
Articolo a cura del dott. Roberto Capra e del dott. Gian Marco Giacoppo, dello studio Theseus Dottori Commercialisti Ass.ti
Uno dei temi maggiormente controversi e dibattuti nell’ambito del contenzioso in materie finanziarie, riguarda, ad oggi, l’aderenza delle strategie di allocazione dei patrimoni rispetto al grado di tolleranza al rischio e conoscenza finanziaria dei clienti, siccome scaturenti dalla documentazione di profilatura somministrata, a monte, dagli Intermediari.
Le contestazioni generalmente mosse, infatti, afferiscono al presunto mancato rispetto del reale profilo di rischio degli investitori, indipendentemente da quanto cristallizzato nei questionari redatti in ossequio alle previsioni regolamentari di pertinenza.
Oggetto di lagnanza, pressoché ritualmente, è la circostanza secondo cui dal documento di profilazione, cui testé fatta menzione, scaturirebbe una classificazione del cliente non veritiera poiché frutto di una presunta “autocompilazione/autovalutazione” (da parte dell’Intermediario).
Per comprendere meglio il contesto, trattando di clientela retail, la Direttiva 2004/39/CE (MiFID livello 1) prevede che l’Intermediario debba ottenere informazioni in merito a conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, nonché, al tipo specifico di prodotto o servizio, alla situazione finanziaria ed agli obiettivi d’investimento.
La Direttiva di attuazione 2006/73/CE (livello 2) suggerisce, altresì, di richiedere al cliente informazioni in relazione a:
- 1a) servizi/operazioni/strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza; 1b) natura/volume/holding-period/frequenza delle operazioni realizzate; 1c) livello di istruzione e professione o, se rilevante, precedente professione.
- 2a) fonte e consistenza del reddito regolare; 2b) attività, comprese le attività liquide; 2c) investimenti e beni immobili; 2d) impegni finanziari regolari.
- 3a) periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento; 3b) preferenze in materia di rischio; 3c) profilo di rischio; 3d) finalità dell’investimento.
In luogo delle informazioni autonomamente rilasciate dall’investitore, l’Entità erogante i servizi di collocamento ordini piuttosto che consulenziali, dispone dei dati di input necessari per poter finalizzare l’attività di valutazione propedeutica all’implementazione dell’operatività in asset.
Orbene, non vi è chi non veda che, siccome formulata, la rimostranza delle controparti al dettaglio, difetta, ritualmente, della base probatoria tale per cui possano effettivamente ascriversi profili di illegittimità in capo all’operato degli Intermediari.
Non è materialmente possibile, infatti, dimostrare, con certezza, che il questionario di profilatura origini da un’autovalutazione dell’Istituto di credito, nel caso in cui, si badi bene, tale documento risulti sottoscritto per accettazione dal cliente.
In caso contrario, del resto, non potrebbe che individuarsi un “concorso di colpa” dell’investitore, reo di aver apposto la propria sottoscrizione su di un documento di stipula di cui, a posteriori, contesta il contenuto.
Per ovviare alle criticità interpretative summenzionate, l’Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF – istituito dalla Consob con delibera n. 19602 del 04.05.2016, quale strumento di risoluzione delle controversie tra investitori retail e Intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza) si è ripetutamente pronunciato, negli ultimi anni, propugnando la tesi secondo cui fa fede quanto dichiarato in sede di profilazione, sicché, per esser chiari, le informazioni contenute nei questionari non possono e non devono essere disconosciute.
Ciò che precede, trova conferma nelle recentissime (ma il granitico orientamento è consolidato da tempo) pronunce dell’Arbitro che di seguito, per pronto riscontro, si riportano in stralcio.
Nella Decisione n. 7869 del 20 febbraio 2025 si legge: “Conseguentemente, viene in rilievo il consolidato principio di quest’Arbitro, secondo cui “con la sottoscrizione del questionario il cliente assume la paternità delle dichiarazioni ivi contenute e, in forza del principio di autoresponsabilità, non può che ritenersi ad esse vincolato; non è pertanto sufficiente al ricorrente per porle nel nulla allegare genericamente che l’intermediario le abbia autonomamente predisposte, in quanto, proprio in ossequio al richiamato principio di autoresponsabilità, il cliente ha l’obbligo di rendersi conto di ciò che sottoscrive e non deve accettare supinamente eventuali comportamenti non corretti dell’intermediario e soprattutto deve operare quale parte attiva del processo d’investimento” (cfr. Decisione n. 7549; nonché, in precedenza, già n. 20, 590, 2689 e 4388). E ciò tanto più, quando – come nel caso di specie – il rapporto avente ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento si protragga nel tempo e l’attività di profilatura venga ripetuta più volte, dato che “i clienti, usando l’ordinaria diligenza, sono tenuti a verificare il tenore dei documenti sottoscritti e, ove il profilo non rifletta adeguatamente la relativa propensione al rischio, a chiedere che lo stesso venga modificato” (cfr. Decisione n. 1141; 1793; 3708; 4717)” (decisione n. 7714 del 19 novembre 2024)”.
