ISSN 2385-1376In tema di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la moratoria biennale prevista dall’art. 67, comma 4, CCII per i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca non costituisce un limite massimo alla durata del piano. Il termine di due anni dall’omologazione deve essere interpretato quale termine iniziale entro il quale deve essere avviato il pagamento dei creditori prelatizi, restando ammissibile un piano di durata superiore al biennio purché sia garantito il soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione controllata e sia rispettato il necessario bilanciamento tra l’interesse del creditore alla tempestiva soddisfazione e quello del debitore al risanamento della propria situazione di sovraindebitamento.
Questo sono i principi espressi dal Tribunale di Bolzano, Giudice Thomas Fleischmann, con il decreto del 16 gennaio 2026.
LA VICENDA
Una consumatrice, gravata da una situazione di sovraindebitamento determinata da difficoltà personali, familiari e di salute, proponeva al Tribunale di Bolzano un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII.
L’esposizione debitoria era composta prevalentemente da obbligazioni di natura personale, tra cui sanzioni amministrative, canoni di locazione insoluti, finanziamenti al consumo, spese legali, tributi e altre passività sorte al di fuori di qualsiasi attività imprenditoriale o professionale. A fronte di un passivo superiore a quarantatremila euro, la debitrice disponeva soltanto di modeste risorse reddituali e di due autoveicoli sottoposti a fermo amministrativo.
Il piano prevedeva una durata complessiva di quattro anni, con versamenti mensili garantiti anche dall’intervento del padre della ricorrente, nonché la destinazione ai creditori delle somme eventualmente ricavate dalla vendita dei veicoli. In particolare, era previsto che entro i primi due anni dall’omologazione venissero distribuite ai creditori privilegiati le somme accantonate sul conto della procedura, mentre la successiva distribuzione ai creditori chirografari e alla quota degradata dei crediti privilegiati sarebbe avvenuta al termine del quadriennio.
Nel valutare l’ammissibilità della proposta, il Tribunale ha affrontato espressamente il tema del biennio di moratoria previsto dall’art. 67, comma 4, CCII.
Il Giudice ha escluso che tale disposizione introduca un divieto di piani aventi durata superiore a due anni, ritenendo invece che il termine biennale debba essere qualificato come termine iniziale per l’avvio del pagamento dei creditori assistiti da prelazione e non come termine finale entro il quale il relativo pagamento debba necessariamente concludersi. A sostegno di tale interpretazione, il Tribunale ha richiamato la recente giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di sovraindebitamento e la necessità di preservare la funzione dell’istituto, che consiste nel contemperare l’interesse dei creditori a ottenere il miglior soddisfacimento possibile con quello del debitore a costruire un piano sostenibile e concretamente idoneo a consentire il superamento della crisi.
Accertato inoltre che i creditori privilegiati avrebbero ricevuto un trattamento non inferiore a quello conseguibile nell’alternativa liquidatoria e che il piano prevedeva un apprezzabile soddisfacimento anche dei creditori chirografari, il Tribunale ha ritenuto la proposta ammissibile, disponendone la pubblicazione e concedendo le misure protettive richieste, con sospensione delle procedure esecutive in corso e divieto di intraprendere nuove azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della debitrice.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA MORATORIA DEI CREDITORI PRIVILEGIATI DEVE ESSERE INTERPRETATA QUALE TERMINE FINALE ENTRO IL QUALE IL PAGAMENTO DIFFERITO DEVE ESSERE ESEGUITO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria De Vivo | 02.02.2026 |
LA DISPOSIZIONE HA FINALITÀ ACCELERATORIA, ESSENDO VOLTA A CONSENTIRE L’ARRESTO IN LIMINE DELLA PROCEDURA MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE
Decreto | Tribunale di Avellino, Giudice Pasquale Russolillo | 26.10.2023 |
CIÒ ALLA LUCE DI UNA LETTURA RESTRITTIVA DELLE NORME REGOLATIVE DELLA MATERIA DEL SOVRAINDEBITAMENTO
Sentenza | Corte di Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Varotti | 21.06.2023 | n.1351
SOVRAINDEBITAMENTO: L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE IMPEDISCE LE AZIONI CAUTELARI O ESECUTIVE
CIÒ FINO A QUANDO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DIVENTI DEFINITIVO
Sentenza | Tribunale di Pisa, Giudice Eleonora Polidori | 15.04.2022 | n.503
PIANO DEL CONSUMATORE: QUANDO DEVE VERIFICARSI IL SOVRAINDEBITAMENTO?
L’INDEBITAMENTO DEVE ESSERE IMPREVEDIBILE E SUCCESSIVO ALL’ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
Decreto | Tribunale di Napoli, Giudice Francesco Paolo Feo | 27.01.2021|
SI TRATTA DI UN EVENTO RIENTRANTE NELL’INEVITABILE ALEA DI QUALSIASI ATTIVITÀ DI IMPRESA
Ordinanza | Tribunale di Catania, Pres. Roberto Cordio | 27.11.2020
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno








