dott.ssa Ceccarelli Natalia | 22.03.2017 | n.573

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/disconoscimento-documento-inammissibile-ove-non-espresso-in-modo-formale-ed-inequivoco

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