
In materia di finanziamenti, è inapplicabile, nel nostro ordinamento, la pronuncia della Corte di Giustizia Europea – C-755/22 – chiamata ad esaminare le norme del diritto ceco, le quali prevedono, quale conseguenza giuridica della violazione degli obblighi imposti al professionista che eroghi finanziamento in virtù del c.d. merito creditizio, la nullità del contratto ovvero la conseguente gratuità del mutuo essendo il consumatore tenuto soltanto a restituire il capitale versato.
Nella ricostruzione a sistema, la CGE evidenzia che l’omesso rispetto dei principi di cui all’art. 8 della direttiva 2008/48 – obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore – opera in ciascun ordinamento secondo le sanzioni da questo previste, a mente dell’art. 23 della citata direttiva, le quali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Nel nostro ordinamento, il legislatore non ha previsto la sanzione della nullità, dovendosi far ricadere le violazioni delle regole cautelari – quali violazioni di regole di condotta e non di validità – nella responsabilità precontrattuale (Cass. n. 18610/2021: “L’erogazione del credito che sia qualificabile come “abusiva”, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività d’impresa”; conf. Trib. Padova 30 luglio 2024).
L’eventuale inidoneità delle sanzioni ordinamentali per la violazione delle regole di condotta descritte rispetto ai principi unionali potrebbe, quindi, al più esporre lo Stato ad una responsabilità orizzontale, ma non determinare una nullità diretta non essendovi una disciplina sanzionatoria unitaria prevista dal diritto della UE.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli con la sentenza n. 385 del 10 aprile 2025 con la quale ha definito l’opposizione a decreto ingiuntivo.
In particolare, è accaduto che un debitore proponeva opposizione all’ingiunzione sul presupposto che il credito derivasse da un contratto di finanziamento nullo per violazione delle regole del merito creditizio – essendo stato sottoscritto un finanziamento con rata mensile pari ad euro 517,00 a favore di un consumatore che guadagnava mensilmente euro 511,00 – in virtù dei principi espressi dalla Corte di Giustizia (CGE 11 gennaio 2024, C-755/2022) ovvero per concessione abusiva del credito.
La mancata considerazione delle modeste entrate rispetto all’importo rateale mensile pattuito – ovvero la assenza di merito creditizio – avrebbe dovuto indurre la Banca a non finanziare.
Il Tribunale ha ritenuto il rilievo infondato, affermando che non fosse applicabile direttamente quanto statuito dalla richiamata Corte di Giustizia. Infatti la pronuncia – C-755/22 – era chiamata ad esaminare le norme del diritto ceco le quali prevedono, quale conseguenza giuridica della violazione degli obblighi imposti al professionista che eroghi finanziamento in virtù del c.d. merito creditizio, la nullità del contratto ovvero la conseguente gratuità del mutuo essendo il consumatore tenuto soltanto a restituire il capitale versato.
Nel nostro ordinamento, tale nullità non è prevista, dovendosi far ricadere le violazioni delle regole cautelari – quali violazioni di regole di condotta e non di validità – nella responsabilità precontrattuale.
Sulla base di tali considerazioni; il Giudice ha rigettato l’opposizione, con condanna del debitore alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO NEL CREDITO AL CONSUMO
È ONERE DEL MUTUATARIO DIMOSTRARE L’ESISTENZA DI UNA ESPOSIZIONE DEBITORIA CAPACE DI COMPORTARE UNA DIVERSA VALUTAZIONE DEL FINANZIATORE
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Patrizia Pietracci | 27.03.2020 | n.509
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