ISSN 2385-1376In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la dichiarazione rilasciata dal cedente e prodotta in giudizio dal cessionario costituisce elemento documentale idoneo a dimostrare il trasferimento dello specifico credito controverso, specie ove contenga l’identificazione della posizione debitoria e il richiamo agli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale; tale dichiarazione, unitamente alla disponibilità del titolo esecutivo, integra prova sufficiente della titolarità del credito in capo al cessionario, senza necessità di produrre integralmente il contratto di cessione.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Bari, Giudice Chiara Cutolo, con la sentenza n. 2905 del 12 maggio 2026.
La controversia nasceva dall’opposizione proposta dal debitore avverso un precetto notificato dalla società cessionaria del credito, la quale agiva quale avente causa di una precedente cessionaria nell’ambito di successive operazioni di cartolarizzazione. L’opponente contestava esclusivamente la titolarità del credito in capo alla procedente, sostenendo l’insufficienza della documentazione prodotta e lamentando la mancata esibizione dei contratti di cessione.
Il Giudice ha rigettato l’opposizione, ritenendo adeguatamente dimostrata la titolarità del credito in capo alla società opposta.
Nella motivazione veniva attribuito valore centrale alla dichiarazione proveniente dal cedente e prodotta in giudizio dalla cessionaria. Tale attestazione identificava specificamente la posizione debitoria mediante NDG, richiamava gli estremi delle operazioni di cessione e degli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, e affermava espressamente che il credito azionato era stato trasferito all’attuale cessionaria, con tutti gli accessori e le connesse legittimazioni processuali.
Secondo il Tribunale, la suddetta dichiarazione costituisce prova sufficiente della cessione del credito, in conformità all’orientamento espresso da Cassazione civile, ordinanza n. 10200 del 2021, richiamata diffusamente in motivazione. Il Giudice barese valorizza, in particolare, il principio secondo cui “la dichiarazione del cedente (…) notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio” rappresenta “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”.
In tale prospettiva, il Tribunale ha rigettato l’opposizione con condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COSTITUISCE ELEMENTO PROBATORIO IDONEO A DIMOSTRARE LA CESSIONE DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Foggia, Giudice Giuseppe Sciscioli | 08.04.2026 | n.755
DICHIARAZIONE DEL CEDENTE: PROVA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO ALLA CESSIONARIA EX ART. 58 TUB
È ELEMENTO DOCUMENTALE RILEVANTE E POTENZIALMENTE DECISIVO
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Minauro | 18.03.2026 | n.2061
TALE DOCUMENTO PROVA LA TITOLARITÀ UNITAMENTE AL POSSESSO DEL TITOLO ESECUTIVO ED AGLI AVVISI IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Fabrizio Valloni | 27.04.2026 | n.293
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