Nella Decisione n. 7844 del 6 febbraio 2025 si legge: “La suddetta valutazione è stata svolta sulla base di un questionario Mifid raccolto in data 12 settembre 2019 (stesso giorno in cui è stata sottoscritta la polizza) e debitamente firmato dal Ricorrente, il quale, in forza del principio di autoresponsabilità, ha assunto la paternità delle dichiarazioni ivi contenute e deve ritenersi ad esse vincolato”.
Nella Decisione n. 7837 del 3 febbraio 2025, si legge: “Va aggiunto, in tale contesto, che non possono ritenersi adeguatamente comprovati i rilievi sollevati dalla Ricorrente sulla correttezza e veridicità delle informazioni contenute nella profilatura, in quanto è noto che l’investitore, con la sottoscrizione del questionario MiFID, assume la paternità delle dichiarazioni ivi contenute e, in forza del principio di autoresponsabilità, non può che ritenersi ad esse vincolato. Non può, pertanto, essere sufficiente per la Ricorrente allegare genericamente che l’Intermediario le abbia autonomamente predisposte e di essersi egli limitato a sottoscriverle; ciò in quanto, proprio in ossequio al richiamato principio di autoresponsabilità, il cliente ha l’obbligo di rendersi conto di ciò che sottoscrive e non deve accettare supinamente eventuali comportamenti non corretti dell’intermediario e, soprattutto, deve operare quale parte attiva del processo d’investimento (Decisione ACF n. 4388 del 20 ottobre 2021)”.
Nella Decisione n. 7832 del 3 febbraio 2025 si legge: “Inoltre, fermo il principio di autoresponsabilità (in forza del quale, sottoscrivendo il questionario, l’investitore comunque assume la paternità delle informazioni in esso contenute ed è ad esse vincolato), non risulta agli atti alcun idoneo elemento probatorio che possa indurre a ritenere che la Banca resistente abbia errato nel valutare l’operazione come adeguata al profilo complessivo dell’investitore. Deve, in buona sostanza, ritenersi che la valutazione di adeguatezza sia stata correttamente svolta dall’Intermediario”.
Nella Decisioni n. 7781 del 27 dicembre 2024 si legge: “Quanto all’attendibilità della profilatura svolta dall’Intermediario, va richiamato il c.d. principio di autoresponsabilità – reiteratamente affermato dal Collegio – in ragione del quale deve ritenersi che, con la sottoscrizione del questionario, l’investitore assume la paternità delle dichiarazioni ivi contenute e, in forza del suindicato principio, non può che ritenersi ad esse vincolato, non potendo ritenersi sufficiente, per porle nel nulla, affermare che esse siano state eterodirette dall’Intermediario, in quanto il cliente ha l’onere di rendersi conto di ciò che sottoscrive e di operare quale parte attiva del processo d’investimento”.
Nella Decisione n. 7758 del 12 dicembre 2024 si legge: “In questa sede, il Ricorrente sembra – tuttavia – revocare in dubbio anche la veridicità delle informazioni rese, affermando di avere comunicato e documentato alla consulente di avere necessità di liquidità entro pochi mesi. E tuttavia il Ricorrente non fornisce – come sarebbe stato suo onere fare – alcuna prova di tale circostanza mentre, a livello documentale, risulta che egli – lo stesso giorno della prima operazione – ha fornito indicazioni (nello specifico, orizzonte temporale di oltre 7 anni), di cui con la sottoscrizione del questionario egli non può che avere assunto la paternità e a cui, in forza del principio di autoresponsabilità, non può pertanto che ritenersi vincolato, in assenza – come detto – di elementi di prova di segno contrario”.
Nella Decisione n. 7723 del 26 novembre 2024 si legge: “Va a tal proposito osservato che la Ricorrente ha contestato la non veridicità e l’inattendibilità dei questionari. Tuttavia, questi ultimi risultano da lei debitamente firmati, con la conseguenza che la cliente, in virtù del principio di autoresponsabilità, si è assunta la paternità di quanto dichiarato, in mancanza di elementi di segno contrario che potevano indurre la Banca a dubitare dell’attendibilità delle informazioni rese”.
