
Provvedimento segnalato dall’Avv. Daniele Magnani, del foro di Milano
In materia di trading online, non è configurabile alcuna responsabilità ex art. 2049 cc della Banca per i danni cagionati dal consulente qualora non venga provato in atti il rapporto di consulenza finanziaria intercorso tra il cliente e l’intermediario e che quest’ultimo avesse ricevuto dalla Banca un incarico come promotore finanziario addetto agli investimenti su piattaforma di trading.
Inoltre, ai fini della configurabilità della responsabilità del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso (ex art. 2049 c.c.), pur essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito e il rapporto tra detti soggetti, è necessario accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle per le quali erano state affidate le mansioni e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, Giudice Michela Guantario, con la sentenza n. 4552 del 4 giugno 2025.
LA VICENDA
Accadeva che i clienti di una Banca citavano in giudizio l’Istituto di credito e il consulente finanziario che aveva promosso un investimento economico su una piattaforma di trading online, in quanto a seguito dell’operazione e dopo varie vicissitudini, avevano subito la disabilitazione del loro account, lamentando la perdita non solo del capitale investito, pari ad euro 100.000,00, ma anche dei profitti ottenuti pari ad euro 14.896.935,45.
In particolare, gli attori sostenevano che il promoter, addetto al ramo Investimenti, avesse consigliato loro di investire la predetta somma su una piattaforma di trading gestita da due società straniere le quali, a seguito di accertamento della CONSOB, erano risultate come svolgenti attività finanziare senza le dovute autorizzazioni.
Tale condotta, secondo la tesi attrice configurava, una violazione dell’art. 21 c.1 e 2ter del TUF in quanto il consulente non si era comportato con la dovuta diligenza, correttezza e trasparenza.
Gli attori lamentavano, inoltre, che la Banca fosse responsabile ai sensi dell’art. 2049 cc.
Il Tribunale ha rigettato la loro domanda in quanto i clienti non avevano né prodotto in atti alcun documento attestante il rapporto di consulenza finanziaria intercorso con il consulente convenuto, il quale riconosceva di essere stato consulente degli attori “prima dei fatti narrati”, negando addirittura di aver proposto in tale veste gli investimenti on line per cui è causa, né poteva configurarsi una responsabilità della Banca ai sensi dell’art. 2049 cc in quanto l’operatività di trading on line tramite la piattaforma per cui era causa era del tutto estranea all’attività dell’ Istituto bancario, che né collocava, né sollecitava la sottoscrizione di prodotti del genere.
Sulla base ti tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato le istanze dei clienti, con condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite in favore del consulente e della Banca.
CONTESTO NORMATIVO
Articolo 21 (TUF) – Criteri generali
1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati;
- b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
- c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
- d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
2-ter. Il soggetto abilitato deve conoscere gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela cui fornisce servizi di investimento tenendo conto del mercato di riferimento di clienti finali di cui al comma 2-bis, e fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando ciò sia nell’interesse del cliente.
Art. 2049 c.c. – Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’INTERMEDIARIO DIMOSTRA L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI TRAMITE LA DICHIARAZIONE DI CONSEGNA DEL KIID
Articolo Giuridico | Arbitro per le controversie finanziarie, Pres. Rel. De Mari | 06.02.2025 | n.7845
STRUMENTI FINANZIARI: L’INTERMEDIARIO DEVE ASSOLVERE AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO IL CLIENTE
TANTO AVVIENE CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL QUESTIONARIO C.D. MIFID
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Guglielmo Rende | 28.08.2023 | n. 3389
IL CONFLITTO DI INTERESSI ATTIENE A UN COLLEGAMENTO TRA LA BANCA E I PRODOTTI ACQUISTATI PER SUO TRAMITE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Paolo Siracusano | 20.05.2020 | n.609
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: IL RIPARTO DELL’ONERE PROBATORIO FRA BANCA E CLIENTE
ADEGUATEZZA E OBBLIGHI INFORMATIVI SI INTENDONO RISPETTATI SE CONFORMI ALLE PROPOSTE DI INVESTIMENTO PRODOTTE
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Diana Genovese | 15.01.2020 | n.6
INVESTIMENTI FINANZIARI: IL CLIENTE DEVE PROVARE LA RESPONSABILITÀ DELL’INTERMEDIARIO
L’OMISSIONE DELLA VALUTAZIONE DELL’ILLEGITTIMA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROFILATURA DEL CLIENTE NON PUÒ COSTITUIRE UN ELEMENTO A CARICO DELLA BANCA
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Santilli | 09.06.2020 | n.1585
SI APPLICA IL REGIME DI PRESCRIZIONE DECENNALE
Sentenza | Tribunale di Lodi, Giudice Francesca Varesano | 16.10.2023 | n.907
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