COMPETENZA TERRITORIALE: opera il foro del consumatore

Pubblicato il da Redazione - aggiornato il

COMPETENZA TERRITORIALE: opera il foro del consumatore

Provvedimento segnalato dall’Avv. Daniele Magnani del Foro di Milano

Opera obbligatoriamente in via prevalente il foro di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u)” qualora la posizione della cliente risultasse qualificabile come consumatrice alla stregua della nozione indicata dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, comma 1, lett. a).

Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Ricorre pacificamente tale qualifica in capo alla parte, quando questa, nel conferimento del mandato al legale, non ha certamente agito per scopi connessi all’attività lavorativa svolta (bensì per conseguire il risarcimento del danno per un sinistro stradale ex art. 2043 c.c.. nel caso di specie).

Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Padova, Avv. Antonio Bordin, con la sentenza n. 305 pubblicata il 5 novembre 2020.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

RIMBORSO ONERI: non è vessatoria la clausola che esclude il diritto al rimborso
Non si ascrive nelle c.d. “nullità di protezione” previste dall’articolo 36 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Sentenza | Giudice di Pace Alcamo, Dott. Paolo Tesoriere | 20.08.2018 | n.218

RIMBORSO ONERI: IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA NESSUN DIRITTO ALLA RIPETIZIONE SE ESPRESSAMENTE PATTUITO DALLE PARTI
NON SI RITIENE VIOLATO L’ART 125 TUB SE VI È CLAUSOLA APPROVATA AI SENSI DEGLI ARTT., 1341, COMMA 2 E 1342 C.C.
Sentenza | Giudice di pace di Potenza, Avv. Antonia Maria Brunetti | 27.09.2017 | n.387

COMPETENZA TERRITORIALE: opera il foro del consumatore - Ex Parte Creditoris