PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO: legittima la capitalizzazione annuale degli interessi

Pubblicato il da Redazione

PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO: legittima la capitalizzazione annuale degli interessi

Provvedimento segnalato dall’Avv. Daniele Magnani, del Foro di Roma

 Nel prestito vitalizio ipotecario, la capitalizzazione annuale degli interessi passivi è legittima in quanto espressamente prevista dalla disciplina speciale di cui all’art. 11-quaterdecies, comma 12, D.L. n. 203/2005, come modificata dalla L. n. 44/2015, che prevale sulle disposizioni generali in materia di anatocismo di cui agli artt. 1283 c.c. e 120 TUB. La previsione trova giustificazione nella struttura dell’istituto, caratterizzato dal differimento del rimborso del capitale e degli interessi alla scadenza contrattuale, e non viola i principi di ragionevolezza, eguaglianza e tutela del risparmio di cui agli artt. 2, 3 e 47 Cost.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Venezia, Pres. Zanon – Rel. Rizzieri, con la sentenza n. 1458 del 25 giugno 2026 con la quale si è pronunciata sulla validità delle clausole di un contratto di prestito vitalizio ipotecario stipulato nel 2011 per l’importo di € 200.000,00, con particolare riferimento alla legittimità della capitalizzazione annuale degli interessi passivi e alla dedotta usurarietà del rapporto.

In primo grado, il Tribunale di Venezia aveva rigettato le domande dei mutuatari, i quali avevano contestato la validità di diverse clausole contrattuali, sostenendo, tra l’altro, che la capitalizzazione annuale degli interessi fosse contraria al divieto di anatocismo e che il finanziamento presentasse profili di usurarietà. Gli attori avevano inoltre lamentato l’eccessiva onerosità delle somme richieste per il rimborso del prestito.

La Corte d’Appello ha accolto parzialmente l’impugnazione soltanto con riferimento alla legittimazione processuale della Banca originaria, rilevando che la cessione del credito alla società cessionaria non aveva comportato anche la cessione del contratto, rimasto nella titolarità della Banca. Quest’ultima conservava, pertanto, la legittimazione a contraddire rispetto alle domande di nullità delle clausole contrattuali, mentre la cessionaria manteneva un interesse alla partecipazione al giudizio, in quanto l’eventuale riduzione del credito avrebbe inciso sulla propria posizione.

Il fulcro della decisione riguarda, tuttavia, la disciplina del prestito vitalizio ipotecario e la legittimità della capitalizzazione annuale degli interessi.

La Corte ha escluso che tale meccanismo contrattuale contrasti con il divieto di anatocismo sancito dall’art. 1283 c.c. o con la disciplina generale dei rapporti bancari contenuta nell’art. 120 TUB. Il prestito vitalizio ipotecario, infatti, è regolato da una normativa speciale, originariamente introdotta dall’art. 11-quaterdecies, comma 12, del D.L. n. 203/2005 e successivamente riscritta dalla L. n. 44/2015, che ha confermato la possibilità di capitalizzare annualmente gli interessi.

Secondo il Collegio, tale previsione trova giustificazione nelle peculiarità dell’operazione finanziaria. Il prestito vitalizio ipotecario consente a persone fisiche di età superiore a 65 anni di ottenere liquidità mediante la concessione di un’ipoteca di primo grado su un immobile di proprietà, senza che sia ordinariamente previsto il pagamento periodico degli interessi maturati. Il rimborso è infatti differito alla scadenza del contratto, secondo le condizioni previste dalla legge e dal negozio, e può intervenire anche molti anni dopo l’erogazione del finanziamento.

La capitalizzazione annuale costituisce, dunque, un elemento coerente con la struttura dell’istituto: il mutuatario beneficia della disponibilità del capitale senza dover corrispondere periodicamente gli interessi, i quali diventano esigibili secondo il meccanismo di rimborso convenuto. La possibilità di differirne il pagamento giustifica, nella valutazione della Corte, che gli interessi maturati producano a loro volta interessi.

La Corte ha inoltre respinto la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale della disciplina, escludendo la violazione degli artt. 2, 3 e 47 Cost. Il divieto di anatocismo non costituisce, infatti, un principio assoluto assistito da copertura costituzionale e può essere derogato da una disposizione legislativa speciale. Né è possibile assimilare il prestito vitalizio ipotecario al mutuo ordinario o all’apertura di credito in conto corrente, considerata la diversità della struttura contrattuale e delle modalità di rimborso.

Quanto alla contestata usurarietà, la Corte ha dichiarato inammissibile il relativo motivo di appello, poiché non censurava entrambe le autonome ragioni sulle quali il Tribunale aveva fondato il rigetto della domanda. In ogni caso, ha precisato che il confronto con il tasso soglia deve tenere conto delle caratteristiche specifiche del prestito vitalizio ipotecario, non potendosi utilizzare automaticamente i parametri relativi ai mutui ordinari a tasso fisso o variabile. In particolare, il tasso annuo effettivo globale del contratto, pari al 7,831%, risultava inferiore alle soglie individuate dalla Corte per le categorie di finanziamento ritenute pertinenti.

La Corte ha quindi rigettato nel resto l’appello, condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

ANATOCISMO POST 2013: NON VIGE UN DIVIETO ASSOLUTO

OPERATIVO SOLO DAL 1.10.2016 CON LA DELIBERA CICR CHE PRECISA LE MODALITÀ CONTABILI

Sentenza | Tribunale di Venezia, Giudice Ivana Morandin | 07.02.2025 | n.658

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/anatocismo-post-2013-non-vige-un-divieto-assoluto

 ANATOCISMO: SE SI APPLICA LA DELIBERA CICR 9/2/2000, DEVE ESSERE STABILITA LA STESSA PERIODICITÀ NEL CONTEGGIO DEGLI INTERESSI CREDITORI E DEBITORI

NON SI RISCONTRA ALCUNA APPLICAZIONE DI CONDIZIONI ANATOCISTICHE INIQUE IN CASO DI RECIPROCITÀ

Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Poracciolo – Rel. Midulla | 16.02.2024 | n.250

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/anatocismo-se-si-applica-la-delibera-cicr-9-2-2000-deve-essere-stabilita-la-stessa-periodicita-nel-conteggio-degli-interessi-creditori-e-debitori

ANATOCISMO: NON È AMMESSA LA CAPITALIZZAZIONE NEMMENO FACENDO RICORSO ALLA RECIPROCITÀ DI RICONOSCIMENTO DEGLI INTERESSI ATTIVI E PASSIVI (CICR 09/02/2000)

LA CLAUSOLA CHE HA DISPOSTO I CRITERI DI CALCOLO DEGLI INTERESSI VIETATI È PARZIALMENTE NULLA

Sentenza | Tribunale di Salerno, Giudice Roberto Ricciardi | 03.11.2023 | n.4891

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/anatocismo-non-e-ammessa-la-capitalizzazione-nemmeno-facendo-ricorso-alla-reciprocita-di-riconoscimento-degli-interessi-attivi-e-passivi-cicr-09-02-2000

ANATOCISMO: PER I CONTRATTI PRECEDENTI AL 22 APRILE 2000, È EFFICACE SOLO IN PRESENZA DI SPECIFICA PATTUIZIONE

LA POSSIBILITÀ DI ADEGUARLI È ESCLUSA A SEGUITO DELLA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL TERZO COMMA DELL’ART. 25, D.LGS. N. 342/1999

Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. De Chiara – Rel. Marulli | 21.10.2019 | n.26769

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/anatocismo-per-i-contratti-precedenti-al-22-aprile-2000-e-efficace-solo-in-presenza-di-specifica-pattuizione

ANATOCISMO POST DELIBERA CICR 2000: LEGITTIMO ANCHE IN MANCANZA DI SPECIFICA PATTUIZIONE

AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE È SUFFICIENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DELLA DELIBERA IN GAZZETTA UFFICIALE

Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Mantovani, Rel. Nuzzaci | 14.09.2018 | n.4113

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/anatocismo-post-delibera-cicr-2000-legittimo-anche-in-mancanza-di-specifica-pattuizione

CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE POST 2000: VALIDA CON LA SOLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DELLA DELIBERA CICR SULLA GAZZETTA UFFICIALI

NON È NECESSARIA LA SOTTOSCRIZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO

Sentenza Corte d’Appello di Milano, sez. prima, Pres. Santosuosso – Rel. D’Anella 18.07.2016 n.3012

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/capitalizzazione-trimestrale-post-2000-valida-con-la-sola-pubblicazione-dellavviso-della-delibera-cicr-sulla-gazzetta-ufficiale

CAPITALIZZAZIONE INTERESSI: È CONSENTITA SE PARITETICA E SE IL TASSO DI INTERESSE È PATTUITO ESPRESSAMENTE NEL CONTRATTO

L’ADDEBITO E L’ACCREDITO DEVONO AVVENIRE A TASSI E CON PERIODICITÀ CONTRATTUALMENTE STABILITI E SEMPRE NELL’AMBITO DELLO STESSO C/C

Sentenza | Tribunale di Larino, Dott.ssa Tiziana Di Nino 01.06.2016 n.219

http://expartecreditoris.it/provvedimenti/capitalizzazione-interessi-e-consentita-se-paritetica-e-se-il-tasso-di-interesse-e-pattuito-espressamente-nel-contratto

ISC – PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO: LA MANCATA INDICAZIONE NELLA FORMA SCRITTA NON È SANZIONATA CON LA NULLITÀ

TALE FORMA DI INVALIDITÀ È PREVISTA SOLO IN CASO DI CREDITO AL CONSUMO EX ART. 125 BIS TUB

Sentenza | Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Rel. Del Bono | 07.08.2023 | n.1241

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-prestito-vitalizio-ipotecario-la-mancata-indicazione-nella-forma-scritta-non-e-sanzionata-con-la-nullita

 PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 44/2015

COLMATE LE LACUNE NORMATIVE CON L’INTENTO DI RILANCIARE L’ISTITUTO

Legge | 02.04.2015 | n.44

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/prestito-vitalizio-ipotecario-le-novita-introdotte-dalla-legge-n-44-2015

 

 

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