CENTRALE RISCHI: è infondata la domanda di illegittimità della segnalazione quando la stessa non risulti effettuata dalla banca
Pubblicato il da Avv. Lucia Cocozza
In tema di Centrale Rischi, è infondata la domanda volta alla declaratoria di illegittimità della segnalazione a sofferenza qualora dalla visura integrale non risulti l’effettuazione di alcuna segnalazione a sofferenza da parte della banca o dell’istituto bancario suo dante causa.
Non risultando prova di segnalazione a sofferenza ne consegue l’infondatezza della domanda diretta a ottenere la declaratoria di illegittimità di tale segnalazione.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, Giudice Rossella Filippi, con la sentenza n. 2964 del 15 marzo 2024.
Con atto di citazione parte attrice conveniva in giudizio la banca incorporante esponendo di intrattenere rapporti con l’incorporata dal 27 luglio 2020 avendo sottoscritto contratto di corrente estinto in data 6 Febbraio 2008 e mutuo ipotecario estinto in data 3 dicembre 2007 e che, dovendo ottenere credito per la propria attività lavorativa, riceveva un netto rifiuto a seguito del quale scopriva di essere stato segnalato in Centrale Rischi proprio dalla banca incorporata.
La Banca, riscontrato il reclamo proposto dall’attore, rilevava di non aver operato alcuna segnalazione, dando atto dell’estinzione dei rapporti già alla data della migrazione.
Parte attrice chiedeva che venisse accertata l’assoluta illegittimità della segnalazione a sofferenza per violazione del procedimento istruttorio o, in subordine, per la maturazione della prescrizione dei crediti con condanna della convenuta a realizzare quanto necessario per la cancellazione di ogni segnalazione inerente la presunta sofferenza per cui era causa.
Il Tribunale lombardo, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, ha chiarito che l’attrice aveva depositato un estratto della visura presso la Centrale rischi e, a seguito dell’eccezione di incompletezza svolta dalla convenuta, aveva prodotto con la memoria n. 3 la visura integrale.
Tale documentazione consentiva, secondo il Giudice, di ritenere infondata la domanda attorea atteso che da tale documentazione non risultava l’effettuazione di alcuna segnalazione a sofferenza da parte della banca o del suo dante causa.
Per tali motivi, non risultando prova di segnalazione a sofferenza, ne è conseguita l’infondatezza della domanda attrice, con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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