USURA: non è possibile la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori
Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais
«Sul punto, non si ritiene assolutamente condivisibile l’assunto attoreo circa la necessarietà di operare la sommatoria, ai fini della verifica dell’usurarietà, del tasso corrispettivo con quello moratorio; invero, tale impostazione difensiva sembra trascurare la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, ribadita dalla ormai granitica giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “(…) i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento”. Pertanto, ai fini della verifica del superamento del limite stabilito dalla L. 108/96, “essi non si possono fra loro cumulare…” (cfr. Cass. n. 26286/2019).»
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Vasto, Giudice Fabrizio Pasquale, con la sentenza n. 352 del 13 novembre 2023, che ha rigettato la domanda dell’attore relativa all’accertamento e alla declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo stipulato con la banca, con conseguente dichiarazione di gratuità del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1815, 2 comma c.c..
Il Tribunale ha evidenziato, infatti, che ai fini del rilevamento del tasso soglia, non era possibile la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori essendo la funzione svolta dai medesimi differente in toto, costituendo i primi la controprestazione del mutuante e avendo i secondi natura di clausola penale.
La domanda attorea è stata rigettata con condanna alle spese di lite in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: PER LA DETERMINAZIONE DEL TEGM È NECESSARIA LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEI DECRETI MINISTERIALI
TALE ONERE NON PUÒ ESSERE SUPERATO CON LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI EQUIPOLLENTI, COME I COMUNICATI STAMPA BANCA D’ITALIA
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 11.09.2019 | n.651
USURA: IL TASSO SOGLIA PER GLI INTERESSI MORATORI È IL TEGM MAGGIORATO DI 2,1 PUNTI ED AUMENTATO DELLA METÀ
IN ASSENZA DI UNA PREVISIONE LEGISLATIVA E PER EVITARE IL CONFRONTO TRA GRANDEZZE DISOMOGENEE
Sentenza | Tribunale di Pescara, Cleonice Gabriella Cordisco | 05.02.2020 | n.112
USURA: NON SI CONFIGURA SE IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA DERIVA DALLA SOMMA DI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
LE SINGOLE VOCI ASSOLVONO A FUNZIONI DISTINTE
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Maria Teresa Danieli | 21.03.2022 | n.416
USURA: PUÒ CONFIGURARSI ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI DI MORA
IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA NON SI DEVE PARAMETRARE A QUELLO INDIVIDUATO PER GLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Sestini | 16.05.2022 | n.15505