MEDIAZIONE: il termine assegnato dal giudice per l’avvio del procedimento è perentorio

Pubblicato il da Avv. Marco Eduardo Acampora - aggiornato il

Il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di mediazione, previsto dall’art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. 28/2010, ha, in ragione della sua funzione e delle conseguenze decadenziali che il suo mancato rispetto determinano, natura perentoria. 

Il mancato rispetto del termine fissato, comporta la necessità per il giudice di emettere una pronunzia di rito, contenente la declaratoria della improcedibilità del processo. 

Questo il principio espresso dal Tribunale di Cagliari, Dott. Ignazio Tamponi, con la sentenza n. 445 del 08.02.2017.

Nella fattispecie, un cliente conveniva in giudizio la Banca con la quale aveva stipulato contratto di mutuo fondiario, eccependone la nullità per violazione delle norme antiusura e chiedendo, contestualmente, la condanna dell’Istituto di credito, alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

La Banca, a sua volta, eccepiva in via preliminare, l’improcedibilità della domanda attorea, in considerazione del mancato esperimento del procedimento di mediazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010.

Il giudice, rilevata la mancata instaurazione del procedimento conciliativo prima dell’inizio del giudizio, rinviava la causa, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Successivamente, in ragione del mancato avvio del procedimento di mediazione, il Tribunale riservava la causa in decisione ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c..

Il giudice nell’esaminare la questione preliminare relativa alla procedibilità della domanda, affermava che il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di mediazione, ha natura perentoria, ed il suo mancato rispetto comporta la necessità per il giudice di dichiarare la domanda improcedibile.

Per queste ragioni, il Tribunale dichiarava l’improcedibilità della domanda, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contenuti pubblicati in Rivista:

MEDIAZIONE IN APPELLO: IN CASO DI MANCATO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO, IL GRAVAME È INAMMISSIBILE

CONDANNATA PARTE APPELLANTE ANCHE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO 
Sentenza | Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini | 13.10.2016 | 

MEDIAZIONE: LO SVOLGIMENTO DELL’ATP NON ESONERA DALL’ASSOLVIMENTO DELLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

IL PROCEDIMENTO DEVE RIGUARDARE TUTTE LE PRETESE POSTE A BASE DELL’AZIONE

Ordinanza | Tribunale di Verona, Dott. Massimo Vaccari | 19.01.2017 | 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: L’ISTANZA DEVE INDICARE CON SUFFICIENTE PRECISIONE LA MATERIA DEL CONTENDERE

IL GENERICO RIFERIMENTO ALL’APPLICAZIONE DI INTERESSI ILLEGITTIMI NON SODDISFA LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA

Ordinanza | Tribunale di Verona, Dott. Massimo Vaccari | 15.12.2016 |

 

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