
Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, è ammissibile la sospensione del pagamento delle rate relative alla definizione agevolata dei debiti fiscali (nel caso di specie la c.d. rottamazione quater), quale misura cautelare funzionale al buon esito delle trattative e alla continuità aziendale, purché proporzionata rispetto alla posizione dell’erario e temporalmente circoscritta.
L’introduzione della transazione fiscale nella composizione negoziata e del cram down erariale nel concordato e negli accordi di ristrutturazione dimostra che i crediti tributari sono pienamente assoggettabili agli strumenti di regolazione della crisi, potendo subire, anche in sede cautelare, limitazioni nell’esercizio dei diritti derivanti dal rapporto obbligatorio.
Il principio di buona fede e correttezza che permea la composizione negoziata impone un bilanciamento effettivo tra l’interesse dell’imprenditore a conservare la continuità e l’interesse pubblico alla riscossione del credito erariale; in mancanza di un pregiudizio concreto allegato dall’amministrazione, la sospensione temporanea del pagamento è legittima.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Loredana Ferrara con l’ordinanza del 17 gennaio 2025, con la quale ha sospeso per sessanta giorni il pagamento della rata della definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) al fine di favorire le trattative per l’individuazione di una soluzione della crisi.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA RAGIONE RISIEDE NEL FAVOR LEGISLATORIS PER LA SOLUZIONE CONCORDATARIA
Ordinanza | Tribunale di Tempio Pausania, Pres. Cecilia Marino | 12.10.2023 |
GLI AGGIORNAMENTI CONSEGUITI ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA
Articolo Giuridico | 14.07.2022 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno