ISSN 2385-1376“In tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, la prova della titolarità del credito in capo al cessionario non richiede necessariamente la produzione del contratto di cessione, potendo essere desunta anche da elementi documentali e indiziari valutati unitariamente; in particolare, la dichiarazione della banca cedente attestante l’avvenuta cessione dello specifico credito, unitamente all’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale recante criteri sufficientemente determinati di individuazione dei rapporti ceduti e alla disponibilità del titolo contrattuale costitutivo del credito, costituisce elemento probatorio idoneo a dimostrare il trasferimento del credito al cessionario, ove non sia specificamente contestata l’esistenza stessa dell’operazione di cessione”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Foggia, Giudice Giuseppe Sciscioli, con la sentenza n. 755 del 8 aprile 2026.
Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società cessionaria di un credito derivante da un contratto di prestito personale stipulato nel 2007.
L’opponente contestava, tra gli altri profili, la carenza di legittimazione attiva della società opposta, assumendo che non fosse stata adeguatamente dimostrata la titolarità del credito azionato, in mancanza della produzione del contratto di cessione in blocco.
Nel disattendere tale eccezione, il Tribunale richiama diffusamente l’elaborazione della Corte di Cassazione, (17944/2023 – 10200/2021) ove il Giudice chiarisce anzitutto che la prova della cessione del credito non è soggetta a particolari vincoli di forma e può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche indiziario, attraverso una valutazione complessiva degli elementi acquisiti al processo.
Viene altresì ribadita la distinzione, ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità, tra la prova dell’esistenza della cessione e la prova dell’inclusione del singolo credito tra quelli oggetto di trasferimento ex art. 58 TUB.
Secondo il Tribunale, nel caso concreto l’opponente non aveva specificamente contestato l’esistenza dell’operazione di cessione, ma esclusivamente la sufficienza della documentazione prodotta a dimostrare che il credito azionato fosse effettivamente ricompreso tra quelli ceduti.
In tale prospettiva, il Giudice ritiene non condivisibile l’assunto secondo cui soltanto il contratto di cessione sarebbe idoneo a provare la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
La decisione assume particolare interesse nella parte in cui valorizza il ruolo della dichiarazione proveniente dalla cedente. Richiamando espressamente Cass. n. 10200/2021, il Tribunale afferma che la dichiarazione del cedente, comunicata al debitore ceduto dal cessionario mediante produzione in giudizio, costituisce un elemento documentale “rilevante, potenzialmente decisivo”, al pari della disponibilità del titolo esecutivo o del titolo costitutivo del credito. La dichiarazione della banca cedente viene dunque considerata non come elemento isolato, ma quale componente essenziale di un quadro probatorio complessivo.
Nel caso di specie, il Giudice individua tre elementi convergenti idonei a dimostrare la titolarità del credito in capo alla società opposta. In primo luogo, viene valorizzato il contenuto dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ritenuto sufficientemente specifico nell’individuazione delle categorie di crediti ceduti attraverso criteri temporali, qualitativi e funzionali. In secondo luogo, assume rilievo la dichiarazione rilasciata dalla Banca incorporante la banca cedente, attestante l’avvenuto trasferimento del credito controverso. Infine, il Tribunale valorizza la disponibilità del titolo contrattuale costitutivo del credito da parte della cessionaria.
Il Tribunale, pur riconoscendo la sufficienza della prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, ha accolto l’opposizione per intervenuta prescrizione del credito, rilevando che il decreto ingiuntivo era stato notificato oltre il termine decennale decorrente dalla comunicazione di revoca degli affidamenti e che gli atti successivi prodotti dalla parte opposta non avevano efficacia interruttiva con riferimento allo specifico rapporto dedotto in giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DICHIARAZIONE DEL CEDENTE: PROVA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO ALLA CESSIONARIA EX ART. 58 TUB
È ELEMENTO DOCUMENTALE RILEVANTE E POTENZIALMENTE DECISIVO
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Minauro | 18.03.2026 | n.2061
TALE DOCUMENTO PROVA LA TITOLARITÀ UNITAMENTE AL POSSESSO DEL TITOLO ESECUTIVO ED AGLI AVVISI IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Fabrizio Valloni | 27.04.2026 | n.293
CIÒ INSIEME ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE, CONTENENTE CRITERI IDONEI ALL’INDIVIDUAZIONE DEI RAPPORTI TRASFERITI
Sentenza | Corte di Appello di Firenze, Pres. Lococo – Rel. Ermini | 06.02.2026 | n.633
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno








