DISCONOSCIMENTO EX ARTT. 214 E 215 C.P.C. DELLA SCRITTURA IN COPIA: l’onere di reiterazione escluso in caso di contestazione della sola firma
Pubblicato il da Avv. Giuseppe Russo - aggiornato il
Provvedimento segnalato dall’Avv. Giuseppe Russo del foro di Roma
La necessità di rinnovare il disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., II comma, al momento in cui l’originale viene depositato in giudizio, presuppone che, oltre al disconoscimento della firma sulla fotocopia, sia stata anche contestata la conformità di questa all’originale. Per contro, la rinnovazione del disconoscimento non è richiesta qualora sia stata oggetto di contestazione esclusivamente l’autenticità della sottoscrizione.
Così si è espresso il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV Esecuzioni Immobiliari, nell’ordinanza del 30.4.2026, emessa nell’opposizione a precetto, introdotta dagli eredi del dante causa, con la quale ha rigettato l’eccezione sollevata dal creditore opposto di decadenza dal disconoscimento dell’autenticità della firma sull’assegno bancario.
- Il Caso e la Rilevanza della Decisione
La pronuncia in esame affronta una questione processuale di notevole rilevanza pratica: i confini dell’onere di reiterazione del disconoscimento della firma ex artt. 214 e 215 c.p.c. a fronte del successivo deposito del documento originale.
Nel caso di specie, il creditore opposto aveva intimato il pagamento di € 22.282,26 sulla base di un assegno bancario. Gli eredi avevano eccepito sin dal primo atto la falsità della firma del de cuius, depositando anche una perizia grafologica di parte. A seguito dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso dal Giudice, Poste Italiane s.p.a. ha provveduto a depositare l’assegno in originale.
- L’Eccezione di Decadenza del Creditore e i Precedenti di Cassazione
Il creditore opposto aveva eccepito la decadenza degli opponenti dal disconoscimento, sostenendo che questi avrebbero dovuto reiterare espressamente la dichiarazione di non riconoscibilità della firma una volta che l’originale era entrato nella disponibilità del processo. A supporto della propria tesi, la difesa del creditore richiamava il consolidato orientamento della Suprema Corte (tra cui Cass. Civ. n. 7340/2022, Cass. n. 16551/2015 e Cass. n. 5189/2002), secondo cui l’originale costituisce un “quid novi” probatorio destinato a sostituire la copia fotostatica ed eliderne la valenza, richiedendo un nuovo e autonomo disconoscimento.
- Il Discrimen Individuato dal Tribunale di Roma
Il Tribunale di Roma ha rigettato l’eccezione di decadenza, operando un cruciale distinguo rispetto alla giurisprudenza di legittimità citata:
Il presupposto della Cassazione: L’onere di rinnovare il disconoscimento sull’originale si configura solo quando la parte, oltre a negare l’autenticità della firma, abbia espressamente contestato anche la conformità della copia fotostatica all’originale ex art. 2719 c.c.. In quel caso, l’originale sana l’incertezza sulla conformità e impone una nuova presa di posizione.
La fattispecie concreta: Nel caso esaminato, gli opponenti non avevano mai sollevato alcuna contestazione sulla conformità della copia all’originale, limitandosi a contestare l’autenticità della sottoscrizione sin dall’atto introduttivo.
- L’Impatto delle Nuove Tecnologie: La Copia Unica Analogica
Il Giudice corrobora la decisione richiamando la natura tecnologica del titolo esecutivo notificato. L’assegno era stato notificato in copia unica analogica dell’immagine dell’assegno conforme all’originale informatico (ex art. 15, comma 1, lett. a del Regolamento della Banca d’Italia del 22.02.2016). Trattandosi di un documento dotato di attestazione di conformità da parte dell’Ufficiale Giudiziario, esso possiede per legge la stessa efficacia dell’originale. Di conseguenza, l’acquisizione del supporto cartaceo originario non ha introdotto alcun elemento di novità (quid novi) sul piano della cognizione della firma, ma è risultata semplicemente funzionale allo svolgimento della C.T.U. grafologica, ritualmente ammessa dal Tribunale ex art. 216 c.p.c..
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DISCONOSCIMENTO EX ART. 214 CPC: DEVE RIVESTIRE I CARATTERI DELLA SPECIFICITÀ E DELLA DETERMINATEZZA
CHI NEGA L’AUTENTICITÀ DELLA PROPRIA SOTTOSCRIZIONE È TENUTO A SPECIFICARE A QUALI DOCUMENTI PRODOTTI SI RIFERISCE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Graziosi – Rel. Ambrosi | 18.12.2023 | n.35290
NON VI PUÒ ESSERE ALCUN APPREZZAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Varani, Rel. Nardozza | 14.11.2022 | n.3588
DISCONOSCIMENTO FIRMA: ONERE DI REITERARE IL DISCONOSCIMENTO IN CASO DI DEPOSITO DELL’ORIGINALE
IN MANCANZA IL DOCUMENTO È TACITAMENTE RICONOSCIUTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Moscarini | 07.03.2022 | n.7340
DISCONOSCIMENTO FIRMA: VA CONFERMATO SE PRODOTTO NUOVAMENTE L’ORIGINALE DELLA SCRITTURA
SE LA PARTE DISCONOSCENTE NON COMPARE, LA SCRITTURA DEVE DARSI PER RICONOSCIUTA, EX ART. 215 CPC
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Maria Luparelli | 30.03.2019 | n.6857