
“a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
- b) qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. D’Ascola – Rel. Fortunato, con la sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025.
Accadeva che una struttura sanitaria privata, provvisoriamente accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione, richiedeva contestualmente l’emissione di due decreti ingiuntivi nei confronti della ASL territorialmente competente, il primo per il pagamento delle prestazioni riabilitative rese in riferimento al mese di novembre 2008, l’altro per il pagamento delle prestazioni relative ad ottobre 2008.
La ASL proponeva opposizione solo avverso il decreto relativo a novembre 2008 ed il Tribunale accoglieva l’opposizione, dichiarando improponibile la domanda perché avente ad oggetto una frazione di un unico credito.
A seguito della proposizione dell’appello proposto dalla struttura sanitaria, la Corte confermava la decisione di primo grado, ritenendo che la proposizione separata di più ricorsi per ingiunzione, relativi ad importi concernenti mensilità già esigibili costituisse, in assenza di ragioni giustificative della proposizione di plurime domande giudiziali o di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, un frazionamento del credito ingiustificato con conseguente improponibilità delle domande giudiziali.
Il Collegio escludeva che, in relazione ai due importi, entrambi esigibili, esistessero specifiche ragioni che giustificassero la proposizione di plurime domande giudiziali (dedicando a questo cruciale accertamento esclusivamente la frase “in assenza di specifiche ragioni che giustificassero la plurima proposizione di domande giudiziali”) e, sulla scorta delle sentenze citate, ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che la conseguenza dell’illegittimo frazionamento sia da individuare nella improponibilità della domanda.
Avverso la sentenza del Giudice del gravame. la struttura sanitaria proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, al quale resisteva la ASL con controricorso.
Con il primo motivo, il ricorrente censurava che la Corte di appello aveva omesso di pronunziarsi sulle ragioni, pur enunciate, che giustificavano l’avvenuta proposizione di separati ricorsi per decreto ingiuntivo relativi ai crediti maturati nei mesi di ottobre e novembre 2008, trattandosi di prestazioni rese nell’ultimo trimestre del 2008 soggette, con particolare riguardo al mese di novembre, al rischio di superamento del tetto di spesa fissato per la macroarea “Assistenza riabilitativa esterna” in cui si collocava l’attività prestata dalla struttura e al rischio di superamento della capacità operativa massima della struttura sanitaria e quindi denunciava che la sentenza impugnata non aveva in effetti valutato se, sulla base delle ragioni addotte dall’appellante, esisteva o meno di un interesse oggettivamente valutabile ed apprezzabile alla tutela processuale frazionata.
Con il secondo motivo, la struttura sanitaria denunciava la violazione degli artt. 111 Cost. e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., evidenziando l’errore in cui sarebbe in ogni caso incorso il Giudice di appello nel ritenere che la parcellizzazione del credito, ove accertata, determini l’improponibilità della domanda, quando al contrario dovrebbero essere semplicemente emendati gli effetti distorsivi che ne derivano.
Il Procuratore generale, riesaminata la questione in vista della discussione dinanzi alle Sezioni Unite, riteneva di depositare nuove conclusioni scritte nelle quali, previa una accurata ricostruzione dei punti nodali del problema sottoposto all’esame della Corte, manifestava un diverso avviso, ritenendo che alla questione si dovesse dare una soluzione unitaria, nel senso della improponibilità della domanda, anche quando la stessa, proposta in violazione del divieto dell’abusivo frazionamento, non abbia concrete possibilità di riproposizione unitaria essendosi formato nel frattempo il giudicato sui fatti a fondamento della vicenda (come nella fattispecie sottesa al ricorso in esame).
La Procura proponeva quindi il rigetto del ricorso, pervenendo all’ affermazione del seguente principio di diritto: “vanno dichiarate improponibili le domande giudiziali con cui l’attore frazioni abusivamente la pretesa di riconoscimento di un credito derivante da un unico rapporto obbligatorio, o la pretesa riferita a crediti distinti ma originati da uno stesso rapporto di durata, qualora le domande siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, e ciò anche quando su una delle domande si sia già formato il giudicato“.
Alle Sezioni Unite veniva, dunque. rimesso il tema della legittimità o meno del frazionamento del credito e delle conseguenze di un frazionamento abusivo.
