ISSN 2385-1376“Ritenuto che nel caso in esame concorrono a dimostrare la qualità di cessionaria ex art. 58 TUB della procedente le circostanze meglio compendiate al punto 5., e segnatamente:
– la pubblicazione degli avvisi di cessione,
– la produzione in giudizio degli elenchi di posizioni incluse nelle cessioni in blocco (nelle quali, come già detto, è rintracciabile l’obbligazione ex mutuo garantita da omissis; – la disponibilità del titolo esecutivo in capo a omissis;
– le dichiarazioni delle banche cedenti, sopra compiutamene analizzate, e valorizzate ai fini che qui interessano; si richiama per completezza l’insegnamento della Corte di legittimità secondo la quale “non può […] esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall’intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (cfr. Cass. civ. n. 10200/2021, laddove si allude, alla “dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante dal debitore ceduto con la produzione in giudizio” quale “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”).
- Ritenuta legittimata ad agire in executivis, siccome titolare del credito di cui al titolo esecutivo di formazione giudiziale emesso nei confronti di (…)”.
Tale motivazione è contenuta nella sentenza n. 502 del 15 aprile 2026 del Tribunale di Modena, Giudice Giuseppe Pagliani.
La controversia nasceva dall’opposizione proposta dai debitori esecutati nell’ambito di una procedura immobiliare, fondata sulla contestazione della legittimazione attiva della società procedente, ritenuta priva di adeguata prova circa la continuità delle plurime cessioni del credito intervenute nel tempo. Gli opponenti lamentavano, in particolare, l’assenza del contratto di cessione e l’inidoneità delle dichiarazioni prodotte dalle cedenti, considerate generiche, stereotipate e prive di certezza quanto alla provenienza e alla riferibilità del credito controverso.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CIÒ PUÒ AVVENIRE ANCHE NEL CORSO DEL GIUDIZIO INNESCATO DALL’INTIMAZIONE AL CEDUTO NOTIFICATA DAL CESSIONARIO
Sentenza | Tribunale di Cassino, Giudice Anna Colombo | 28.04.2026 | n.731
COSTITUISCE ELEMENTO DOCUMENTALE IDONEO A DIMOSTRARE LA VICENDA TRASLATIVA UNITAMENTE AL POSSESSO DEL TITOLO ESECUTIVO E ALLA RESTANTE DOCUMENTAZIONE BANCARIA
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Silvia Vaghi | 24.04.2026 | n.3435
UNITAMENTE ALLA DISPONIBILITÀ DEL TITOLO ESECUTIVO, INTEGRA PROVA SUFFICIENTE DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO AL CESSIONARIO
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Chiara Cutolo | 12.05.2026 | n.2905
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno








