
Pur se qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., costituisce opposizione agli atti esecutivi a norma dell’art. 617 c.p.c. quella con la quale si contestano specifici atti del processo esecutivo (quale l’autorizzazione alla vendita) e non il diritto del creditore di procedere o l’impignorabilità del bene (nella specie i debitori hanno contestato l’identificazione dell’immobile nell’atto di pignoramento, nella ordinanza di delega, nell’avviso di vendita e in pubblicità come posto al piano terzo anziché al secondo).
Non sono reclamabili ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. le ordinanze cautelari emesse dal giudice dell’esecuzione in sede di opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli articoli 617 e 618 c.p.c.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Pres. Ferramosca – Rel. Scolaro, con l’ordinanza del 18 giugno 2025 con la quale ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dai debitori nei confronti dell’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione per “un’insanabile difformità rispetto a quanto indicato nell’atto di pignoramento, nella ordinanza di delega, nell’avviso di vendita e in pubblicità, nei quali è indicato in modo errato il terzo piano” dell’immobile staggito.
Secondo il Collegio, il reclamo era inammissibile poiché l’opposizione proposta dagli esecutati, pur qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., in realtà contestava specifici atti del processo esecutivo (quale l’autorizzazione alla vendita) e non il diritto del creditore di procedere o l’impignorabilità del bene. Ne consegue, che il G.E. aveva correttamente qualificato l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., rilevando la tardività del ricorso rispetto all’atto impugnato (l’ordinanza di vendita era stata emessa in data 12.11.2024, mentre l’opposizione era stata depositata in data 3 marzo 2025).
Inquadrata in questo modo l’opposizione, il Tribunale ha aggiunto che non sono reclamabili ex art. 669 terdecies cpc le ordinanze cautelari emesse in sede di opposizione ex art. 617 – 618 cpc.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AVVERSO TALE PRONUNCIA È INAMMISSIBILE IL RECLAMO EX ART. 630 CPC
Sentenza | Tribunale di Vicenza, Pres. Rel. Colbacchini | 15.05.2023 | n.891
RECLAMO EX ART. 630 CPC: È IL RIMEDIO ESPERIBILE AVVERSO L’ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO
ANCHE QUANDO IL PROCESSO SIA STATO DICHIARATO ESTINTO PER ERRORE DI CALCOLO DEL TERMINE DI RIASSUNZIONE
Sentenza | Tribunale di Pistoia, Pres. Barbarisi – Rel. Latour | 02.05.2023 | n.335
È PROPONIBILE IL SOLO RIMEDIO DELL’OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI EX ART. 617 CPC IN QUANTO ESTINZIONE ATIPICA
Ordinanza | Tribunale di Forlì, Pres. Vacca – Rel. Sartoni | 25.02.2022 |
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