Quanto alle conseguenze derivanti dalla proposizione di una domanda ingiustificatamente frazionata, la giurisprudenza di legittimità si è espressa con orientamenti discordanti.
La tesi nettamente prevalente indica che, ove siano state proposte domande di accertamento del credito ingiustificatamente frazionate, la conseguenza sia quella della improponibilità della domanda abusivamente o ingiustificatamente frazionata (in tal senso, le già richiamate Cass. n. 31012 del 2017; Cass. n. 17893 del 2018; Cass. n. 26089 del 2019, che fa riferimento sia alla categoria dell’inammissibilità che a quella della improponibilità; Cass. n. 14143 del 2021; Cass. n. 24371 del 2021; Cass. n. 16508 del 2023; Cass. n.19054 del 2023in tema di rapporti di accreditamento di strutture sanitarie), mentre isolati sono i precedenti che hanno indicato in termini di improcedibilità le conseguenze della proposizione di una domanda frazionata (Cass. n. 19898 del 2018). Alcune delle sentenze citate si sono fatte carico di precisare, peraltro, che la pronuncia di improponibilità è pronuncia solo in rito, e come tale non preclude il successivo esame della domanda nel merito, in quanto il creditore conserva la facoltà di riproporre la domanda in altro giudizio, in cumulo oggettivo ex art. 104c.p.c. con tutte le altre relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti (v. in questo senso le già citate Cass. n. 14143 del 2021; Cass. n. 24371 del 2021, Cass. n. 16508 del 2023).
Altri precedenti, espressione di un orientamento finora minoritario, ritengono invece che sia possibile individuare le conseguenze della violazione del divieto di parcellizzazione del credito facendole ricadere esclusivamente sul piano della regolamentazione delle spese di giudizio (Cass. n. 8184 del 2023, Cass. n. 16508 del 2023, Cass. n. 6513 del 2023eCass. n. 13606 del 2024), con la precisazione che, qualora si assista all’emissione di una pluralità di decreti ingiuntivi a fronte di prestazioni professionali del tutto analoghe, ai fini della necessità di eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento non è sufficiente che si disponga la compensazione delle sole spese dei giudizi di opposizione, riuniti successivamente in un “simultaneus processus“, ma occorre che si intervenga anche sulle spese liquidate nei plurimi decreti d’ingiunzione “superflui”, previa eventuale revoca degli stessi (Cass. n. 16508 del 2023).
La dottrina processualista, poi, ha sottolineato, quanto alle conseguenze dell’abusivo frazionamento, che laddove esse sono indicate dalla prevalente giurisprudenza in termini di improponibilità della domanda, con la precisazione che si tratterebbe di una pronuncia solo in rito, nei casi in cui sulla porzione di domanda non in quella sede proposta si sia già formato il giudicato non si tratti in effetti di una semplice improponibilità in rito, ma di una vera e propria pronuncia di inammissibilità, con preclusione all’accesso al giudizio di merito, e ha segnalato i rischi che discendono da tale conseguenza, anche in relazione al rispetto del principio di proporzionalità di matrice comunitaria.
Sulla base di questa puntuale ricostruzione della materia, il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione attendendo ai principi indicati in premessa, dovendo il giudice di merito accertare un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PER IL PAGAMENTO SI IMPONE L’INSTAURAZIONE DI UN UNICO GIUDIZIO
Ordinanza | Cass. civ., D’Ascola – Rel. Carrato | 12.06.2023 | n.16508
DOPPIO PRECETTO PER SPESE LEGALI: INTEGRA L’ABUSIVO FRAZIONAMENTO DEL CREDITO
È UNA CONDOTTA CONCRETANTE IN ECCESSO DEGLI STRUMENTI PROCESSUALI IN DANNO DEL DEBITORE IN FASE ESECUTIVA
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Guizzi Gaime | 14.11.2022 | n.33443
È ILLEGITTIMA LA SCOMPOSIZIONE DEL CREDITO PER L’AVVIO DI PIÙ PROCEDURE ESECUTIVE
DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DEL CREDITO, SE NON GIUSTIFICATO DA PARTICOLARI ESIGENZE DI EFFETTIVA TUTELA DEL CREDITO A DANNO DEL DEBITORE
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 09.04.2013 | n.8576
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