ISSN 2385-1376È illegittima la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia quando il credito posto a fondamento della segnalazione sia inesistente. In tal caso il vizio non attiene alla sola violazione dei presupposti formali o sostanziali della classificazione a sofferenza, ma investe a monte la stessa esistenza del rapporto obbligatorio segnalato. Tuttavia, l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno, gravando sul soggetto segnalato l’onere di provare, secondo le regole ordinarie, il concreto pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale subito e il nesso causale tra la segnalazione e il danno lamentato.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Perugia, Giudice Ombretta Paini, con la sentenza n. 262 del 5 maggio 2026.
La controversia trae origine dalla segnalazione a sofferenza effettuata da un istituto di credito nei confronti di una società, in relazione a un’esposizione di circa euro 3.400,00 derivante dall’addebito di una fattura telefonica emessa da un operatore di telecomunicazioni.
La società appellante sosteneva di avere già chiuso il conto corrente e il rapporto collegato alla carta di credito prima che venisse richiesto l’addebito della fattura. Inoltre, aveva contestato la fattura stessa e successivamente definito la controversia con l’operatore telefonico attraverso una procedura conciliativa, conclusasi con il riconoscimento dell’insussistenza della posizione debitoria.
Nonostante ciò, la Banca aveva ugualmente anticipato il pagamento della fattura e aveva poi richiesto alla cliente il rimborso della somma, procedendo infine alla segnalazione della società come soggetto in sofferenza presso la Centrale Rischi.
Il Tribunale aveva respinto le domande della società. La Corte d’Appello di Perugia, invece, riforma parzialmente la decisione di primo grado.
La Corte accerta anzitutto che il conto corrente e il rapporto relativo alla carta di credito erano stati regolarmente chiusi già nel novembre 2014 e che la comunicazione di blocco degli strumenti di pagamento era stata trasmessa agli operatori interessati. L’addebito contestato era intervenuto soltanto successivamente, quando il rapporto bancario era ormai estinto.
Secondo la Corte, né l’emittente della carta di credito avrebbe dovuto accettare una richiesta di addebito riferita a uno strumento di pagamento già bloccato, né la banca avrebbe dovuto eseguire il pagamento di una fattura destinata a essere regolata attraverso un conto corrente ormai chiuso.
A ciò si aggiunge che, nel frattempo, la fattura era stata oggetto di contestazione e di una procedura conciliativa che aveva escluso la debenza della somma. Pertanto, anche sotto questo profilo, nessuna pretesa creditoria avrebbe potuto essere avanzata nei confronti della società.
La Corte conclude quindi che il debito posto a base della segnalazione non esisteva e che era stato creato dalla stessa banca attraverso un pagamento eseguito in assenza di un valido titolo giustificativo.
Quant al tema dell’individuazione della ragione dell’illegittimità della segnalazione, la Corte chiarisce che il caso non riguarda una semplice erronea valutazione dello stato di insolvenza del cliente né una violazione delle regole tecniche che disciplinano la classificazione a sofferenza.
Il problema è ancora più radicale: il credito segnalato non esisteva.
In particolare, il Collegio afferma che la Banca:
- non avrebbe dovuto accettare la richiesta di addebito proveniente dall’emittente della carta;
- non avrebbe dovuto effettuare il pagamento della fattura;
- non poteva pretendere dalla cliente la restituzione della somma versata;
- non disponeva quindi di alcun credito da segnalare alla Centrale Rischi.
La Corte afferma espressamente che la vicenda non poneva una questione relativa ai requisiti della segnalazione a sofferenza, ma una questione preliminare concernente l’inesistenza stessa del debito oggetto della segnalazione.
Per tale ragione viene accolta la domanda di accertamento dell’illegittimità della segnalazione e viene disposto l’ordine di cancellazione della stessa.
Pur riconoscendo l’illegittimità della segnalazione, la Corte respinge la domanda risarcitoria.
In particolare, richiama il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui il danno da illegittima segnalazione non è “in re ipsa”.
L’illegittimità della segnalazione costituisce soltanto il fatto generatore dell’illecito, ma non prova automaticamente l’esistenza del danno.
Chi chiede il risarcimento deve dimostrare:
- l’effettiva esistenza del pregiudizio;
- il nesso causale tra segnalazione e danno;
- l’ammontare del danno patrimoniale oppure gli elementi concreti da cui desumere il danno non patrimoniale.
Nel caso concreto la società non è riuscita a provare che il mancato acquisto dei beni o la cessazione di determinati rapporti contrattuali fossero effettivamente riconducibili alla segnalazione illegittima, né ha dimostrato il concreto depauperamento patrimoniale derivatone.
Per questo motivo la Corte accoglie la domanda di accertamento dell’illegittimità della segnalazione e di cancellazione dalla Centrale Rischi, ma rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Rossella Filippi | 15.03.2024 | n.2964
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