Nella Decisione n. 7722 del 22 novembre 2024 si legge: “Ora, parte attrice contesta l’attendibilità e veridicità delle informazioni contenute negli evocati questionari e, tuttavia, in base alla documentazione contenuta nel fascicolo istruttorio, non emerge alcun elemento probatorio, o anche solo indiziario, che possa far ritenere fondata una tale contestazione. Oltretutto, in forse del principio di autoresponsabilità, più volte sottolineato da quest’Arbitro, l’investitore non può che ritenersi vincolato a quanto ivi dichiarato, che può essere revocato in dubbio solo in presenza di idonei elementi in tal senso (Decisione n. 4388 del 20 ottobre 2021)”.
Nella Decisione n.7686 del 31 ottobre 2024 si legge: “In un tale contesto operativo, appaiono dunque prive di pregio le argomentazioni del Ricorrente, volte a disconoscere l’attendibilità delle informazioni contenute nel questionario Mifid compilato on line. Oltretutto, l’Intermediario resistente ha esibito le tracciature informatiche, dalle quali si rileva la conferma dell’inserimento del questionario con il codice utente del Ricorrente, al quale esso è pertanto univocamente riferibile, anche alla luce dell’orientamento dell’Arbitro, laddove ha valorizzato “il principio di autoresponsabilità per cui, con la sottoscrizione del questionario, l’investitore assume la paternità delle dichiarazioni ivi contenute ed è ad esse vincolato, essendo tenuto ad operare come parte attiva del processo di investimento” (Decisione n. 6515 del 28 aprile 2023)”.
Nella Decisione 7662 del 23 ottobre 2024 si legge: “…quanto al supposto carattere autovalutativo, incompleto e contrastante dei questionari di profilatura, “questo Collegio ha avuto modo ripetutamente di sottolineare che l’investitore, con la sottoscrizione del questionario MIFID, assume la paternità delle dichiarazioni ivi contenute e, in forza del principio di autoresponsabilità, non può che ritenersi ad esse vincolato […] Tanto basta per il rigetto della domanda e doglianza del ricorrente sul punto”.
Tirando le fila del discorso, quindi, può concludersi, anche sulla base dell’autorevole orientamento dell’ACF consolidatosi sul tema, che il contenuto del questionario di profilatura, se trattasi di documento sottoscritto per accettazione dall’investitore, non può essere oggetto di generica contestazione ex post.
Preme sottolineare, tuttavia e fermo restando l’assorbenza di quanto sin d’ora argomentato, che, per potersi ritenere incontestabile il tenore delle informazioni rilasciate in sede di profilazione, è necessario che il documento MIFID di cui si discute, risulti strutturato e redatto in ossequio alle disposizioni regolamentari di riferimento.
Un questionario scevro dei quesiti (e, pertanto, delle risposte) richiesti dalla Direttiva Comunitaria, del resto, non assolve alla funzione di importanza pregnante attinente all’acquisizione delle indicazioni necessarie per la definizione del reale livello di conoscenza finanziaria e tolleranza al rischio del cliente.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
STRUMENTI FINANZIARI: L’INTERMEDIARIO DEVE ASSOLVERE AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO IL CLIENTE
TANTO AVVIENE CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL QUESTIONARIO C.D. MIFID
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Guglielmo Rende | 28.08.2023 | n. 3389
IL CONFLITTO DI INTERESSI ATTIENE A UN COLLEGAMENTO TRA LA BANCA E I PRODOTTI ACQUISTATI PER SUO TRAMITE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Paolo Siracusano | 20.05.2020 | n.609
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: IL RIPARTO DELL’ONERE PROBATORIO FRA BANCA E CLIENTE
ADEGUATEZZA E OBBLIGHI INFORMATIVI SI INTENDONO RISPETTATI SE CONFORMI ALLE PROPOSTE DI INVESTIMENTO PRODOTTE
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Diana Genovese | 15.01.2020 | n.6
INVESTIMENTI FINANZIARI: IL CLIENTE DEVE PROVARE LA RESPONSABILITÀ DELL’INTERMEDIARIO
L’OMISSIONE DELLA VALUTAZIONE DELL’ILLEGITTIMA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROFILATURA DEL CLIENTE NON PUÒ COSTITUIRE UN ELEMENTO A CARICO DELLA BANCA
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Santilli | 09.06.2020 | n.1585
SI APPLICA IL REGIME DI PRESCRIZIONE DECENNALE
Sentenza | Tribunale di Lodi, Giudice Francesca Varesano | 16.10.2023 | n.907
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