
In caso di estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale si trasferiscono a coloro che rivestivano la qualità di soci al momento dello scioglimento, oltre che, dal lato passivo, le obbligazioni che facevano carico alla società, dal lato attivo i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione.
Gli eventuali diritti sulle somme versate dai terzi in favore della società estinta, mediante bonifico sul conto corrente originariamente intestato alla società spettano eventualmente ai soci; ogni valutazione in ordine alla legittimità del comportamento della banca la quale, pur essendo il rapporto di conto corrente oramai estinto a seguito dell’intervenuta cancellazione della società, ha continuato a ricevere e trattenere somme versate in favore di quest’ultima, riguarda i rapporti tra i predetti soci e la banca stessa – oltre ai terzi autori dei versamenti e non la Curatela fallimentare.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello, Pres. Dacomo – Rel. Erminia con la sentenza n. 3359 del 25 luglio 2024.
Accadeva che la Curatela del fallimento di una società citava in giudizio una Banca al fine di sentire accertare e dichiarare che la stessa aveva trattenuto illegittimamente, a decorrere dalla data di cancellazione della società dal registro delle imprese, l’importo di euro 32.262.78 su conto corrente.
Tale somma era il risultato di vari versamenti effettuati da terzi, clienti della società, sul conto corrente societario a seguito della cancellazione della stessa dal registro delle imprese e che la banca aveva trattenuto per coprire alcune rate di un finanziamento oltre ad altre spese e competenze, sottraendo così i relativi importi alla massa creditoria.
Il Fallimento chiedeva, pertanto, la condanna della Banca al pagamento della somma di €. 32.262.78 o della minore somma di €. 20.552,47 corrispondente alle rimesse ricevuto nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento.
Il Tribunale, qualificata preliminarmente la domanda principale come revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F., in relazione ad essa rigettava le domande attoree.
La Curatela proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, sostenendo, comunque, che la Banca convenuta non avrebbe dovuto rivalersi del proprio credito verso la società poi fallita mantenendo aperto il conto corrente anche dopo la cancellazione della società e trattenendo quindi le somme ivi confluite per effetto dei bonifici effettuati da terzi, così compensando le passività esistenti.
La Corte riteneva tale motivo infondato, affermando che a seguito della cancellazione di una società dal registro delle imprese, si verifica un fenomeno successorio in virtù del quale tutte le obbligazioni gravanti sulla società e tutti i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci.
Su tali premesse, qualora siano state versate da terzi delle somme sul conto corrente bancario della società cessata, i diritti su tali somme spetteranno ai soci e ogni valutazione sulla legittimità del comportamento della banca che abbia ricevuto e trattenuto tali somme riguarda i rapporti tra la stessa e i soci (oltre ai terzi autori dei versamenti) e non la Curatela fallimentare.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Appello ha respinto l’appello, confermato la sentenza impugnata con condanna della Curatela al pagamento delle spese di lite in favore della Banca.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOCIETA’ CANCELLATA: IL PASSAGGIO DEI DIRITTI NON AZIONATI AI SOCI
È DA FORNIRE LA PROVA DELL’AVVENUTO FENOMENO SUCCESSORIO
Sentenza | Corte d’Appello Napoli, Pres. Fusillo – Rel. De Paola | 14.09.2022 | n.3299
È UNA RINUNZIA IMPLICITA CON CONSEGUENTE CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Elisabetta Arrigoni | 24.01.2019 | n.202
SOCIETA’ DI PERSONE: LA CANCELLAZIONE DAL R.I. COMPORTA AUTOMATICA RINUNCIA AD OGNI AZIONE
GLI EX SOCI NON SONO LEGITTIMATI ATTIVI NEI GIUDIZI CONTRO BANCA PER RECUPERO CREDITI INCERTI
Sentenza | Tribunale di Genova, Dott.ssa Emanuela Giordano | 09.06.2016 | n.2051
SOCIETA’ DI PERSONE: LA CANCELLAZIONE EX ABRUPTO DAL R.I. INTEGRA LA RINUNZIA TACITA AD OGNI AZIONE
I SOCI NON HANNO ALCUNA LEGITTIMAZIONE PER CREDITI LITIGIOSI
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Dogliotti – Rel. Di Marzio | 15.11.2016 | n.23269
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno