COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI: è ammesso a goderne anche l’imprenditore colpito da domanda di liquidazione giudiziale

Pubblicato il da Avv. Lucia Cocozza

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI: è ammesso a goderne anche l’imprenditore colpito da domanda di liquidazione giudiziale

È possibile ammettere l’imprenditore alla composizione negoziata della crisi anche nell’ipotesi in cui sia stata presentata antecedentemente, nei confronti dello stesso, domanda di liquidazione giudiziale in ragione di una interpretazione sistematica e teleologica dell’art. 25 quinquies cci, in ragione del favor del legislatore per la soluzione negoziata della crisi e dei principi espressi dalla Direttiva Insolvency.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Tempio Pausania, Pres. Cecilia Marino, con ordinanza del 12 ottobre 2023, con la quale è stato accolto il reclamo presentato dalla società avverso il provvedimento di revoca delle misure protettive.

Il Collegio, alla luce anche della valutazione dell’esperto, ha ritenuto di confermare le misure protettive disposte in favore della società reclamante e per l’effetto è stato disposto, per un periodo di 120 giorni, che non poteva essere pronunciata sentenza di liquidazione giudiziale, che i creditori non potevano acquisire diritti di prelazione (se non concordati con il debitore) ovvero iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società o sui beni e sui diritti con i quali veniva esercitata l’attività d’impresa né che potevano, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione.

Per tale motivo è stato accolto il reclamo con spese compensate.

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