ISSN 2385-1376Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali ai sensi degli artt. 1284, comma 3, e 1815 c.c., non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto attraverso il richiamo, per iscritto, a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione, anche unilaterale, del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all’arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante, come il tasso unico di sconto o il tasso di cambio di una valuta.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Condello – Rel. Pellecchia con la sentenza n. 290 del 6 gennaio 2026.
La controversia trae origine da un contratto di finanziamento stipulato tra un farmacista e una società finanziaria per l’importo di euro 300.000,00, rimborsabile in 180 rate mensili secondo un piano di ammortamento “alla francese”, allegato al contratto e sottoscritto dalle parti. Il contratto prevedeva un tasso variabile indicizzato all’Euribor a tre mesi, con previsione di un indice iniziale del 2,90% indicato anche quale “indice minimo applicabile”, nonché l’indicazione dell’ISC-TAEG e degli oneri accessori.
A seguito della risoluzione anticipata del rapporto per inadempimento del mutuatario, quest’ultimo agiva in giudizio deducendo la nullità parziale del contratto per omessa indicazione del TAN, sostenendo che la sola indicazione dell’ISC-TAEG non potesse ritenersi idonea a integrare l’onere di forma scritta richiesto dall’art. 117 T.U.B. e dagli artt. 1284 e 1815 c.c. Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo non validamente pattuito il tasso debitore e applicando il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, T.U.B.
La Corte d’appello di Milano riformava integralmente la decisione, affermando che il TAN fosse agevolmente ricavabile dal piano di ammortamento allegato al contratto, il quale riportava numero delle rate, importo della rata, quota capitale, quota interessi e capitale residuo, elementi sufficienti a consentire la determinazione matematica del tasso effettivamente applicato al momento della stipula.
Investita del ricorso, la Suprema Corte ha rigettato le censure del mutuatario, affrontando in modo sistematico il tema del requisito della forma scritta per la pattuizione degli interessi extralegali.
La Corte ha ribadito che la finalità dell’art. 117 T.U.B. è quella di superare le asimmetrie informative tra intermediario e cliente, assicurando a quest’ultimo la conoscibilità effettiva delle condizioni economiche del rapporto. Tale finalità, tuttavia, non implica la necessità che il tasso sia sempre espresso in cifra numerica nel corpo del contratto, essendo sufficiente che esso sia determinato o determinabile sulla base di criteri oggettivi, prestabiliti e sottratti a margini di discrezionalità unilaterale dell’intermediario.
Richiamando un orientamento ormai consolidato, la Corte ha riaffermato che il requisito della forma scritta di cui all’art. 1284, comma 3, c.c. può essere soddisfatto anche mediante rinvio a parametri esterni obiettivamente individuabili, ovvero attraverso elementi interni al contratto idonei a consentire la ricostruzione del tasso con certezza matematica. Ciò vale anche in ambito bancario, dove il tasso può essere determinato per relationem, purché siano esclusi rinvii agli usi o a criteri indeterminati.
Nel caso di specie, la presenza di un piano di ammortamento dettagliato, sottoscritto dalle parti e recante la scomposizione delle rate in quota capitale e quota interessi, è stata ritenuta idonea a rendere il TAN oggettivamente determinabile ai sensi dell’art. 1346 c.c., senza che ciò contrasti con l’esigenza di forma scritta.
La decisione valorizza dunque una nozione sostanziale di determinatezza dell’oggetto, intesa come possibilità di individuare con certezza l’an e il quantum dell’obbligazione di interessi sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, anche quando il dato numerico del TAN non sia espressamente riportato nel testo contrattuale.
Tale decisione è conforme ai precedenti giurisprudenziali in relazione ai criteri di determinabilità dell’oggetto di cui all’art. 1346 cod. civ., (tra le tante, Cass., sez. 3, 27/11/2014, n. 25205; Cass., sez. 6 – 1, 30/03/2018, n. 8028; Cass., sez. 1, 26/06/2019, n. 17110; Cass., sez. 3, 04/01/2022, n. 96; Cass., sez. 1, 13/06/2024, n. 16456; Cass., sez. 3, 19/11/2024, n. 29818).
Ne consegue il rigetto del ricorso, con conferma della validità della pattuizione degli interessi e della condanna del mutuatario al pagamento delle somme richieste dall’intermediario.
La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento volto a evitare letture formalistiche del requisito di forma scritta, privilegiando un approccio funzionale alla tutela della trasparenza e alla certezza dell’oggetto contrattuale, senza tuttavia trasformare l’obbligo di indicazione del tasso in un requisito meramente grafico o nominalistico.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ART. 117 TUB NON HA EFFICACIA RETROATTIVA
Sentenza | Corte d’Appello di Bari, Rel. Colella | 03.08.2020 | n.1462
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