
Provvedimento segnalato dall’avv. Francesco Denti del foro di Mantova
Le fideiussioni concesse da persone fisiche, sono ammissibili senza limiti, anche a copertura dell’intero importo di un finanziamento bancario assistito dal Fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale
È inapplicabile alle fideiussioni personali, l’art. 4.4 del Decreto Ministeriale 23 settembre 2005 secondo cui “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
L’interpretazione restrittiva che esclude l’applicazione del citato decreto ministeriale è l’unica compatibile con i principi generali dell’ordinamento, configurandosi la citata disposizione normativa, come limitativa delle libertà negoziali.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Mantova, Giudice Nicolò Pavoni, con la sentenza n. 95 del 19 febbraio 2025.
CONTESTO NORMATIVO
Decreto 23 settembre 2005
Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005.
4.4. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.
LA VICENDA
I fideiussori, unitamente alla società debitrice, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo notificato dall’Istituto di Credito, deducendo l’eccezione di inefficacia/nullità di una delle fideiussioni prestate, trattandosi di rapporto di finanziamento garantito da Fondo di Garanzia. Infatti, secondo la loro tesi, ai sensi dell’art. 4.4 del Decreto Ministeriale 23 settembre 2005 è stabilito che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
Il Tribunale riteneva tale doglianza infondata, in quanto, nel caso di specie, la garanzia prestata era personale e, dunque, diversa da quelle indicate specificatamente nel disposto normativo (“reali, assicurative e bancaria”).
Il Giudice afferma che, pur non ignorando la presenza di giurisprudenza di merito favorevole alla ricostruzione di parte attrice, al caso di specie l’interpretazione restrittiva che esclude l’applicazione del citato decreto ministeriale era l’unica compatibile con i principi generali dell’ordinamento, configurandosi la citata disposizione normativa limitativa delle libertà negoziali.
Inoltre, secondo l’autorità giudicante, la facoltà da parte di terzi di rilasciare garanzie personali, pur in presenza di garanzia del Fondo, non è esclusa dalla stessa normativa in materia; ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.M. 20 giugno 2005: «In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell’art. 1203 del codice civile, nell’effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate“ ; coerentemente, il Fondo acquisisce “il diritto di rivalersi sull’impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, si è surrogata in tutti i diritti spettanti al soggetto bancario finanziatore in relazione alle garanzie personali dallo stesso acquisite” (Trib. Milano 2.12.2020 n. 7899).
A ciò si aggiunga che la posizione della persona fisica non risulta comunque pregiudicata in modo maggiormente significativo, sul piano giuridico sostanziale: in caso di escussione di garanzia da parte del creditore nei confronti di Mediocredito, quest’ultimo potrebbe rivalersi, in caso di incapienza, anche sui privati. Infine, anche a voler accedere alla ricostruzione di parte attrice, la legge non esplicita le conseguenze della violazione di tale divieto (in termini di nullità o inefficacia della garanzia prestata dal terzo).
Infine, il Tribunale afferma che l’esatta portata della disposizione risulta inequivocabilmente precisata, da ultimo, nell’attuale testo delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia, approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3.10.2022, in cui si legge, al par. C.4, che “Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale; b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”.
Ragion per cui, le fideiussioni concesse da persone fisiche, come quella oggetto di esame, devono ritenersi ammissibili senza limiti, anche a copertura dell’intero importo del finanziamento assistito dalla Garanzia del Fondo.
Sulla base di queste argomentazioni, il Giudice ha rigettato l’opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FONDO DI GARANZIA: IL RAPPORTO CON IL DEBITORE FINANZIATO RIVESTE NATURA PUBBLICISTICA
SU DI ESSO NON INCIDONO LE VICENDE PRIVATISTICHE RELATIVE AL RAPPORTO TRA L’ISTITUTO FINANZIATORE E L’IMPRESA BENEFICIARIA DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Maria Federica Minervini | 15.05.2023 | n.523
Articolo Giuridico | A cura dell’Avv. Felice Iorio – Vice Direttore Generale e Responsabile Ufficio Legale, Garanzia Fidi S.c.p.a. | 22.06.2021 |
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