
In materia di notifiche a mezzo PEC, le ricevute di consegna, per costituire valida prova dell’avvenuta comunicazione, devono essere prodotte nel loro formato originale (.eml o .msg) e non come semplici riproduzioni in formato PDF, in quanto solo attraverso l’apertura del file nel formato originale è possibile verificare effettivamente la presenza dell’atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario, condizione essenziale per ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell’atto interruttivo.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Milano, Pres. Milone – Rel. Orsenigo, con la sentenza n. 992 del 7 aprile 2025.
I FATTI
Una società, mandataria di un’altra società cessionaria di crediti vantati nei confronti di un Comune, citava in giudizio l’Ente debitore, chiedendo all’adito Tribunale di voler accertare il proprio diritto ad ottenere il pagamento di euro 5.704,98 per sorte capitale, derivante da alcune fatture rimaste insolute.
Costituendosi in giudizio, il Comune contestava la pretesa creditoria, sia per intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, sia per avere, comunque, già provveduto a saldare tutte le fatture azionate (come evincibile dagli allegati mandati di pagamento e dalle distinte di bonifico quietanzate dalla Tesoreria del Comune), chiedeva il rigetto della domanda attrice, con condanna della parte attrice ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Il Giudice, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune, rigettava integralmente le domande promosse dalla società, affermando, con particolare riguardo ad alcune diffide notificate via PEC al Comune, che mancava una valida prova dell’invio delle stesse, avendo osservato che soltanto in sede di terza memoria istruttoria parte attrice aveva depositato la presunta ricevuta di consegna di una PEC inviata all’ Ente.
Il Giudicante, inoltre, osservava che questo documento non avrebbe potuto costituire prova dell’invio poiché, oltre ad essere stato depositato tardivamente, era relativo al “solo file in formato .pdf di una ricevuta di consegna, ma manca la prova che il messaggio P.E.C., cui la ricevuta si riferisce, contenesse una delle predette diffide di pagamento (non essendovi nemmeno perfetta corrispondenza di date). Del resto, la prova avrebbe potuto essere facilmente fornita producendo il documento in formato .eml, che consente di visualizzare direttamente il messaggio di posta elettronica ed i suoi allegati“.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NOTIFICHE A MEZZO PEC: LA RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA FA FEDE FINO A PROVA CONTRARIA
PER SUPERARE L’ATTESTAZIONE CONTENUTA NELLA RAC NON È NECESSARIO PROPORRE QUERELA DI FALSO
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Scaldaferri | 21.07.2016 | n.15035
NOTIFICA A MEZZO PEC: È ESCLUSA LA NULLITÀ SE L’ATTO HA RAGGIUNTO LO SCOPO A CUI È DESTINATO
L’ISTANTE DEVE INDICARE LE RAGIONI PER LE QUALI IL VIZIO DEDOTTO ABBIA COMPORTATO UNA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA
Sentenza | Cassazione Civile, sez. unite, Pres. Macioce – Rel. Cirillo | 18.04.2016 | n.7665
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-a-mezzo-pec-e-esclusa-la-nullita-se-latto-ha-raggiunto-lo-scopo-a-cui-e-destinato
UDIENZA PREFALLIMENTARE: RICORSO E DECRETO NOTIFICATI VIA PEC DALLA CANCELLERIA
L’ESITO DELLA NOTIFICA VA COMUNICATO AL RICORRENTE IN VIA TELEMATICA
Articolo Giuridico | 01.01.2014 | n.D.L. 179/2012
PEC: OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE TELEMATICA SE IL LEGALE HA INDICATO L’INDIRIZZO NELL’ATTO INTRODUTTIVO
LE NOTIFICHE VENGONO ESEGUITE IN CANCELLERIA SOLO SE MANCA LELEZIONE DI DOMICILIO OVVERO L’INDICAZIONE DELLA PEC
Sentenza | Cassazione civile | 27.11.2014 | n.25215
DOPO LA COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO AL MINISTERO, IRRILEVANTE CHE LA PEC NON SIA STATA LETTA DAL LEGALE
Sentenza | Cassazione civile, sezione lavoro | 02.07.2014 | n.15070 –
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