La Prima sezione civile della Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Falabella, con l’ordinanza interlocutoria n. 21961 del 12 ottobre 2020, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione della decorrenza del termine per la riassunzione del processo in caso di fallimento. Nel dettaglio, la questione di particolare importanza è se, in caso di dichiarazione di fallimento della parte costituita che determina l’automatica interruzione del processo ex art. 43 l. fall., il termine per la riassunzione decorra:
a) sempre dalla sola relativa dichiarazione che sia stata resa dal giudice;
b) dalla “conoscenza legale” dell’evento interruttivo in capo al difensore – purché si tratti della stessa persona – che assista la parte non fallita anche in altri giudizi;
c) pure dal momento del deposito di una domanda di insinuazione al passivo, su iniziativa della medesima parte non fallita, ancorché assistita da altro difensore.
LA NORMA
L’art. 43, comma 3, l. fall., prevede l’interruzione automatica del processo (v. Cass. Sez. Un. n. 7443/2008) in caso di fallimento di una delle parti processuali: “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo. Intervenuta l’interruzione, la parte non fallita può riassumere il procedimento entro il termine di tre mesi previsto dall’art. 305 c.p.c., a pena di estinzione. Per stabilire se il termine previsto dall’art. 305 c.p.c. è stato rispettato, è necessario innanzitutto individuare il momento da cui debbano decorrere i tre mesi per la riassunzione del giudizio per la parte non fallita.
GLI ORIENTAMENTI
Secondo un primo orientamento, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, si farebbe riferimento a quella legale, ossia ottenuta tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell’evento medesimo.
Per un secondo orientamento, invece, assumerebbe rilievo la conoscenza effettiva dell’evento interruttivo, a prescindere dalla comunicazione formale. Il termine per la riassunzione del giudizio a carico della parte non colpita dall’evento interruttivo, la quale abbia preso parte al procedimento fallimentare presentando domanda di ammissione allo stato passivo, non decorre dalla legale conoscenza che questa abbia avuto della pendenza del procedimento concorsuale, ma dal momento in cui ne abbia avuto cognizione effettiva: sicchè, in assenza di ulteriori elementi, rileverebbe il momento in cui sia stata depositata o inviata la domanda di ammissione allo stato passivo.
Un terzo ed ultimo orientamento, invece, sottolinea come, sul punto, il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019) all’art. 143, comma 3, dopo aver disposto che l’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo, abbia stabilito che il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice.
Per questo la Suprema Corte ha ritenuto fondamentale l’intervento delle Sezioni Unite, dato che “la coesistenza di plurimi indirizzi interpretativi che postulano, o comportano, diverse decorrenze del termine per riassumere implica, inevitabilmente, il rischio che, in presenza della medesima situazione processuale, la riattivazione del giudizio venga in alcuni casi reputata tempestiva e in altri casi tardiva: così che, in definitiva, alla parte interessata sia precluso di formulare una prognosi affidabile circa le conseguenze della propria condotta processuale”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TERMINE RIASSUNZIONE: DECORRE DALLA CONOSCENZA LEGALE DEL FALLIMENTO
IRRILEVANTE IL MOMENTO DELLA FORMALE DICHIARAZIONE DI INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Dott. Gianluigi Morlini | 14.09.2017 | n.903
RIASSUNZIONE PROCESSO: IL DIES A QUO NON COINCIDE CON LA DATA DI APERTURA DEL FALLIMENTO
IL TERMINE DECORRE DAL MOMENTO IN CUI IL CURATORE HA AVUTO CONOSCENZA DEL GIUDIZIO DA INTERROMPERE
Ordinanza | Tribunale di Como, dott. Marco Mancini | 25.09.2015
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